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Decreto — n. 14497/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposed settlement under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 14497/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed settlement within the statutory 40-day period. Recchia Rosaria, representing the plaintiff, did not request a decision on the proposal submitted by the lower court, while the Province of Matera and UnipolSai remained as opposing parties. The court ruled that such silence constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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waiver by silence proposed settlement extinction of proceedings cassation appeal statutory time limit legal costs Italian Civil Procedure correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10890/2023 R.G. proposto da: RECCHIA ROSARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato GLINNI CARLO FRANCESCO, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Boccherini 3, presso l’avvocato GLINNI RAFFAELLO, con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro PROVINCIA DI MATERA, rappresentata e difesa dall’avvocato RUSSIELLO CRISTOFARO, con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonché contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -intimata- Numero registro generale 10890/2023 Numero sezionale 430/2025 Numero di raccolta generale 14497/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 138/2023 depositata il 20/03/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.155,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/05/2025 IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO Antonietta Scrima Numero registro generale 10890/2023 Numero sezionale 430/2025 Numero di raccolta generale 14497/2025 Data pubblicazione 30/05/2025