Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 14508/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14508/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14508/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22449/2024 R.G. proposto da: CONTICINI ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA MIRCO, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro SOCIETÀ EDITRICE ITALIANA SPA, BELPIETRO MAURIZIO, CHINA GIUSEPPE, AMADORI GIACOMO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di FIRENZE n. 1051/2024, depositata il 12/06/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14508/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 22449/2024 R.G. proposto da: CONTICINI ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA MIRCO, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro SOCIETÀ EDITRICE ITALIANA SPA, BELPIETRO MAURIZIO, CHINA GIUSEPPE, AMADORI GIACOMO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di FIRENZE n. 1051/2024, depositata il 12/06/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di difesa indennizzo del difensore d'ufficio risarcimento per errore giudiziario diritto a un difensore indennità per menomazione dell'integrità difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 22449/2024 Numero sezionale 435/2025 Numero di raccolta generale 14508/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22449/2024 R.G. proposto da: CONTICINI ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA MIRCO, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro SOCIETÀ EDITRICE ITALIANA SPA, BELPIETRO MAURIZIO, CHINA GIUSEPPE, AMADORI GIACOMO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di FIRENZE n. 1051/2024, depositata il 12/06/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 22449/2024 Numero sezionale 435/2025 Numero di raccolta generale 14508/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione degli intimati P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 28/05/2025 Il Presidente di Sezione Delegato Antonietta Scrima Numero registro generale 22449/2024 Numero sezionale 435/2025 Numero di raccolta generale 14508/2025 Data pubblicazione 30/05/2025