Ordinanza — n. 14710/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10983/2023 R.G. proposto da ROBERTO GIANFARDONI, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELLO CECCHETTI ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo Pec indicato dal difensore. -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentat a e difes a dall'avvocato GIUSEPPE RANIERI ed elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI in ROMA VIA MONTE ASOLONE 8, -controricorrente- nonchè contro ALICUDI SPV SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA DEL RE ed elettivamente domiciliat a presso il domicilio digitale indicato dal difensore --controricorrente- nonchè contro TOSETTI ROSSELLA, INTESA SANPAOLO SPA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, R.G.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 1419 c.c, art. 346 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 14710/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Non avendo impugnato né con appello principale né con appello incidentale la sentenza di primo grado, quest’ultima è, nei suoi confronti, del tutto inoppugnabile, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione. Va al riguardo ribadito il principio in base al quale soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle; per contro, la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda o eccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa( v.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10983/2023 R.G. proposto da ROBERTO GIANFARDONI, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELLO CECCHETTI ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo Pec indicato dal difensore. -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentat a e difes a dall'avvocato GIUSEPPE RANIERI ed elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI in ROMA VIA MONTE ASOLONE 8, -controricorrente- nonchè contro ALICUDI SPV SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA DEL RE ed elettivamente domiciliat a presso il domicilio digitale indicato dal difensore --controricorrente- nonchè contro TOSETTI ROSSELLA, INTESA SANPAOLO SPA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, R.G.
TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, INTESA SANPAOLO SPA, R.G. TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, TOSETTI ROSSELLA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 2447/2022 depositata il 04/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. Rilevato che Su ricorso dell’allora Centro Leasing SpA (oggiIntesa Sanpaolo SpA) il Tribunale di Firenze ingiunse alla società R.G. Team Associazione Sportiva Dilettantistica e ai fideiussori International Samblast Painting srl, Europe Painting srl, Rosella Tosetti, Maria Concetta Mandato e Roberto Gianfardoni il pagamento , in solido tra loro , della somma complessiva di € 296.413,99 oltre interessi.
A base della domanda espose che il Centro Leasing SpA aveva concesso , in locazione finanziaria ad R.G. Team, due moto Ducati , del valore di € 100.000 l’una, 5 motori superbike (del valore complessivo di € 95.000) e 2 forcelle (del valore di € 103.000,00), per un importo finanziato di € 398.000,00, con la garanzia rilasciata dalle due indicate società, International Samblast Painting srl ed Europe Painting srl di cui Roberto Gianfardoni era legale rappresentante, dalla Tosetti, dalla Mandato e dallo stesso Gianfardoniin proprio; che i beni oggetto di leasing erano stati oggetto di furto ad opera di ignoti; che il contratto di leasing conseguentemente si era risolto e che la utilizzatrice era tenuta a versare alla concedente un importo pari all’attualizzazione dei canoni ancora a scadere ed il prezzo stabilito per l’acquisto al termine del rapporto; né la debitrice né i garanti avevano provveduto a versare le somme dovute, sicché ne era derivata l’emissione del d ecreto ingiuntivo.
Al predetto proposero opposizione sia la R.G. Team, debitrice principale, sia i fideiussori, convenendo in giudizio la Centro Leasing SpA e chiedendo anche la chiamata in causa d ella Unipolsai Assicurazioni SpA per essere manlevati in caso di accoglimento dell’opposizione. Gli opponenti disconobbero le sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni e la banca ne chiese la verificazione. All’esito di perizia calligrafica, che accertò l ’ autenticità sia delle sottoscrizioni della Tosetti sia del Gianfardoni, il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2360 del 14/9/2018, rigettò l’opposizione sia della debitrice principale sia dei fideiussori, condannandoli in solido a pagare , in favore dell’opposta Centro Leasing SpA (allora divenuta Mediocredito Italiano SpA) , la somma ingiunta, più le spese del procedimento monitorio.
Il Tribunale accolse la domanda di manleva formulata dalla debitrice nei confronti della UnipolsaiSpA. Quest’ultima propose appello e nel giudizio si costituì soltanto la Tosetti mentre, nei confronti delle altre parti, la sentenza divenne definitiva. In particolare nel giudizio di appello non si costituì il Gianfardoni né in proprio né quale legale rappresentante delle due societàgaranti. La Corte d’Appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello, limitò la garanzia all’importo di € 200.000. Per quanto ancora rileva ritenne di dover limitare il dovuto,non sulla base di quanto l’assicurato aveva pagatoalla società di leasing in conseguenza della risoluzione del contratto, ma in relazione al valore commerciale delle moto al momento del furto.
Avverso la sentenzadella corte di merito, che in parziale accoglimento dell’appello ridusse il dovuto ad € 200.000, ilGianfardoni, in qualità di ex socio e successore di International Samblast Painting s.r.l. e di Europe Painting s.r.l.,propone ora ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo. Resistono, con distinti controricorsi , la società Alicudi SPV s.r.l., cessionaria del credito,e la Unipolsai SpA. Il ricorrente e la società Alicudi hanno depositato memoria. Considerato che Con l’unico motivo di ricorso –art. 360 1° comma n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 1419 c.c. 1957 c.c. 115, co. 2c.p.c. e art. 2, comma 2 e 3 L. 10 ottobre 1990 n. 287-il ricorrente lamenta che la corte territoriale non ha rilevato d’ufficio la nullità parziale dei contratti di fideiussione sottoscritti dal ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante delle due società garanti , in relazione alle clausole riproducenti il contenuto di quelle nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI dichiarate illecite dalla Banca d’Italia perché lesive della concorrenza,per violazione dell’art. 2 comma 2 l. n. 287 del 1990.
Il ricorso è inammissibile. Nel giudizio di appellol’odierno ricorrente è rimasto contumace, sicch é la sentenza di primo grado, dirigetto delle opposizioni nei confronti di tutti i fideiussori, è passata in giudicato nei suoi confronti. In presenza dell’appello della sola Unipolsai SpA, il Gianfardoni , soccombente in primo grado essendo stataintegralmente rigettata l a proposta -anche nella qualità di legale rappresentante- opposizione , avrebbe dovuto proporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado per evitare che la stessa facesse giudicato nei propri confronti.
Non avendo impugnato né con appello principale né con appello incidentale la sentenza di primo grado, quest’ultima è, nei suoi confronti, del tutto inoppugnabile, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione. Va al riguardo ribadito il principio in base al quale soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle; per contro, la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda o eccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa( v.
Cass., 3, n. 6550 del 14/3/2013, in termini Cass., 1, n. 9889 del 13/5/2016 e Cass., 1, n. 9265 del 6/4/2021). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società Unipolsai SpA; in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società Alicudi SPV srl.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis