Cassation court dismisses appeal claiming calculation error, ruling it is merely a factual evaluation issue not grounds for revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lavoro Sud S.R.L. inadmissible, upholding the lower court's rejection of the revocation request. The appellant argued that the execution judge's reduction of liquidated sums was based on a perceptual error regarding safety costs, whereas the lower court found the decision rested on an independent ground: non-compliance of expenses with metric norms and lack of a congruous estimate. The court held that such a dispute over the correct quantification of facts and law constitutes a mere error of evaluation, which does not satisfy the strict requirements for revocation under Article 395 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 170 D.P.R. 115/2002; Art. 702-bis c.p.c.: A claim that a judicial decision on execution liquidations is based on a perceptual error regarding the quantification of safety costs is inadmissible as a ground for revocation if the decision is substantively founded on an independent ratio decidendi concerning the non-conformity of expenses to metric norms and the absence of a congruous estimate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8855/2023R.G. proposto da LAVORO SUD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Gianluca Saeva -ricorrente - contro UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Piazza -controricorrente - Nonché contro DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Carolina Capaldo e dall’Avv. Damiano De Rosa -controricorrente - Nonché contro CRIMÌ NUNZIO, LOMBARDO LUIGI E LOMBARDO FABIO, rappresentati e difesi dall’Avv.
Gaspare Celesia REVOCAZIONEDI SENTENZA SU OPPOSIZIONE A DECRETO DI LIQUIDAZIONE DI AUSILIARIO DEL G.E. r.g. n. 8855/2023 Cons. est. Raffaele Rossi -controricorrente - Nonché contro CARRECA GIUSEPPE -intimato - avverso la sentenza n. 1231/202 2 del TRIBUNALE DI AGRIGENTO , depositata il giorno 9ottobre 202 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 aprile 2025dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che nella procedura per esecuzione di obbligo di fare promossa innanzi il Tribunale di Agrigento da Crimì Nunzio e Crimì Francesca (alla quale lite pendente sono succeduti a causa di morte Luigi e Fabio Lombardo) in danno della Unicredit S.p.A., la società Lavoro Sud s.r.l. venne incaricata di eseguire, quale ausiliario del giudice dell’esecuzione, lavori edili, affidati alla direzione di Giuseppe Carreca; in tempi diversi e dietro presentazione dei vari stati di avanzamento dei lavori, il giudice dell’esecuzione emise decreti di liquidazione del compenso in favore della società appaltatrice; avverso isingoli decreti , proposero, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n, 115 e dell’art. 702-bis cod. proc. civ., distinte opposizioni l’Unicredit S.p.A. e i procedenti Nunzio e Francesca Crimì; riunite le controversie, il Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 15 gennaio 2021, modificò in minus gli importi dei tre decreti di liquidazione oggetto di impugnativa; avverso detta ordinanza, la Lavoro Sud s.r.l. formulò istanza di revocazione exart. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; celebrato il giudizio nella attiva resistenza dei creditori procedenti, della debitrice esecutata e di Giuseppe Carreca, la sentenza in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile la revocazione; r.g. n. 8855/2023 Cons. est.
Raffaele Rossi per quanto qui ancora d’interesse, il Tribunale agrigentino ha ritenuto l’errore percettivo denunciato dall’impugnante non decisivo, dacché la statuizione di modifica dei decreti di liquidazione si fondava su un’altra, autonoma, ratio decidendi , consistente nella non conformità delle spese esposte dall’appaltatrice alla voce «oneri di sicurezza» al computo metrico e nell’assenza «a monte» di una stima congrua ed analitica tale da consentire una «esatta quantificazione»; ricorre per cassazione la Lavoro Sud s.r.l. per un motivo; resistono, con separati controricorsi, la Unicredit S.p.A., la Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., nonché, unitariamente, Crimì Nunzio, Luigi e Fabio Lombardo; parte ricorrente e la controricorrente Dea Capital Real Estate SGR S.p.A. hanno depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Considerato che l’unico motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, num.4, cod. proc. civ., nonché degli artt. 14 e ss. del D.M. 49/2018, regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni deldirettore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.»; assume, in sintesi, parte ricorrente che l’ordinanza impugnata per revocazione era fondata su un’unica ratio decidendi, inficiata dall’errore di fatto lamentato (pertanto, da considerarsi decisivo), concernente un errore aritmetico di sommatoria delle singole voci riportate nei vari SAL a titolo di oneri per la sicurezza, tale da far ritenere superato l’importo per detta causale previsto nel computo metrico; r.g. n. 8855/2023 Cons. est.
Raffaele Rossi più in dettaglio, siffatto errore, asseritamente percettivo, risiede, ad avviso di parte impugnante,«nella sommatoria degli importi indicati quali oneri per la sicurezza nei singoli stati di avanzamento, partendo dal presupposto errato che essi rappresentassero la somma dovuta per il singolo SAL, quando invece l’importo riportato comprende anche la somma prevista a tal titolo nei SAL precedenti»; il motivo è inammissibile e, comunque, infondato; inammissibile per carente esposizione del fatto processuale, in spregio al disposto dell’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; invero, nel ricorso di adizione di questa Corte manca una adeguata riproduzione della motivazione dell’ordinanza oggetto di revocazione, della quale sono trascritti, oltre al dispositivo nella sua interezza, stralci non significativi o comunque non idonei a dare conto, con sufficiente certezza, del percorso argomentativo svolto a suffragio del dictum; ciò preclude a questa Corte di verificare la correttezza dell’assunto che sorregge la dichiarata inammissibilità dell’istanza di revocazione, cioè a dire l’esistenza di una pluralità di rationes decidendi a fondare il provvedimento attinto dall’impugnazione straordinaria nonché, per l’effetto, il carattere non decisivo dell’errore prospettato; ad ogni buon conto, e pur ammettendo la possibilità di superare, in astratto, tale preliminare rilievo, la doglianza della ricorrente sarebbe infondata; con l’istanza di revocazione, la ricorrente ha imputato al giudice di avere sommato «gli importi indicati nei singoli SAL a titolo di oneri per la sicurezza», cioè di non aver considerato che, in virtù del principio di costante progressione della contabilità,«l’importo indicato nel singolo stato di avanzamento racchiude in sé anche quello del SAL precedente, atteso che esso fotografa la situazione contabile dell’appalto ad una certa data», violando così le linee guida previste dall’art. 14 del d.m. n. 49 del 2018; r.g. n. 8855/2023 Cons. est.
Raffaele Rossi orbene, in tal guisa non si denuncia un errore percettivo (il quale consiste nella supposizione della esistenza o inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa e postula un contrasto - risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomenti induttive - t ra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dal provvedimento impugnato e l’altra dagli atti processuali: ex plurimis, Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032),bensì un errore di valutazione, un non corretto apprezzamento in ordine alla individuazione degli elementi di fatto e di diritto per l’esatta e corretta quantificazione degli oneri di sicurezza esposti nei vari SAL, di cui si prospetta la non conformità ai criteri normativi dettati al riguardo; risulta allora evidente - in ciò opportunamente integrando la motivazione della sentenza qui gravata, il cui finale dispositivo di inammissibilità dell’impugnazione risulterebbe comunque conforme a diritto- che una doglianza del genere non possa costituire motivo di revocazione ex art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; il ricorso è dichiarato inammissibile; il regolamento delle spese del presente giudiziosegue il principio della soccombenza, con liquidazione partitamente operata per ciascun controricorrente secondo tariffa professionale, tenendo conto delle attività difensive effettivamente espletate in questo gradoe distrazione del compenso in favore del difensore dei controricorrenti Nunzio Crimì, Luigi Lombardo e Fabio Lombardo, il quale ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo; atteso l’esito dell’impugnazione, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dellaricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come novellato dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a r.g. n. 8855/2023 Cons. est.
Raffaele Rossi titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente, Lavoro Sud s.r.l., al pagamento in favore di ciascuna parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: -) per Unicredit S.p.A., in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; -) per Crimì Nunzio, Lombardo Luigi e Lombardo in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, con distrazione in favore del difensore, Avv.
Gaspare Celesia, per dichiarazione d’anticipo resa; - ) per Dea Capital Real Estate SGR S.p.A. in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific