Cassation Court dismisses appeal for lack of admissibility due to factual nature of arguments under Article 360 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Martorelli Associati S.r.l. against the Second Instance Court's decision. The appellant argued that the lower court failed to examine specific facts and provided insufficient motivation, citing Article 360, paragraph 1, number 5 of the Code of Civil Procedure. The Court ruled the appeal inadmissible because the arguments presented were purely factual and lacked the legal reasoning required for this level of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 360, comma 2, n. 1 c.p.c.: An appeal based on the omission of examination of decisive facts or insufficient motivation is inadmissible if the content is merely factual and lacks legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26903/2022 R.G. proposto da MARTORELLI ASSOCIATI S.R.L. in liquidazione , rappresentata e difesa dall’avv. TARTUFERI RENZO (TRTRNZ62R18E783G) , con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro MARTORELLI MARIO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 864/2022depositata il 29/6/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/3/2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI: FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 695/2018, condannava l’avv.
Mario Martorelli a risarcire a Studio Martorelli Associati S.r.l. danni per pretesa violazione di obblighi di non fare, che avrebbe avuto nei confronti di essa. Il Martorelli proponeva appello, cui resisteva Studio Martorelli Associati S.r.l. in liquidazione. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 864/2022, accoglieva il gravame, ritenendo che l’appellante, con una nota informativa inviata ai clienti dello Studio Martorelli quando lo aveva lasciato, non avesse tenuto una condotta illecita generante danni nei confronti dell’appellata.
Ha presentato ricorso Studio Martorelli Associati S.r.l. in liquidazione, in base ad un unico motivo; l’intimato non si è difeso. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’ampio, unico motivo (ricorso, pagine 11-25), rubricato come “omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio risultanti da dati testuali ed extra testuali (sic) dagli atti di causa che sono stati oggetto di discussione” ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., ne indica - oltre a lamentare una “sintetica e scarna motivazione inferiore al minimo costituzionale” - una serie, includente pure l’assemblaggio o la trascrizione di elementi probatori e di parte della sentenza di primo grado (v. il documento inserito a pagina 20 del ricorso e il verbale dell’udienza del Tribunale del 16 settembre 2014 presente nelle pagine 22-23 del ricorso stesso; v. pure una parte della sentenza di primo grado nelle pagine 23-24, e poi 25, sempre del ricorso).
2. Il ricorso ictu oculi merita rigett o per quanto ha dedotto in ordine al difetto motivazionale dell’impugnata sentenza, che palesemente non sussiste, essendo stata fornita dalla C orte marchigiana una motivazione del tutto adeguata. Per il resto tutto il contenuto è, ancora in termini di massima evidenza, fattuale, e quindi in questa sede inammissibile.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali poiché l’intimato non si è difeso. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se