Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15016/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest in the trust transfer interpretation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15016/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Anna Passi's appeal inadmissible, dismissing her request to overturn the lower courts' rejection of her trust contract claims. Although the appellant argued she had a valid interest in the inaccessibility ruling regarding her heirs' rights of accretion, the Court found that the primary grounds for appeal concerned the interpretation of the fiduciary relationship itself. Consequently, the Court ruled that the lack of interest in the specific trust interpretation issues rendered the entire appeal inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 345 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds for cassation concern issues that do not affect the applicant's interest in the outcome, such as the interpretation of a fiduciary contract when the applicant's interest lies elsewhere.

Parole chiave

Generato dall'IA
fiduciary contract interpretation interest in acting inadmissible appeal right of accretion trust law principles procedural inadmissibility lack of interest trasferimento della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.
Art. 345 c.p.c.
La Corte d’appello, inoltre, dichiarò inammissibile ex art. 345 cod.
Art. 2932 cod. civ.
per aver la Corte d’appellodichiarato inammissibile la domanda di trasferimento ex art. 2932 cod. civ., formulata dall’appellante in ragione del diritto di accrescimento per la quota di ½, poiché tale domanda era stata ritualmente formulata dalla ricorrente già in primo grado come risulta dagli atti processuali.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art. 345 cod. proc. civ
La Corte d’appello, inoltre, dichiarò inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ., oltre che assorbita dal rigetto del motivo d’appello, la (mutata) domanda di trasferimento ex art.
art. 1367 cod. civ
art. 1369 cod. civ
La Corte d’appello , altresì, non ha valutato le medesime clausole nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto dell’intero rapporto contrattuale (art. 1369 cod.
art. 1371 cod. civ
civ.)e, in ogni caso e là dove tali clausole fossero apparse ancora oscure, nel senso di attribuire al rapporto negoziale la realizzazione di un equo contemperamento degli interessi delle parti, trattandosi di contratto a titolo oneroso (art. 1371 cod. civ.).
art. 2932 cod. civ
per aver la Corte d’appellodichiarato inammissibile la domanda di trasferimento ex art. 2932 cod. civ., formulata dall’appellante in ragione del diritto di accrescimento per la quota di ½, poiché tale domanda era stata ritualmente formulata dalla ricorrente già in primo grado come risulta dagli atti processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840
Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840; sez.
Cass., sez. lav., 15 giugno 2007, n. 13997
Cass., sez. III, 5 luglio 2007, n. 15234
Cass., sez. II, 2 maggio 2011, n. 9647
Cass., sez. 6-X, 19 dicembre 2017, 30393
Cass., sez. I, 16 giugno 2020, n. 11675
Cass., sez. un., 1° febbraio 2021, n. 2155
Cass., sez. un., 19 settembre 2022, n. 27388
Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315
13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

NZA sul ricorso iscritto al n.26053/2022 R.G., proposto da PASSI Anna, rappresentat a e di fesa dall’avv. Alessandro San Bonifacio, domiciliataex lege come da indirizzo pec indicato, ricorrente- contro PASSI Carla, rappresentatae difesa dall’avv. Federico Gori, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso, controricorrente - contro GIANNUZZI SAVELLI Lelia, CELIO PASSI Marco , FALLIMENTO ALPHA 2013 s.r.l. intimati- per la cassazione della sentenza n.945/2022 della CORTE d'APPELLO di Ancona pubblicata il 15.7.2022;

Mandato – Mandato senza rappresentanza per l’acquisto di un terreno – Natura fiduciaria– Obbligo di trasferimento - Insussistenza udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.2.2025 dal Consigliere dott.Roberto Simone. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n. 144/2019, pubblicata il 18.2.2019, il Tribunale di Pesaro rigettò le domande proposte da Anna Passi contro Carla Passi , Lelia Giannuzzi Savelli e Marco Celio Passi(questi ultimi chiamati in giudizio quali eredi di Piero Passi)in relazione al contratto dell’1.12.2004 avente ad oggetto un terreno sito in Fano, località Metaurilia.

Il Tribunale statu ì che il mandato fiduciario senza rappresentanzainvocato dall’attrice non includesse il trasferimento del t erreno pro quota in suo favore, ma solamente i proventi dallo sfruttamento degli inerti affidato all’impresa Penserini(successivamente denominata Alpha 2013 s.r.l. e in seguito dichiarata fallita).

2. La Corte d’Appello di Ancona con sentenza pubblicata il 15.7.2022 rigettò l’appello proposto da Anna Passi, gravandola delle spese del gradoin favore degli appellati. La Corte di Appelloribadì, così confermando la valutazione fatta dal primo giudice, che il contratto a base della domanda attoreaconteneva una limitazione dell’obbligo fiduciario alle soleobbligazioni e ai diritti successivi al contratto con l’impresa Penserini (di cessione e poi, a lavori di escavazione eseguiti, di ritrasferimento in capo alla sola Carla Passi), “esulando dall’accordo in esame la questione del trasferimento della proprietà del bene ed il suo uso agricolo, facenti capo alla sola appellata”.

La Corte d’appello, inoltre, dichiarò inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ., oltre che assorbita dal rigetto del motivo d’appello, la (mutata) domanda di trasferimento ex art. 2932cod. civ. formulata in ragione dell’asserito diritto di accrescimento per la quota di 1/2. 3.Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre Anna Passi , sulla base di tremotivi. Risponde con controricorso Carla Passi. Lelia Giannuzzi S avelli, Marco Celio Passi e il Fallimento Alpha 2013 s.r.l. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. La ricorrente hadepositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, violazione ed errataapplicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. La ricorrente si duole che la Corte d’appelloabbia effettuato una s corretta e incompleta indagine della comune intenzione espressada lle parti nel contratto stipulato il 1°.12.2004 come risultante anche dal comportamento complessivo da loro tenuto sia precedentemente che successivamente alla sua conclusione , nonché per aver omesso di procedere ad una valutazione complessiva del testo contrattuale e di coordinarlo alle articolate , ma evidenti , finalità dallo stesso emergenti.

In particolare, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7 e 8 delle premessedel contratto, dichiarate “parte integrante e sostanziale dell’accordo”, degli artt. 4.01 e 12.01, 12.02 e 2.04 del contratto , da cui si trae la comune intenzione delle parti di considerare l’intera operazione come stipulata a carico ed a beneficio di tutti “i fratelli contraenti”, i quali, come emerso dall’istruttoria, avevano concordato di gestire congiuntamente le comuni proprietà ereditarie suddividendosi fra loro i compiti gestionali,ma facendo confluire in un comune coacervo di conti correnti cointestati, “mutui con garanzie reali comuni”, sia le entrate sia le spese delle diverse gestioni , per poi suddivider si fra loro gli utili rivenienti dall’intero comune patrimonio secondo le quote di eredità.

Il contesto e la condotta dei tre fratelli esplicavano adeguatamente le ragioni per le quali essi si fossero determinati allo sfruttamento congiunto dei terreni di proprietà comune, aggiungendo a questi anche quello di proprietà della sorella Maria Pia, anch’esso compendio ereditario, ma da questo stralciato, e confinante con quelli comuni. Con il che si spiega la ragione per la quale anche i fratelli Anna e Piero Passi abbiano voluto partecipare, insieme alla sorella Carla, alla stipula del contratto di sfruttamento a fini estrattivi del terreno egarantire ogni obbligazione che la stessa andava assumendosi, nonostante che il loro intervento non sarebbe stato necessario se effettivamente l’acquisto in prelazione e la retrocessione a fine escavazione fossero stati convenuti con l’impresa Penserini ad esclusivo beneficio della sola Carla e lasciato ai fratelli solo lo sfruttamento a fini estrattivi.

A questolimitato fine sarebbe stato sufficiente che la relativa pattuizione fosse stata oggetto di un separato contratto fra loro tre soli. Anche nel la scrittura privata del 29.2.2012 , a definizione del contenzioso insorto tra i tre fratelli, a integrazione dell’atto pubblico di divisione, era ribadito il carattere fiduciario delleridette pattuizioni .

2. Con il secondo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1366, 1367, 1369 e 1371 cod. civ. La ricorrente censura la sentenza della Corte d’appello per non aver proceduto ad una interpretazione del contratto secondo buona fede in senso soggettivoe oggettivo : Anna Passi aveva contribuito all’acquisto del terreno da parte della sorella Carla, rendendosi garante a fronte di un finanziamento di euro 1.800.000. La Corte d’appello non aveva considerato cosa sarebbe accaduto nel caso in cui il giudizio di retratto agrario si fosse risolto in favore dei sigg.ri Signoretti e Antognoni: i fratelli Anna e Piero avrebbero dovuto garantire la restituzione all’impresa Penserinidell’importo di euro 1.800.000.

Ma anche in caso contrario, qualora fosse stato effettuato lo scavo da parte dell’impresa Penserini, era del tutto evidenteche il prezzo della retrocessione avrebbe comportato un conguaglio a carico di tutti e tre i fratelli, o in ogni caso garantito anche da Anna e Piero Passi, e in favore della impresa escavatrice , poiché i l valore degli inerti estratti non sarebbe mai stato corrispondente alla notevole somma anticipata a Carla Passi dall’impresa Penserini. Sul piano della buona fede oggettiva Carla Passi, resistendo ingiustificatamente alla richiesta della sorella, aveva assunto un comportamento non commendevole volendo conseguire ella sola il beneficio della piena proprietà del terreno acquisito a titolo del tutto gratuito per effetto dell’inadempimento dell’impresa Penserini(Alpha 2013 s.r.l., poi fallita), e della conseguente assenza di ogni richiesta da parte di questa di restituzione di tutta o parte della somma anticipata. 2.1.

La ricorrente lament a , inoltre, che la Corte d’appello non ha interpretato talune clausole del contratto ed alcune esplicite definizioni utilizzate, che facevano espresso riferimento alla volontà delle parti di dare compimento anche nell’interesse dei fiducianti al mandato relativo all’acquisizione del bene oggetto dell’accordo ed alla sua retrocessione alla fine delle operazioni di escavazione di inerti, nel senso di assegnare ad esse un effetto giuridicamente vincolante, privando pertanto le stesse di ogni significato nel contesto contrattuale (art. 1367 cod. civ.).

La Corte d’appello , altresì, non ha valutato le medesime clausole nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto dell’intero rapporto contrattuale (art. 1369 cod. civ.)e, in ogni caso e là dove tali clausole fossero apparse ancora oscure, nel senso di attribuire al rapporto negoziale la realizzazione di un equo contemperamento degli interessi delle parti, trattandosi di contratto a titolo oneroso (art. 1371 cod. civ.). La limitazione del mandato fiduciario ai soli effetti obbligatori e ai soli vantaggi economici derivanti dalla concessione del terreno per lo sfruttamento estrattivo appare assolutamente sbilanciata rispetto alla garanzia solidalmente rilasciata dagli altri due fratelli alla ditta escavatrice per il considerevole importo di euro1.800.000,00, là dove escluso il diritto a vedersi retrocedere pro quota la proprietà del terreno.

La sproporzione poi appare ancora più esorbitante se rapportata alla fase esecutiva dello stesso contratto in concreto a oggi realizzata: l’inadempimento della società escavatrice ed il conseguente venir meno del suo potenziale diritto alla restituzione del prezzo corrisposto per l’acquisto in prelazione, ha messo la sorella Carla Passi nella condizione di aver acquisito la piena proprietà delbene a titolo del tutto gratuito senza aver corrisposto alcun prezzo ad alcuno, nonostante gli impegni e le garanzie rilasciatele dai fratelli. Solo il trasferimento pro quota, e più correttamente per un mezzo alla sola odierna ricorrente,avendo gli eredi dell’altro fratello rinunciato ad ogni diritto e pretesa al riguardo, consentirebbe di riequilibrare le rispettive posizioni contrattuali e di realizzare quell’equo contemperamento di interessi imposto dall’art. 1371 cod. civ.

3. I due motivi, in quanto strettamente con nessi, sollevando la ricorrente problemi di natura interpretativa dell’accordo contrattuale, possono essere esaminati congiuntamentee sono entrambi inammissibili. 3.1. In primo luogo, i motiv i, nonostante la loro lunga e complessa articolazione da pagina14 (riga 19) a pagina 19 ( riga 22), sono priv i dell’identificazione della motivazione criticanda. Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazionedelle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (principio costante: si veda Cass. 11 novembre 2005, n. 359; ed in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; più di recente Cass. 24 settembre 2018, n. 22478; 12 gennaio 2024, n. 1341).

La ricorrente, salva l’indicazione della sintesi “ai soli effetti economici ed (ai) vantaggi economici derivanti dalla concessone del terreno per lo sfruttamento estrattivo” (v. pagina 19, primo capoverso, del ricorso), ha omesso di indicare la motivazione criticanda, così delegando inammissibilmente questa Corte ad individuare a che cosa dovrebbe riferirsi, mentre è onere del ricorrente provvedervi, atteso che per svolgere qualsiasi motivo di impugnazione, che si correli alla motivazione della decisione impugnata, è necessario identificare quest’ultima. 3.2.

Entrambi i motivi, inoltre, sono inammissibili, perché non adeguatamente articolati, limitandosi a contrapporre apoditticamente a quella svolta dalla Corte d’appello una diversa interpretazione delcontratto intercorso il 1°.12.2004 tra i tre fratelli Passi e l’impresa Penserini. 3.3. Il sindacato di legittimità deve avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti e non può investire il risultato interpretativo in sé, bensì solol’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v.

Cass.31 marzo 2006, n. 7597; 1° aprile 2011, n. 7557; 14 febbraio 2012, n. 2109; 10 febbraio 2015, n. 2465; 29 luglio 2016, n. 15763; 5 dicembre 2018, n. 31512; 12 maggio 2020, n. 8810; 2 luglio 2020, n. 13620; sez. un., 21 gennaio 2021, n. 2061). Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (v.

Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; 11 marzo 2014, n. 5595; 27 febbraio 2015, n. 3980; 19 luglio 2016, n. 14715). Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178;

Cass. 3 settembre 2010, n. 19044). 3.4. I rilievi sollevati dalla ricorrente , come già detto, ruotano in merito all’interpretazione del contratto intercorso il 1°.12.2004 tra i tre fratelli Passi e l’impresa Penserini, con il quale, per un verso affidavano a quest’ultima lo scavo e la vendita di inerti da estrarsi da un terreno comune, e, per un altro, si impegnavano a concedere alla ridetta impresa gli stessi diritti di scavo su un diverso terreno della sorella Maria Pia, sul quale avendo notificato il preliminare (intercorso con Duilio Signoretti e Francesca Antognoni)alle sorelle Carla ed Anna Passi, quali proprietarie confinanti, l’imprenditrice agricola Carla Passi vantava migliori titoli per esercitare il diritto di prelazione agraria.

Infatti, entrambe le censure in esame, come detto, si limitano a contrapporre apoditticamente a quella svolta dalla corte d’appello una diversa interpretazione del contratto in questione,peraltro, così chiedendo a questa Corte di effettuare una valutazione di merito, al fine di sostenere che dalla (asserita) corretta interpretazione si sarebbe dovutoritenere che l’estensione dell’accordo fiduciario non fosse limitato ai soli effetti economici ed ai relativi vantaggi derivanti dalla concessione del terrenoper lo sfruttamento estrattivo, ma anche a quello reale di retrocessione del terrenoin favore di tutti e tre i fratelli e non della sola Carla Passi.

Quella sostenuta dalla Corte d’appello è una delle possibili interpretazioni del contratto in questionee non per questo del tutto implausibile e contrastante con la comune intenzione delle parti. La ricorrente, nell’enunciare i propri rilievi, ha sì indicato le regole legali di interpretazione asseritamente violate ei principi in esse contenuti, ma ha omesso di precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati,o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Ciò è ancor più significativo se si considera che la ricorrente ha omesso di indicare la motivazione criticanda, sì che le censure svolte appaiono del tutto svincolate dal percorso motivazionale esplicato articolatamente dalla Corte d’appello, risolvendosi nella mera contrapposizione della diversa interpretazione dell’accordo caldeggiata dalla prima. Conclusivamente, i motivi , pur rubricat i come violazione e falsa applicazione di norme di legge, nascondono in realtà contestazioni di merito in ordine alle valutazioni condotte dalla Corte d’appelloe, quindi , si sostanzia no in censure in fatto sulla motivazione del provvedimento, senza tener conto degli strettissimi limiti in cui è consentito dedurre in cassazione il vizio della motivazione.

Infatti, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (v., Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476; sez. I, 4 marzo 2021, n. 5987).

4. Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. per aver la Corte d’appellodichiarato inammissibile la domanda di trasferimento ex art. 2932 cod. civ., formulata dall’appellante in ragione del diritto di accrescimento per la quota di ½, poiché tale domanda era stata ritualmente formulata dalla ricorrente già in primo grado come risulta dagli atti processuali. 4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. La Corte d’appelloha dichiarato inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ., “oltre che assorbita dal rigetto del motivo d’appello in esame, la (mutata) domanda di trasferimento ex art. 2932 cod. civ. formulata in ragione dell’asserito diritto di accrescimentoper la quota di ½)”.

La ricorrentesi duole che la Corte d’appello, erroneamente, abbia dichiarato la domanda inammissibile non avendo considerato che era stata proposta in primo gradoper aver integrato le proprie conclusioni già in occasione della prima udienza successiva alla costituzione degli eredi di Piero Passi. Tali conclusioni erano state confermate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, nell’atto d’appello e nelle conclusioni ivi rassegnate. La ricorrente, pertanto, ha dedotto che “è tuttavia manifesto l’interesse della ricorrente alla cassazione anche di detta pronuncia di inammissibilità atteso che, ove venisse finalmente accertato il rapporto fiduciario in questione, l’assoluto disinteresse e la rinuncia espressa dai suddetti Eredi nella loro comparsa di risposta in primo grado e nei loro successivi scritti difensivi, imporrebbe che la loro quota si accresca alle due altre comproprietarie che tale interesse hanno invece attivamente dimostrato e sia suddivisa fra di esse in parti uguali”.

La ricorrente correttamente non ha impugnato l’assorbimento della domanda, dichiarato ad abundantiam dalla Corte d’appello dopo il rilievo dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. , poiché con tale ultima pronuncia la Corte d’appellosi era spogliatadella "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia(v. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840; sez. lav., 15 giugno 2007, n. 13997; sez. III, 5 luglio 2007, n. 15234; sez. II, 2 maggio 2011, n. 9647; 20 agosto 2015, n. 17004; sez. 6-X, 19 dicembre 2017, 30393; sez.

I, 16 giugno 2020, n. 11675; sez. un., 1° febbraio 2021, n. 2155; 19 settembre 2022, n. 27388). Sennonché, l’inammissibilità dei primi due motivi di impugnazionevertenti sull’interpretazione del rapporto fiduciario in questione, determina il venir meno dell’interesse ad agire della ricorrentee rende il motivo inammissibile.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibilee condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in euro 200,00per esborsi ed euro 7.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente principale, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un