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Ordinanza — n. 14159/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows jurisdiction shift to Rome Tribunal based on cumulative claim value exceeding threshold.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14159/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Rome Tribunal competent to hear the case after declining jurisdiction based on value. The applicant, Gina Tralicci, argued that her counterclaim for over €5,100 should be cumulated with the main execution debt to determine the correct judge. The court ruled that the procedural rule for execution value must be combined with the general rule allowing cumulation of claims against the same defendant, thereby establishing the Tribunal's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 17 cod. proc. civ.; Art. 10, comma 2 cod. proc. civ.: The rule on execution value does not create a functional jurisdiction but must be combined with the general rule on cumulation of claims to determine the competent judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
competence ratione valoris cumulation of claims execution proceedings regulation of competence counterclaim value jurisdiction transfer procedural law pignoramento di crediti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 17 cod. proc. civ.
5797; Cass. 17/03/2025, n.
Art. 10, comma 2 cod. proc. civ.
attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna – invece – un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicchéla sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, cod.
Art. 164 cod. proc. civ.
Art. 92, comma 2 cod. proc. civ.
77 del 7/03/2018), la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, comma secondo, codice di rito civile.
art. 38 cod. proc. civ
civ., limite fissato dall’art. 38 cod. proc. civ..
art. 17 cod. proc. civ
Raffaele Rossi Ed invero, come già puntualizzato da questa Corte, il criterio di cui all’art. 17 cod. proc. civ.
art. 164 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 14/01/2025, n. 918
Cass. 14/01/2025, n. 918; Cass.
Cass. 16/01/2025, n. 1058
Cass. 22/02/2025, n. 4678
1058; Cass. 22/02/2025, n. 4678; Cass.
Cass. 04/03/2025, n. 5774
Cass. 04/03/2025, n. 5797
5774 ; Cass. 04/03/2025, n. 5797; Cass.
Cass. 17/03/2025, n. 7114
5797; Cass. 17/03/2025, n. 7114).
Cass. 27/11/2024, n. 30581
Corte Costituzionale n. 77 del 7/03/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 8748/2024R.G. proposto da TRALICCI GINA, rappresentatae difesa dall’Avv. Nicola Staniscia -ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessia Baroni -controricorrente - nonché contro INTESA SANPAOLO S.P.A. BANCA D’ITALIA -intimate - Avverso l’ordinanzan. 454/202 4 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il giorno 22 marzo2024. Sulle conclusioni scritte del P.G., in persona della dott.ssa PAOLA FILIPPI, che ha chiesto il rigetto del regolamento.

REGOLAMENTO DI COMPETENZA AD ISTANZA DI PARTE r.g. n. 8748/2024 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 aprile 2025dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. Nella procedura espropriativa presso terzi intrapresa innanzi il Tribunale di Roma (iscritta al R.G. Es. n. 19712/2011 di quell’Ufficio) per la soddisfazione di un credito di importo pari ad euro 4.438,20da Gina Tralicci in danno di Intesa SanPaolo S.p.A. (debitrice esecutata) e nei confronti, quali terzi pignorati, di Banca d’Italia e di Poste Italiane S.p.A., l’esecutata dispiegò opposizione all’esecuzione.

A suffragio di essa, eccepì in compensazione un proprio maggior credito, nella misura di euro 3.118,24.

2. All’esito della fase sommaria, il giudice dell’esecuzione sospese la procedura e fissò termine per la riassunzione della causa di merito.

3. Nell’ottemperare a ciò, la creditrice opposta, oltre a richiedere il rigetto dell’avversa opposizione, propose domanda finalizzata a far «dichiarare che la medesima è creditrice della Intesa SanPaolo S.p.A. di una somma superiore a quella opposta in compensazione dall’istituto bancario e comunque pari almeno ad euro 5.100,00». L’istituto bancario opponente, nel costituirsi, sollevò preliminare eccezione di incompetenza per valore in favore del Giudice di pace.

4. Con l’ordinanzain epigrafe, il Tribunale capitolino ha declinato la propria competenza ratione valoris in favore del Giudice di pace. A tal fine, ha: (i) individuato il valore della causa di opposizione in base al credito per cui si procedeva, determinato in circa 834euro, pari agli interessi legali maturati sulla sorte capitale, pretesa ancora rimasta insoddisfatta; (ii) sottolineato che l’eccezione di compensazione formulata dall’esecutata opponente non estendeva il valore della controversia; (iii) ritenuta irrilevante la domanda spiegata da Gina Tralicci nella citazione introduttiva del giudizio di merito, sul rilievo che r.g. n. 8748/2024 Cons. est. Raffaele Rossi essa costituiva «più propriamente, una difesa volta a paralizzare l’eccezione di compensazione formulata dalla banca esecutata».

5. Gina Tralicci ha proposto regolamento di competenza, affidato a due motivi. Poste Italiane S.p.A. ha depositato memoria, peraltro senza rassegnare conclusioni. Non svolgono difese in questo giudizio impugnatorio Intesa SanPaolo S.p.A. e Banca d’Italia. Il P.G. ha concluso come in epigrafe. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo prospetta «inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza». Sostiene l’impugnante la tardività della pronuncia di incompetenza per valore, siccome resa dopo la prima udienza di trattazione ex art.183 cod. proc. civ., limite fissato dall’art. 38 cod. proc. civ.. 1.1. Il motivo è infondato. Pur prescindendo dall’epoca di dispiegamento dell’eccezione di incompetenza ad opera di Intesa SanPaolo S.p.A., il Tribunale romano ha, dapprima, disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati (attività preliminare necessaria anche ai fini della statuizione della competenza) e, quindi, rilevato la questione di competenza subito dopo il momento in cui era finalmente integro il contraddittorio, immediatamente dopo rinviando per precisazione delle conclusioni e decidendo, all’esito dell’interlocuzione delle parti, con la sentenza declinatoria in questa sede gravata.

Né, nel vigente ordito codicistico, può ritenersi impostaal giudice, oltre al rilievo immediato dell’incompetenza ratione valoris, la decisione r.g. n. 8748/2024 Cons. est. Raffaele Rossi sulla questione in prima udienza: sicché la tesi della consumazione della relativa potestà del giudicante va disattesa.

2. Il secondo motivo lamenta «illegittimità della pronuncia sulla competenza con riguardo agli artt. 7, 10 e 35 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.». Si deduce, in sintesi, che con l’atto introduttivo del giudizio di merito Gina Tralicci ha chiesto l’accertamento di un proprio credito nei confronti di Intesa SanPaolo S.p.A. superiore ad euro 5.100, per l’effetto risultando superato il limite della competenza per valore del Giudice di pace. Erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che detta domanda non fosse qualificabile quale riconvenzionale e che pertanto non valesse a contenere la controversia nell’àmbito della competenza per valore attribuita al Tribunale. 2.1.

Il motivo è fondato, come già affermato da questa Corte in plurimi precedenti relativi a istanze di regolamento di competenza del tutto sovrapponibili alla presente, in analoghe controversie pendenti fra le stesseparti (cfr. Cass. 14/01/2025, n. 918; Cass. 16/01/2025 , n. 1058; Cass. 22/02/2025, n. 4678; Cass. 04/03/2025 , n. 5774 ; Cass. 04/03/2025, n. 5797; Cass. 17/03/2025, n. 7114). La domanda della Tralicci, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da Intesa San Paolo S.p.a.; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale e riguarda un credito il cui valore è dedotto quale superiore a euro cinquemila e cento; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, la individuazione quale giudice competente a conoscere della controversia del Tribunale. r.g. n. 8748/2024 Cons. est.

Raffaele Rossi Ed invero, come già puntualizzato da questa Corte, il criterio di cui all’art. 17 cod. proc. civ. attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna – invece – un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicchéla sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, cod. proc. civ., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore (in tal senso, Cass.27/11/2024, n. 30581).

Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; mentre perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito ad essere munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla. A tanto consegue la devoluzione della competenza, per ragione di valore, a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande delle parti contrapposte, al Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.

3. Le spese di lite possono essere compensate, in quanto il primo motivo dell’istanza di regolamento è infondato e il secondo motivo si basa sulla prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica, la cui effettiva ammissibilità e fondatezza andranno vagliate dal giudice del merito. Sono pertanto integrate le ragioni legittimanti, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 7/03/2018), la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, comma secondo, codice di rito civile. r.g. n. 8748/2024 Cons. est. Raffaele Rossi D’altra parte, Poste Italiane S.p.A. non ha in questa sede svolto attività difensiva ed è stata chiamata in giudizio ai soli fini dell’integrità del contraddittorio quale terza pignorata. P.Q.M La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto