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Ordinanza — n. 13837/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific facts on opposition timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13837/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment lacked sufficient specific facts regarding the date the appellant learned of the execution proceedings. The appellant argued the notification was null, but failed to specify when he actually became aware of the seizure, which is required to determine if the opposition was timely under Article 617 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court could not verify the merits of the claim and dismissed the appeal for non-autosufficiency.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the lower court's judgment fails to specify the date of knowledge of the execution proceedings, preventing the court from verifying the timeliness of the opposition.

Parole chiave

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inadmissibility timeliness of opposition lack of autosufficiency date of knowledge Article 617 c.p.c. procedura di rivendicazione nel pignoramento avviso di pignoramento opposizione di terzo

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.c.
, per aver il Tribunale erroneamente ritenutotardiva l’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da esso Barbato.
Art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso, pertanto, difettadi autosufficienza, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., non consentendo a questa Corte di verificare, dalla mera sua lettura, la decisività delle censure proposte.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art.
art. 617 c.p
Osservò il Tribunale che, a fronte diprecetto notificato il 12.4.2016 e di pignoramento presso terzi notificato il 9.7.2016, il Barbato aveva depositato il ricorso ex art. 617 c.p.c.
art. 140 c.p
32804/2023) - dall’esame di quest’ultimo (prodotto dal controricorrente) tanto può escludersi, perché la notifica venne effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32804/2023
Cass. n. 32804/2023) - dall’esame di quest’ultimo (prodotto dal controricorrente) tanto può escludersi, perché la notifica venne effettuata ai sensi dell’art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N. 14303/2023 R.G. proposto da: BARBATO LUCA, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle Belle Artin. 8, presso lo studio dell’avv. Marco Trevisan, che lo rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso, domicilio digitalecome in atti -ricorrente - contro NALESSO RODOLFO, rappresentatoe difes o dall’avv. Stefano Marrone , come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro PANTERA MICHELE e AMATO ELEONORA -intimati - avverso la sentenza n. 727/2023 d e l Tribunale di Venezia , pubblicata in data 19.4.2023; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 26.3.2025dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.

N. 14303/23 R.G. FATTI DI CAUSA Con atto di precetto del 12.4.2016, Michele Pantera intimò a Luca Barbato il pagamento dell’importo di € 1.377,18, derivante da condanna per le spese di lite nel procedimento avanti il Giudice di Pace di Venezia, come da sentenza n. 27/15. Seguì atto di pignoramento presso terzi, notificato il 7.7.2016, nei confronti di Eleonora Amato, quale titolare della ditta “Al Boccon di…Vino”e terzo debitor debitoris; la procedura venne rubricata al N. 1907/2016 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Venezia ed in essa intervenne il creditore Rodolfo Nalesso.

In data 11.9.2016, il Barbato propose opposizione agli atti esecutivi, lamentando la nullità della notificazione dell’atto di precetto, avvenuta presso la residenza del padre ove l’opponente dichiarava dinon avere mai risieduto o dimorato, e di tutti gli atti successivi. Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 22.11.2016, rigettò l’istanza di sospensione, stante la tardività dell’opposizione, e procedette all’assegnazione ai creditori delle somme pignorate, concedendo termine per l’instaurazione del giudizio di merito. Espletato l’incombente dal Barbato e nella resistenza delPantera e del Nalesso , con sentenza n. 1126/2018 del 30.05.2018 il Tribunale di Venezia, cosi decise:

“1) accoglie l’opposizione ex art.617 c.p.c. proposta da Barbato Luca avverso il precetto e il pignoramento iscritto al RGE 1907/2016 e accerta e dichiara la nullità della notifica del precetto e del pignoramento e degli atti esecutivi successivi;

2) condanna Pantera Michele e Nalesso Rodolfo in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di Barbato Luca pari ad euro 4.835,00 per competenze, euro 236,00 per spese oltre rimborso forfettario spese, iva e ca come per legge con distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. Questa Corte di N. 14303/23 R.G. cassazione, adita da Michele Pantera e Rodolfo Nalesso, con ordinanza n. 39966/2021 accolse però il ricorso da questi proposto, cassando la sentenza impugnata e disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato.

Riassunta la causa dal Barbato ed espletato l’incombente, con sentenza del 19.4.2023 il Tribunale di Venezia rigettò l’opposizione perché tardivamente proposta. Osservò il Tribunale che, a fronte diprecetto notificato il 12.4.2016 e di pignoramento presso terzi notificato il 9.7.2016, il Barbato aveva depositato il ricorso ex art. 617 c.p.c. solo in data 11.9.2016, quindi ben oltre i venti giorni dal primo atto di esecuzione, se nullo, oppure dal giorno in cui l’opponente ha avuto conoscenza, anche di fatto, dell’atto. Avverso detta sentenza, Luca Barbato ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, cui resiste con controricorso Rodolfo Nalesso; gli altri intimati non hanno svolto difese.

Il collegio ha riservato il deposito entro sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 -Con il primo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. , per aver il Tribunale erroneamente ritenutotardiva l’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da esso Barbato. 1.2 - Con il secondo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. , per non aver il Tribunale considera to la nullità delle notifiche dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento presso terzi. 2.1 -Il ricorso è inammissibile.

N. 14303/23 R.G. Va al riguardo rilevato che - benché nel ricorso sembri prospettarsi la stessa inesistenza della notifica dell’atto di pignoramento, dal che potrebbe ricostruirsi una opposizione comunque tempestiva, posto che il pignoramento in tal caso non sarebbe mai venuto in essere (v. Cass. n. 32804/2023) - dall’esame di quest’ultimo (prodotto dal controricorrente) tanto può escludersi, perché la notifica venne effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso la vecchia sede dell’attività gestita dal Barbato: dunque, potrebbe al più discutersi della nullità della notifica del pignoramento presso terzi ( posto che non ne risulta documentato il perfezionamento), non già di inesistenza.

Non è superfluo evidenziare che si tratta di questione molto rilevante, perché dall’esame degli atti legittimamente consultabili da questa Corte di legittimità risulta che il luogo della notifica del precetto e quello dello stesso pignoramento non coincidono, per quanto il ricorrente, tacendo sul punto, lasci intendere il contrario. 2.2- Diviene dunque essenziale conoscere cosa il Barbato avesse dedotto nel ricorso ex art. 617 c.p.c. dell’11.9.2016, ma il riferimento ad esso, operato solo a p. 3 del ricorsoper cassazione, è del tutto laconico e insufficiente, specie al lume della constatata (dal Tribunale) natura ondivaga della indicazione della data di conoscenza di fatto della pendenza dell’esecuzione, evidentemente da individuarsi quale dies a quo per la verifica della tempestività della spiegata opposizione.

È ben vero che il precetto venne notificato in luogo apparentemente in alcun modo riferibile al Barbato, ma altrettanto non può dirsi per il pignoramento (v. supra), sicché tale aspetto è dirimente: il vizio della notifica del precetto avrebbe N. 14303/23 R.G. dovuto tempestivamente denunciarsi entro i venti giorni dalla conoscenza del primo atto di esecuzione ex art. 617, comma 2, c.p.c., ma a fronte dell’accertamento del Tribunale, nulla di specifico può desumersi dal ricorso stesso (ciò prim’ancora di considerare un pur sussistente difetto di specificità delle censure).

Il ricorso, pertanto, difettadi autosufficienza, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., non consentendo a questa Corte di verificare, dalla mera sua lettura, la decisività delle censure proposte. 3.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla va disposto nel rapporto con gli intimati, che non hanno svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.Q.M la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.400,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario generale in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di N. 14303/23 R.G. contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1- bis dello st