Decreto — n. 14518/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7405/2021 R.G. proposto da: TECNO UFFICIO DI ZAZZINI SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA 247, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI FRANCESCO (DGVFNC56P14H501Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SALVATORI MAURIZIO, SALVATORI MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato PARIS GIANNI (PRSGNN73C06A515I) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCELLI ALESSANDRO (SCLLSN64T07I804K) -controricorrenti- nonché contro IMMOBILIARE TRIESTE SRL, elettivamente domiciliato in AVEZZANO C.BATTISTI 101, presso lo studio dell’avvocato ATTILI PAOLA (TTLPLA61D53L025O) che lo rappresenta e difende Numero registro generale 7405/2021 Numero sezionale 442/2025 Numero di raccolta generale 14518/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1684/2020 depositata il 03/12/2020. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente Immobiliare Trieste; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese quanto al rapporto processuale fra parte ricorrente e Immobiliare Trieste, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, mentre, avendo i controricorrenti Salvatori nel loro controricorso aderito alla richiesta cassatoria della ricorrente, non è luogo a provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale fra essi e la ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 14518/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 7405/2021 R.G. proposto da: TECNO UFFICIO DI ZAZZINI SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA 247, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI FRANCESCO (DGVFNC56P14H501Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SALVATORI MAURIZIO, SALVATORI MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato PARIS GIANNI (PRSGNN73C06A515I) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCELLI ALESSANDRO (SCLLSN64T07I804K) -controricorrenti- nonché contro IMMOBILIARE TRIESTE SRL, elettivamente domiciliato in AVEZZANO C.BATTISTI 101, presso lo studio dell’avvocato ATTILI PAOLA (TTLPLA61D53L025O) che lo rappresenta e difende Numero registro generale 7405/2021 Numero sezionale 442/2025 Numero di raccolta generale 14518/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1684/2020 depositata il 03/12/2020. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente Immobiliare Trieste; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese quanto al rapporto processuale fra parte ricorrente e Immobiliare Trieste, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, mentre, avendo i controricorrenti Salvatori nel loro controricorso aderito alla richiesta cassatoria della ricorrente, non è luogo a provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale fra essi e la ricorrente.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7405/2021 R.G. proposto da: TECNO UFFICIO DI ZAZZINI SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA 247, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI FRANCESCO (DGVFNC56P14H501Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SALVATORI MAURIZIO, SALVATORI MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato PARIS GIANNI (PRSGNN73C06A515I) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCELLI ALESSANDRO (SCLLSN64T07I804K) -controricorrenti- nonché contro IMMOBILIARE TRIESTE SRL, elettivamente domiciliato in AVEZZANO C.BATTISTI 101, presso lo studio dell’avvocato ATTILI PAOLA (TTLPLA61D53L025O) che lo rappresenta e difende Numero registro generale 7405/2021 Numero sezionale 442/2025 Numero di raccolta generale 14518/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1684/2020 depositata il 03/12/2020. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente Immobiliare Trieste; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese quanto al rapporto processuale fra parte ricorrente e Immobiliare Trieste, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, mentre, avendo i controricorrenti Salvatori nel loro controricorso aderito alla richiesta cassatoria della ricorrente, non è luogo a provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale fra essi e la ricorrente.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 30/05/2025. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 7405/2021 Numero sezionale 442/2025 Numero di raccolta generale 14518/2025 Data pubblicazione 30/05/2025