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Ordinanza — n. 15135/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for eviction as appeal ignores court's reasoning and fails to specify legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15135/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the exact legal error in the lower court's reasoning. The appellant argued that a subsequent transaction novated the original debt, but the court noted the appeal ignored the appellate court's explicit findings on the tenant's breach of the transaction. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective and dismissed it without examining the merits of the eviction claim.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1, cod. proc. civ.; Art. 1230 c.c.; Art. 112 cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the precise grounds of violation or false application of law in the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal omitted reasoning novation of debt eviction proceedings specify legal error rinvio del dibattimento rigetto provvisorio dell'opposizione arretrati di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Art. 1230 c.c.
Con un primo motivo, articolato in due censure, il ricorrente denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1230 c.c. con riferimento all’ art.
Art. 112 cod. proc. civ.
La seconda censura – quella ex art. 112 cod.
Art. 1967 cod. civ.
Art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 1230 c.c
Con un primo motivo, articolato in due censure, il ricorrente denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1230 c.c.
art. 1965 c.p
in relazione all’ art. 1965 c.p.c.
art. 1230 cod. civ
Tanto vale per la prima censura, la quale, quanto alla tesi della violazione dell’art. 1230 cod. civ., non dice come e perché la sentenza l’avrebbe commessa.
art. 112 cod. proc. civ
La seconda censura – quella ex art. 112 cod.
art. 1967 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12083/15
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12083/15; depositata il 10 giugno)”.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17187/2023 R.G. proposto da GALLETTI EDOARDO, elettivamente domiciliato in Roma, via Toscana, n. 10, presso lo studio dell’avvocato PASCONE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, ex lege domiciliato come da PEC. -ricorrente- contro DI FRANCESCO CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIGHIN LEONARDO, ex lege domiciliato come da PEC. -controricorrente- nonché contro ANTICO CARBONE SRLS. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5374/2023 depositata il 26/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. Rilevato che 1. Di Francesco Claudio instaurava giudizio di sfratto per morosità nei confronti d i G alletti Edoardo , conduttore dell’immobile sito in Roma alla Via dei Galli n. 1-3-5 / Viale dello Scalo di San Lorenzo n.105. Con sentenza n. 1005/2021 il Tribunale accoglieva le domande del locatore.

2. Avverso tale sentenza il Galletti proponeva appello. Con sentenza n. 5374 del 26 luglio 2023 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello (ad eccezione che sulla domanda di rilascio dell’immobile, per la quale dichiarava la cessazione della materia del contendere), sul rilievo per cui, a fronte del periodo di lock down , poi cessato, il Galletti era rimasto inadempiente anche all’attualità e persino inadempiente alla transazione intercorsa inter partes.

3. Avverso tale sentenza il Galletti propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte controricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1. Con un primo motivo, articolato in due censure, il ricorrente denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1230 c.c. con riferimento all’ art. 360 comma primo n.

3) c.p.c. – Omessa pronuncia sul punto di diritto”. Lamenta che la corte romana non ha considerato che la transazione stipulata dalle parti aveva completamente novato l’oggetto della sentenza di condanna di cui alla sentenza di prime cure, dato che aveva previsto che il conduttore avrebbe dovuto corrispondere al locatore una somma a saldo e stralcio di quanto dovuto sia a titolo di canoni di locazione, sia delle spese processuali dei giudizi di primo e secondo grado, e deduce che: “E’ del tutto evidente l’effetto “novativo” oggettivo dell’obbligazione in quanto nel contratto di novazione sono elementi essenziali, oltre ai soggetti ed alla causa, l’”animus novandi”, consistente nell’inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l’”aliquid novi”, da intendersi come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12083/15; depositata il 10 giugno)”.

2. Con un secondo motivo, dedotto in via subordinata, il ricorrente denunzia “In subordine – Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 lett.

3) c.p.c. in relazione all’ art. 1965 c.p.c. - Mancata “decadenza” della scrittura privata di transazione del 26 febbraio 2023 per insussistenza della specifica previsione contrattuale –Omessa pronuncia sul punto”. Deduce quanto segue: “Nel corso del giudizio in appello è sopravvenuta la transazione a saldo e stralcio del 26 febbraio 2023 la quale NON contiene norme sulla decadenza dell’accordo contrattuale. L’unica previsione ravvedibile nell’ambito dell’accordo transattivo è quella del punto 2) secondo cui “quanto sopra diverrà efficace con il pagamento delle somme indicate da parte del sig. Edoardo Galletti che si costituisce quale unico debitore del sig. Claudio Di Francesco. Alla luce di quanto sopra, si chiede, in via incidentale, di dichiarare la permanenza dell’accordo transattivo anche a seguito del pagamento della prima rata in considerazione che non esistono altre previsioni che determinano la risoluzione della transazione medesima e delle obbligazioni contrattuali assunte”.

3. Il primo motivo, in tutte le censure che lo compongono, è manifestamente inammissibile. 3.1. Ignora la motivazione dell’impugnata sentenza, cioè si astiene dallo spiegare che cosa nella motivazione vorrebbe criticare. Tanto vale per la prima censura, la quale, quanto alla tesi della violazione dell’art. 1230 cod. civ., non dice come e perché la sentenza l’avrebbe commessa. Tanto è dirimente, in disparte il rilievo del fatto che la sentenza riferisce della pretesa transazione nel dar conto del contenuto della memoria del 30 aprile 2023, ma lo fa solo come oggetto di attività assertiva del qui ricorrente, e poi svolge la considerazione per cui il conduttore, odierno ricorrente, è inadempiente persino alla transazione. 3.2.

La seconda censura – quella ex art. 112 cod. proc. civ., ravvisabile nel riferimento all’omessa pronuncia - è incompatibile con quanto appena rilevato, e comunque la deduzione dell’omessa pronuncia è priva di giustificazione, atteso che non si dimostra, avuto riguardo a quanto rilevato dalla corte di merito, in base a quali emergenze processuali essa doveva decidere sulla deduzione della transazione. Tanto non esime nemmeno dal rilevare che la transazione andava provata per iscritto (v. art. 1967 cod. civ.).

4. La sorte del primo motivo assorbe il secondo, che, peraltro, evoca sempre la transazione e, dunque, un oggetto su cui rimane alta mente repostum il perché la corte dovesse pronunciarsi.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.