Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings were initiated by a group of individuals against the Presidency of the Council of Ministers following a second-instance judgment. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7823/2024 R.G. proposto da : DA COL PAOLO, D'AMBROSIO VINCENZO, CASTELLI MARILENA, LUCIFORA MARIA CHIARA, BEGLIOMINI CINZIA, GIULIANI FRANCESCO, GIOVANNONI STEFANO, LOZZA LUCIANO, FALZOI PAOLO, COLOMBO FIORENZO, GUILLARO BRUNO, MORABITO FRANCESCO, PEDACE CLAUDIO, ROBUSTINI SERGIO, POSITANO MARIA ELENA, NARDELLI ERNESTO ENRICO, URSO LUIGI, MINOSI ARMANDO, MARCHESI GIANFRANCO, TAGLIAFERRI ROBERTO, MILANI CAPIALBI RODOLFO, RUOSI SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA D CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliatain ROMA , VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ope legis l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5991/2023depositata il 22/09/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10 .000,00 per compensi, oltre aeventuali spese prenotate a debito.
Così