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Decreto — n. 14505/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14505/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14505/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22432/2024 R.G. proposto da: I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI E VINCENZO STUMPO, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro RICCIARDI GIOVANNA, CONDOMINIO GAROFANO ROSSO, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di NAPOLI n. 3791/2024, depositata il 27/09/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14505/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Numero registro generale 22432/2024 Numero sezionale 434/2025 Numero di raccolta generale 14505/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione degli intimati, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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spese di assistenza sostegno finanziario spese di sostentamento rimborso delle spese indennità di patrocinio ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22432/2024 R.G. proposto da: I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI E VINCENZO STUMPO, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro RICCIARDI GIOVANNA, CONDOMINIO GAROFANO ROSSO, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di NAPOLI n. 3791/2024, depositata il 27/09/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Numero registro generale 22432/2024 Numero sezionale 434/2025 Numero di raccolta generale 14505/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione degli intimati, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 28/05/2025 Il Presidente di Sezione Delegato Antonietta Scrima Numero registro generale 22432/2024 Numero sezionale 434/2025 Numero di raccolta generale 14505/2025 Data pubblicazione 30/05/2025