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Decreto — n. 15005/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15005/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15005/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Numero registro generale 21738/2023 Numero sezionale 454/2025 Numero di raccolta generale 15005/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., stante la mancata accettazione della rinuncia, si può provvedere sulle spese e, considerata la desistenza dal giudizio, esse possono liquidarsi nella misura di un terzo, previa compensazione dei due terzi residui;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 15005/2025 — snciv · Corte di Cassazione: n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., stante la mancata accettazione della rinuncia, si può provvedere sulle spese e, considerata la desistenza dal giudizio, esse possono liquidarsi nella misura di un terzo, previa compensazione dei due terzi residui;

Parole chiave

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rimborso delle spese spese di difesa condono delle spese procedurali recupero delle spese esecutive deduzione delle spese professionali ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
197 del 2016; che, ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., stante la mancata accettazione della rinuncia, si può provvedere sulle spese e, considerata la desistenza dal giudizio, esse possono liquidarsi nella misura di un terzo, previa compensazione dei due terzi residui;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21738/2023 R.G. proposto da: BRANDONE EDOARDO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CASU LEONARDO (CSALRD68D24H501D) -ricorrente- contro PORPIGLIA FRANCESCO, AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato LANIGRA MAURIZIO (LNGMRZ66D22H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato SALVINI PAOLO (SLVPLA62D25L219Z) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.455/2023 depositata il 08/05/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;

Numero registro generale 21738/2023 Numero sezionale 454/2025 Numero di raccolta generale 15005/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., stante la mancata accettazione della rinuncia, si può provvedere sulle spese e, considerata la desistenza dal giudizio, esse possono liquidarsi nella misura di un terzo, previa compensazione dei due terzi residui;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione ai resistenti di un terzo delle spese di lite, liquidate, previa compensazione die due terzi residui, in euro 1.500,00 oltre 200,00 per esborsi e le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 04/06/2025. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 21738/2023 Numero sezionale 454/2025 Numero di raccolta generale 15005/2025 Data pubblicazione 04/06/2025