Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The procedural outcome relied on Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, which govern the effects of a party's desistance from litigation. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the withdrawing party to bear half of the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the judicial proceeding, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8237/2024 R.G. proposto da: FERRAROTTO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in MESSINA VIA DEL BUFALO 9 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PARISI MARCO (PRSMRC67L23F158O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CALIFANO CHRISTOPHER PASQUALE, elettivamente domiciliato in CAPO D'ORLANDO VIA GIOVANNI AMENDOLA N.66, presso lo studio dell’avvocato BOTTARO ANGIOLELLA (BTTNLL62L57B666L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.815/2023 depositata il 29/09/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
Numero registro generale 8237/2024 Numero sezionale 451/2025 Numero di raccolta generale 14991/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che si può provveder sulle spese, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente ed esse, considerata la desistenza dal giudizio possono liquidarsi come in dispositivo, previa compensazione della metà; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna parte ricorrente, previa compensazione della metà residua, alla rifusione alla parte resistente della metà delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 03/06/2025. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 8237/2024 Numero sezionale 451/2025 Numero di raccolta generale 14991/2025 Data pubblicazione 04/06/2025