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Ordinanza — n. 14697/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14697/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14697/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 10685/2022R.G. proposto da: PRESTIGE HOTEL ARGENTARIO s. r . l . , HOTELRESORT E SPA s.r.l. e GENERALE COMMERCIALE ITALIA s.r.l., in persona del rispettivo l egale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Corso Trieste n. 61, presso lo studio dell’avv. Tiziana Sgobbo, come da procura in calce al ricorso, domicilio digitalecome in atti -ricorrenti - contro DEL PASQUA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Salviati n. 1 , presso lo studio dell’avv. Stefano Ottolenghi , rappresentata e difesa dall’avv.

Regesto Legislator

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art. 390 c.p, art. 94 c.p; Ordinanza — n. 14697/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 10685/2022R.G. proposto da: PRESTIGE HOTEL ARGENTARIO s. r . l . , HOTELRESORT E SPA s.r.l. e GENERALE COMMERCIALE ITALIA s.r.l., in persona del rispettivo l egale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Corso Trieste n. 61, presso lo studio dell’avv. Tiziana Sgobbo, come da procura in calce al ricorso, domicilio digitalecome in atti -ricorrenti - contro DEL PASQUA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Salviati n. 1 , presso lo studio dell’avv. Stefano Ottolenghi , rappresentata e difesa dall’avv.

Parole chiave

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censure procedurali esame di cassazione procedure di ricorso legittimazione a contestare licenza impugnabilità della decisione di rinvio procedimento contenzioso

Disposizioni normative citate

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art. 390 c.p
art. 94 c.p
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 10685/2022R.G. proposto da: PRESTIGE HOTEL ARGENTARIO s. r . l . , HOTELRESORT E SPA s.r.l. e GENERALE COMMERCIALE ITALIA s.r.l., in persona del rispettivo l egale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Corso Trieste n. 61, presso lo studio dell’avv. Tiziana Sgobbo, come da procura in calce al ricorso, domicilio digitalecome in atti -ricorrenti - contro DEL PASQUA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Salviati n. 1 , presso lo studio dell’avv. Stefano Ottolenghi , rappresentata e difesa dall’avv.

Tommaso Galletti, come da procura allegata al controricorso, domicilio digitalecome in atti -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze recante il n. 517/2022 e pubblicata in data 30.3.2022; N. 10685/22R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del25.3.2025 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija. Rilevato che: - le società la Prestige Hotel Argentario s.r.l., Hotelresort e SPA s.r.l. e Generale Commerciales.r.l. hannoproposto unico ricorso per cassazione – sulla scorta di due motivi - avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stat a dichiarata l’inammissibilità dell’appello dalle stesse proposto contro l’avv.

Francesca Del Pasqua, quale custode giudiziario nominato dal Tribunale di Grosseto nella procedura esecutiva immobiliare N. 358/2013 R.G.E., in relazione alla ordinanza di convalida dello sfratto emessa dallo stesso Tribunale in data 17.7.2019; - h a resistito con controricors o l’avv. Francesca Del Pasqua ; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale ; Considerato che: - prima dell' odierna adunanza camerale , l e ricorrent i ha nno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., regolarmente comunicata allaparte costituit a , che non risulta l’ abbia accettata ; - la mancata accettazione della controparte non è ostativa alla declaratoria di estinzione, solo occorrendo provvedere sulle spese (ex multis, Cass. n. 10140/2020); - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinun c ia , mentre le spese del giudizio di legittimitàsi liquidano come da dispositivo, peraltro non sussistendo i presupposti per la condanna del rispettivo legale rappresentante delle societàricorrenti, ex art. 94 c.p.c., stante anche l’intervenuta desistenza;

N. 10685/22R.G. p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizioe condanna le società ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della