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Ordinanza — n. 13604/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13604/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13604/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 1000/2024R.G. proposto da: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, Via Bormida n. 1 , presso lo studio dell’avv. Fabio Giuseppe Lucchesi, rappresentato e dife so dall’avv. Michele Tavazzicome da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti - ricorrent e - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONIs.p.a. - intimata – e nei confronti di PUCCETTI MATTEO, PUCCETTI CLELIA e BRUZZI ARGIA , quali eredi di PUCCETTI GIORGIOe gli ultimi due anche in proprio, nonché HERA s.p.a. - intimat i – N. 1000/24R.G. avverso la sentenza n. 2058/2023della Corte d’appello di Bologna , depositata il 19.10.2023; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 10.3.2025dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .

Regesto Legislator

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art. 2051 c.c, art. 2043 c.c, artt. 2909 c.c; Ordinanza — n. 13604/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Comune di Castiglione dei Pepoli, sulla scorta di tre motivi, illustrati da memoria; gli intimati non hanno svolto difese. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la “violazione - ai sensi dell’art. 360, co. 1°, n. 3 c.p.c. - degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per violazione del giudicato interno, per aver la Corte d’appello di Bologna condannato Unipolsai N. 1000/24R.G.

Parole chiave

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responsabilità dell'istituto assicuratore assicurazione contro i danni provocati dall'acqua diritto a una copertura assicurativa più estesa assicurazione contro la grandine sottoassicurazione polizza assicurativa

Disposizioni normative citate

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art. 2051 c.c
ed il Comune di Castiglione dei Pepoli dinanzi al Tribunale di Bologna, onde ottenerne la loro condanna solidale, ai sensi dell’art. 2051 c.c.
art. 2043 c.c
o, in subordine, dell’art. 2043 c.c., per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprio immobile e conseguenti all’omessa manutenzione della rete fognaria, nonché la condanna all’esecuzione degli interventi utili all’eliminazione delle infiltrazioni.
artt. 2909 c.c
Risulta dunque evidente come sussistano entrambi i vizi denunciati , perché da un lato vi è chiaro conflitto col giudicatointernoformatosi sul punto, in violazione degli artt. 2909 c.c.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 1000/2024R.G. proposto da: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, Via Bormida n. 1 , presso lo studio dell’avv. Fabio Giuseppe Lucchesi, rappresentato e dife so dall’avv. Michele Tavazzicome da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti - ricorrent e - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONIs.p.a. - intimata – e nei confronti di PUCCETTI MATTEO, PUCCETTI CLELIA e BRUZZI ARGIA , quali eredi di PUCCETTI GIORGIOe gli ultimi due anche in proprio, nonché HERA s.p.a. - intimat i – N. 1000/24R.G. avverso la sentenza n. 2058/2023della Corte d’appello di Bologna , depositata il 19.10.2023; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 10.3.2025dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .

FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 3.1.2017, Giorgio Puccetti, Argia Bruzzi e Clelia Puccetti convennero la società Hera s.p.a. ed il Comune di Castiglione dei Pepoli dinanzi al Tribunale di Bologna, onde ottenerne la loro condanna solidale, ai sensi dell’art. 2051 c.c. o, in subordine, dell’art. 2043 c.c., per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprio immobile e conseguenti all’omessa manutenzione della rete fognaria, nonché la condanna all’esecuzione degli interventi utili all’eliminazione delle infiltrazioni.

Il Comune di Castiglione, costituitosi e comunque negando la propria responsabilità, chiamò in causa la propria C ompagnia di assicurazione, UnipolSai Ass icurazio ni s.p.a., pure proponendo domanda trasversale nei confronti di Hera s.p.a. Si costiturono anche la UnipolSai, negando la sussistenza della copertura assicurativa per i fatti di causa, nonché la Hera s.p.a., negando la propria legittimazione passiva. Istruita la causa, con sentenza del 13.6.2019, il Tribunale di Bologna accolse la domanda attorea e condannò il Comune ed Hera s.p.a., in solido tra loro, e per il 50% ciascuna nei rapporti interni, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 9.225,00, oltre IVA ed accessori, oltre all’ulteriore importo di € 3.000,00 per ciascuno degli attori, oltre accessori; condannò altresì il Comune ed Hera s.p.a. alla riparazione, sostituzione e comunque ad assicurare l’efficienza delle condotte fognarie danneggiate, all’origine degli sversamenti di N. 1000/24R.G. liquami in danno del fabbricato attoreo; ancora, dichiarò tenuta UnipolSai a manlevare il Comune da quanto fosse tenuto a pagare in dipendenza della detta sentenza, salvo rivalsa, nonché alla rifusione, a favore dell’ente predetto, delle spese di chiamata, regolando infinele spese di litetra gli attori e tutti i convenuti.

Hera s.p.a. propose appello in via principale avverso detta sentenza, mentre il Comune di Castiglione dei Pepoli propose appello incidentale. Si costituì anche la Compagnia assicurativa, chiedendo il rigetto dell’appello principale e la conferma integrale della sentenza impugnata. Inoltre, si costituirono anche gli originari attori Puccetti-Bruzzi. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 19.10.2023, dopo aver rilevato la sussistenza di un giudicato interno circa le questioni relative alla operatività della polizza n. 2145/65/55258839, dichiarò tuttavia, in parziale accoglimento dell’appello principale, la insussistenza del diritto di UnipolSai a rivalersi nei confronti della Hera s.p.a., condannando la Compagnia a manlevare il Comune fino a concorrenza del 50% di quanto questo era statocondannato a pagare agli attori.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Comune di Castiglione dei Pepoli, sulla scorta di tre motivi, illustrati da memoria; gli intimati non hanno svolto difese. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la “violazione - ai sensi dell’art. 360, co. 1°, n. 3 c.p.c. - degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per violazione del giudicato interno, per aver la Corte d’appello di Bologna condannato Unipolsai N. 1000/24R.G.

Assicurazioni s.p.a. a manlevare il Comune di Castiglione dei Pepoli sino alla concorrenza del 50% di quanto lo stesso è tenuto a pagare a Puccetti Clelia, Bruzzi Argia e Puccetti Matteo, in forza della sentenza impugnata”. Rileva l’ente ricorrente che la decisione di primo grado era da intendersi passata in giudicato laddove era stato accertato –con statuizione non impugnata da alcuno - che la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. eratenuta a manlevare e tenere indenne il proprio assicurato Comune di Castiglione dei Pepoli di tutto quanto era stato tenuto a pagare agli originari attori in dipendenza dei fatti di causa.

L’intera quota di soccombenza dell’assicurato, dunque, non poteva che restare a carico dell’assicuratore, al contrario di quanto invece statuito dalla Corte felsinea. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia la “nullità - ai sensi dell’art. 360, co. 1° n. 4 c.p.c. -della sentenza impugnata per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della stessa sentenza”. Osserva il ricorrente che la sentenza d’appello reca un insanabile contrasto tra la parte motiva, laddove si afferma “con obbligo di UNIPOLSAI S.P.A. di manlevare e tenere indenne il proprio assicurato COMUNE CASTIGLIONE DEI PEPOLI da quanto tenuto a pagare in dipendenza della presente sentenza” (p. 17), e il dispositivo, laddove si statuisce “condanna UNIPOLSAI Spa a tenere indenne e manlevare il COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI sino alla concorrenza del 50% di quanto la stessa è tenuta a pagare a Puccetti Clelia, Bruzzi Argia e Puccetti Matteo, in forza della presente sentenza” (ancora p. 17), trattandosi di statuizioni tra loro incompatibili e non emendabili con la procedura di correzione di errore materiale. 1.3 –Con il terzo motivo, infine, si denuncia la “ violazione - ai sensi dell’art. 360, co. 1°, n. 3 c.p.c. -dell’art. 1917, comma 3° c.c., in ragione della mancata N. 1000/24R.G. condanna di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. al pagamento delle spese sostenute dal Comune di Castiglione dei Pepoli nel giudizio di appello”.Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello non avrebbe dovuto compensare le spese di lite nei rapporti tra esso Comune e la UnipolSai, giacché – attesa l’operatività della polizza –avrebbe dovuto invece regolarle secondo soccombenza.

Si evidenzia, altresì, che l’art. 1917, comma 3 , c.c., dispone che le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria avanzata dal terzo danneggiato siano a carico dell’assicurazione fino al limite del 25% del massimale. 2.1 –Il primo e il secondo motivo possono esaminarsi congiuntamente perché connessi; essisono fondati. La Corte felsinea, accogliendo il quarto motivo d’appello di Hera s.p.a.,avrebbe dovuto limitarsi ad escludere il diritto di rivalsa dell’assicuratore UnipolSai nei confronti della stessa Hera quale terzo responsabile, perché la polizza assicurativa escludeva tale facoltà in favore dell’assicuratore, come accertato dallo stesso giudice d’appello.

Invece, pur avendo dato atto della mancata impugnazione delle statuizioni inerenti alla operatività della polizza e delle conseguenze che ne derivavano per lo stesso assicuratore, la Corte territoriale ha ribadito, in motivazione, il diritto del Comune di essere manlevato di tutto quanto questo avrebbe dovuto pagare agli attori in forza della sentenza, ma ha limitato, in dispositivo, la manleva in favore del Comune al 50% del medesimo esborso . Ciò, tuttavia, indiscutibilmente errando, perché detta quota , gi à individuata dal Tribunale, atteneva ai soli rapporti interni tra il Comune ed Hera s.p.a., e perché comunque N. 1000/24R.G. la relativa statuizione della sentenza di primo grado non era stata impugnata dall’unico soggetto che poteva averne interesse, ossia proprio dalla UnipolSai (che, costituendosi nel giudizio d’appello, aveva anzi concluso chiedendo la conferma della “sentenza impugnata in ogni sua parte, anche in relazione al diritto di rivalsa di UnipolSai Assicurazioni S.p.a. nei confronti di Hera S.p.a. per quanto corrisposto ai Sigg.ri Puccetti-Bruzzi”; il conflitto processuale, cioè, investiva proprio e soltanto quel capo della sentenza di primo grado oggetto del quarto motivo dell’appello principale di Hera s.p.a., poi accolto dalla Corte bolognese, fermo tutto il resto).

Risulta dunque evidente come sussistano entrambi i vizi denunciati , perché da un lato vi è chiaro conflitto col giudicatointernoformatosi sul punto, in violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., e dall’altro lato il dispositivo della sentenza non è coerente, né compatibile, con la motivazione , tanto “ non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una dellecontrastanti affermazioni contenute nella decisione ” (per tutte, di recente, Cass. n. 37079/2022). 3.1 – Poiché l’accoglimento dei mezzi già esaminati determina, per l’effetto espansivo interno, ex art. 336, comma 2, c.p.c., la caducazione del capo inerente al regolamento delle spese d’appello nei rapporti tra il Comune e la UnipolSai (peraltro, a ben vedere, individuabile nel solo dispositivo della sentenza impugnata, non anche nella parte motiva), il terzo motivo resta conseguentemente assorbito; non senza evidenziare, tuttavia, che quanto ivi argomentato dal ricorrente circa la portata dell’art. 1917, comma 3, c.c., non coglie nel segno, perché il recupero delle spese processuali sostenute dall’ente N. 1000/24R.G. assicurato per resistere alle domande attoree risulta chiaramente investito dal capo della sentenza concernente l’accoglimento della domanda di manleva, di cui s’è ampiamente detto. 4.1 –In definitiva, sono accolti i primi due motivi, mentre il terzo è assorbito.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel meritoai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la condanna di UnipolSai s.p.a. a manlevare il Comune di Castiglione dei Pepoli di tutto quanto questo è tenuto a pagare(o ha già pagato) agli originari attori per le vicende di causa. Quanto alle spese di lite del giudizio di merito, nei soli rapporti tra il Comune e la Compagnia, ferme le statuizioni della sentenza di primo grado, quelle del giudizio d’appellovanno integralmente compensate, posto che la UnipolSai, nel costituirsi, aveva chiesto l’integrale conferma della prima decisione, almeno quanto al rapporto di chiamata: dunque, essa non si era opposta alla chiamata in garanzia impropria, operata dal Comune.Le spese del giudizio di legittimità, nei rapporti tra l’ente ricorrente e tutti gli intimati, possono integralmente compensarsi, giacché la presente fase s’è resa necessaria a fronte di un evidente e plurimo errore commesso, senza esservi indotto da alcuna delle parti, dal giudice d’appello e le stesse intimate non si sono minimamente opposte all’accoglimento del ricorsoche occupa, chiaramente fondato in parte qua.

P.Q.M la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. a manlevare il Comune di Castiglione N. 1000/24R.G. dei Pepoli di quanto questo è tenuto a pagare, o ha già pagato,a Puccetti Clelia, Bruzzi Argia e Puccetti Matteo, in forza della sentenza impugnata.Compensa le spese di lite del grado d’appello nei rapporti tra il Comune ricorrente e la UnipolSai Assicurazioni s.p.a.;compensa integralmente