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Ordinanza — n. 14334/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against civil liability judgment regarding unauthorized construction damages and rental loss. The court rejects claims of negligence and improper valuation of rental loss. The decision upholds the lower court's finding of partial fault and specific damage calculations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14334/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Viscomi and Barone against the Catanzaro Court of Appeal's judgment regarding unauthorized construction damages. The appellants argued that the lower court incorrectly attributed rental losses without proper factual basis and failed to consider evidence of negligence. The court rejected these claims, noting that the appeal contained inadmissible factual criticisms and that the appellate court properly relied on expert testimony to determine the diminished rental value.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 1227 c.c.: An appeal challenging a civil liability judgment must be strictly limited to legal errors; factual criticisms or arguments insufficient for a cassation appeal are inadmissible, and the court may uphold the lower judgment if the appellate court's reasoning is logically sound and based on established evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
civil liability unauthorized construction rental loss damages inadmissible appeal partial fault allocation colpa concomitante partecipazione alle perdite risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
Art. 20, 29, 21 d.p.r. 380/2001
Art. 1227 c.c.
Art. 2697, 1226 c.c.
Art. 132, secondo comma, n.4 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
articolo 115 c.p
Si deduce pure la mancata contestazione ex articolo 115 c.p.c.
articolo 132 c.p
Peraltro, non si può non si rilevare che la motivazione della sentenza d’appello non è carente di un sufficiente contenuto illustrativo, per cui non è stato violato – in contrario a quanto dedotto nel motivo, pur mancando nella relativa rubrica - l’articolo 132 c.p.c.
articolo 111 Cost
5 c.p.c., violazione dell’articolo 111 Cost., omessa motivazione, violazione e/falsa applicazione degli articoli 132, secondo comma, 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2543/2022 R.G. proposto da VISCOMI MARIO, BARONE CONCETTA CATERINA e VISCOMI DOMENICO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CESARE FRACASSINI 46, presso lo studio dell’avvocato VISCOMI GIUSEPPE (VSCGPP64P09D932C) rappresentati e difesi dall'avvocato SICILIANO FELICE (SCLFLC59C01D932K), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrenti- contro GULLI’ ROSARIA e VISCOMI GREGORIO, elettivamente domiciliat i in ROMA VIA VALLOMBROSA N. 38, presso lo studio dell’avvocato RICCIO ELVIRA (RCCLVR82S49C352A) rappresentati e difes i dall'avvocato VISCOMI SAVERIO (VSCSVR74M22C352N), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrenti- nonchécontro GRILLONE ROSETTA, MIGLIARESE ANNA MARIA, BARONE MARIANNA, VISCOMI ANTONIO, VISCOMI MARIANNA e VISCOMI FRANCESCA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1465/2021depositata il 16/11/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/1/2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI.

FATTI DI CAUSA I coniugi Rosaria Gullì e Gregorio Viscomi convenivano davanti al Tribunale di Catanzaro Mario e Domenico Viscomi nonché Concetta Caterina Barone perché fossero condannati alla demolizione di opere abusive effettuate su proprietà comune e al risarcimento dei danni. I convenuti si costituivano, resistendo. Il Tribunale, dopo avere fatto chiamare i litisconsorti necessari pretermessi, ovvero gli altri comproprietari Rosetta Grillone, Anna Maria Migliarese, Marianna Barone, Antonio, Marianna e Francesca Viscomi, che rimanevano contumaci, con sentenza n. 651/2017 accoglieva parzialmente la domanda, condannando i convenuti al risarcimento e alla riduzione in pristino, ritenendo però - e quindi riducendo proporzionalmente il risarcimento - che gli attori fossero corresponsabili nella misura del 30%.

Mario Viscomi, Domenico Viscomi e Concetta Caterina Barone proponevano appello principale, mentre Rosaria Gullì e Gregorio Viscomi appello incidentale. Gli altri appellati rimanevano contumaci. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1465/2021, accoglieva l’appello incidentale escludendo la corresponsabilità di Rosaria Gullì e Gregorio Viscomi, e quindi aumentando l’importo della condanna risarcitoria degli appellanti principali. Mario Viscomi, Domenico Viscomi e Concetta Caterina Barone hanno proposto ricorso, basato su tre motivi e illustrato anche con memoria;

Rosaria Gullì e Gregorio Viscomi si sono difesi con controricorso. Considerato che:

1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 20, 29, 21 d.p.r. 380/2001 e 1227 c.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo e omessa motivazione. 1.1 La Corte territoriale ha rigettato il motivo d’appello degli attuali ricorrenti in ordine alla violazione dell’articolo 1227, secondo comma, c.c. escludendo che la condotta di controparte sia stata negligente e imprudente. Si invocano gli adempimenti di cui agli articoli 20, 29 e 31 d.p.r. 380/2001 per cui si sarebbe potuto desumere che controparte era a conoscenza dell’abuso edilizio e non era quindi esonerata dalla relativa responsabilità.

Si osserva poi che nel primo motivo d’appello si era evidenziato che “le modifiche progettuali in corso d’opera, che avevano determinato l’abuso, risultavano richieste proprio dagli attori”. Si deduce pure la mancata contestazione ex articolo 115 c.p.c. di una nota del 18 luglio 2005 inviata “dal legale dei convenuti al legale degli attori” per giungere a una transazione. Si sostiene altresì che “l’esecuzione dei lavori in difformità al progetto assentito era avvenuta sulla base di accordo tra tutti i comproprietari”, richiamando ancora il principio della non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c. per affermare che controparte non avrebbe “assolto l’onere di contestazione nella prima difesa utile”.

Vengono inoltre richiamati quelli che sarebbero gli esiti delle testimonianze e dell’interrogatorio formale nonché documenti fotografici allegati alla consulenza tecnica d’ufficio e la consulenza tecnica d’ufficio stessa, attribuendo il giudice d’appello l’omesso esame “dei suddetti elementi probatori”, che avrebbero indotto a escludere la responsabilità degli attuali ricorrenti. Si invoca, ancora, il profilo amministrativo per desumerne argomento sulla volontà di controparte (“la presentazione della domanda di permesso di costruire in sanatoria” rende pure “inefficace l’ordinanza di demolizione … con conseguente possibilità di mantenere le opere realizzate anche sulla base della accertata volontà dei coniugi Viscomi-Gullì, che intendevano realizzare un ampio terrazzo (lastrico solare) a servizio dell’appartamento di loro esclusiva proprietà”: sentenza, pagina 15): in tal modo sussisterebbe “palese violazione” dell’articolo 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. essendo la motivazione “affetta da illogicità e incongruenza”, e sussisterebbe pure “omessa valutazione di un fatto storico decisivo” ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. per avere il giudice d’appello posto a base della responsabilità degli attuali ricorrenti il fatto che le controparti “avevano prestato il loro consenso alla demolizione del balcone afferente alla loro proprietà esclusiva facendo affidamento sulla conformità urbanistica ed edilizia dei lavori di ristrutturazione che intendevano eseguire - avendo appurato che detti lavori non rispettavano il progetto … ne contestavano la difformità ed intimavano la demolizione”. 1.2 Il motivo, così ampiamente riassunto, dimostra ictu oculi sostanza fattuale; e pure i riferimenti normativi sono utilizzati per “coprire” la sua natura di censura della ricostruzione dei fatti e dell’accertamento dell’assenza di corresponsabilità di controparte.

La doglianza, sotto questo profilo, patisce pertanto un’evidente inammissibilità. Peraltro, non si può non si rilevare che la motivazione della sentenza d’appello non è carente di un sufficiente contenuto illustrativo, per cui non è stato violato – in contrario a quanto dedotto nel motivo, pur mancando nella relativa rubrica - l’articolo 132 c.p.c. Ne consegue, per la presenza di tale – infondata, appunto – censura, che il motivo va qualificato meritevole di rigetto.

2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., violazione dell’articolo 111 Cost., omessa motivazione, violazione e/falsa applicazione degli articoli 132, secondo comma, 116 c.p.c. e 1227 c.c. 2.1 Il giudice d’appello si sarebbe posto in difformità rispetto alla consulenza tecnica d’ufficio senza spiegarne la ragione. Il CTU ha ritenuto che vi sia un “minimo pregiudizio” nella fruibilità dell’appartamento di controparte; la Corte territoriale afferma invece che la trasformazione della finestra per demolizione del balcone modifica il prospetto dell’edificio e diminuisce il valore dell’appartamento.

Qualora il giudice si discosti dalla consulenza tecnica percipiente, deve spiegarne le ragioni (Cass. 27411/2021). Si riporta il passo d’appello attinente alla consulenza tecnica d’ufficio in ordine alla utilizzabilità rimasta (secondo quanto appunto affermato dal CTU) anche una volta tolto il balcone, si argomenta per la corresponsabilità dei coniugi proprietari che sono la controparte e se ne deduce, non avendo il giudice d’appello ritenuta sussistente tale corresponsabilità, violazione dell’articolo 1227, secondo comma, c.c. 2.2 Il motivo in parte è inammissibile perché – palesemente - contenente una critica fattuale, che sarebbe adeguata in un gravame.

In altra parte esso risulta infondato rispetto alla pretesa mancanza di motivazione sulla divergenza dalla consulenza tecnica d’ufficio: la Corte territoriale non critica l’accertamento tecnico della consulenza tecnica d’ufficio, bensì accerta con altri mezzi l’esistenza di un pregiudizio per i proprietari dell’appartamento, cioè la diminuzione del valore dell’appartamento “sia ai fini della sua locabilità che ai fini di un eventuale vendita”, in base anche alla testimonianza di Antonio Romito -che dichiara di avere rinunciato a prendere in locazione l’appartamento, pur essendo questo “finito”, proprio “per l’assenza del parapetto” -.

3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 1226 c.c. e 132, secondo comma, n.4 c.p.c. 3.1 La Corte d’appello avrebbe attribuito erroneamente agli attuali ricorrenti i danni da mancata locazione “senza … considerazione degli elementi di fatto emersi ad esito dell’istruttoria e nella palese insussistenza dei presupposti, sulla base di argomentazioni inidonee a fornire elementi utili ad individuare la ratio decidendi”. Si censura il passo motivazionale relativo alla testimonianza di Antonio Romito e sulla determinazione del canone di locazione su cui il giudice d’appello avrebbe fondato il quantum risarcitorio, ritornando all’affermazione del consulente tecnico d’ufficio che “il pregiudizio alla fruibilità dell’appartamento è abbastanza contenuto”, diminuendo “il valore locativo mensile” del 10% e argomentando ulteriormente e ampiamente sul contenuto della consulenza tecnica d’ufficio.

Il giudice d’appello avrebbe violato gli articoli 112 e 132, secondo comma, n.4 c.p.c. non essendo possibile “ritenere pregiudicata la locabilità dell’appartamento” né “individuare la ratio decidendi”; si invocano pure i chiarimenti della consulenza tecnica d’ufficio e si argomenta sul contenuto della testimonianza di Generoso Russo. 3.2 Questo motivo in parte ripete il motivo precedente; comunque è integralmente adeguato ad un gravame, vertendo sul fatto e sugli esiti probatori della consulenza tecnica d’ufficio, per cui patisce un’evidente inammissibilità.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna – in solido per il comune interesse processuale – dei ricorrenti a rifondere a controparte le spese di lite, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese processuali, liquidate in un totale di € 1.400,00, oltre a € 200 ,00 per gli esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presuppost