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Decreto — n. 13724/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13724/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13724/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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MARCONI, 15, presso lo studio dell’avvocato SALVO FRANCESCO (SLVFNC75P05H700T) pec salvofrancesco@pec.ordineavvocatimarsala.it, che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, difesa dall’avv. Francesco Baldi del Foro di Trapani e presso il suo indirizzo pec domiciliata -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1077/2024depositata il 21/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13724/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Francesco Baldi del Foro di Trapani e presso il suo indirizzo pec domiciliata -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1077/2024depositata il 21/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena sviamento della giustizia coefficiente correttore termine di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Francesco Baldi del Foro di Trapani e presso il suo indirizzo pec domiciliata -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1077/2024depositata il 21/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18522/2024 R.G. proposto da : GENCO GIUSEPPE, GENCO FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 101, presso lo studio dell’avvocato BAURO FRANCESCO (BRAFNC72L28A638W) rappresentati e difesi dall'avvocato FERRACANE CARLO (FRRCRL52E25E974J) -ricorrenti- contro TASCHETTA CHIARA, PALMERI SALVATORE , in proprio e nella qualità di genitore di PALMERI SIRIO e PALMERI SOLE, PALMERI ANNA MARIA in proprio e nella qualità di genitore di GANDOLFO MARIA CHIARA, PALMERI ANTONINA, PALMERI RITA, GALDOLFO GIUSEPPE, GANDOLFO VALENTINA, GANDOLFO GABRIELE, SCHIFANO ANDREA,SCHIFANO MARCO, domiciliat i in SALEMI , VIA G.

MARCONI, 15, presso lo studio dell’avvocato SALVO FRANCESCO (SLVFNC75P05H700T) pec salvofrancesco@pec.ordineavvocatimarsala.it, che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, difesa dall’avv. Francesco Baldi del Foro di Trapani e presso il suo indirizzo pec domiciliata -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1077/2024depositata il 21/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2. 6 00,00 per compensi, in favore dei controricorrenti patrocinati dall’avv.

Salvo, e di euro 1.200,00 in favore di Unipol oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di