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Decreto — n. 14503/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14503/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14503/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19633/2024 R.G. proposto da: BIANCHINI GIACOMO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRATE ELISABETTA, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro CHIARELLI LORENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati FERRARO MARCO e GUGLIOTTA MAURIZIO, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchè contro SCHENATTI MATTEO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 400/2024 depositata il 9/02/2024.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 14503/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 19633/2024 R.G. proposto da: BIANCHINI GIACOMO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRATE ELISABETTA, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro CHIARELLI LORENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati FERRARO MARCO e GUGLIOTTA MAURIZIO, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchè contro SCHENATTI MATTEO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 400/2024 depositata il 9/02/2024.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali assenza di caso di rigore procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia al reddito contumacia

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Numero registro generale 19633/2024 Numero sezionale 433/2025 Numero di raccolta generale 14503/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19633/2024 R.G. proposto da: BIANCHINI GIACOMO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRATE ELISABETTA, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro CHIARELLI LORENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati FERRARO MARCO e GUGLIOTTA MAURIZIO, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchè contro SCHENATTI MATTEO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 400/2024 depositata il 9/02/2024.

Numero registro generale 19633/2024 Numero sezionale 433/2025 Numero di raccolta generale 14503/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2025 Il Presidente di Sezione delegato Antonietta Scrima Numero registro generale 19633/2024 Numero sezionale 433/2025 Numero di raccolta generale 14503/2025 Data pubblicazione 30/05/2025