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Ordinanza — n. 13522/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because appellant failed to prove inheritance status and acceptance of estate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13522/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to prove her status as an heir and her acceptance of the estate. Although she submitted a death certificate and a declaration of parentage, the court ruled these documents insufficient to establish legal succession without evidence of acceptance. Consequently, the appeal was rejected for lack of standing, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. proc. civ.; Art. 46, 47 d.P.R. 28/12/2000 n. 445: A declaration of parentage alone does not constitute sufficient proof of heir status in judicial proceedings; the appellant must demonstrate both the death of the decedent and the specific act of accepting the inheritance.

Parole chiave

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standing to appeal heir status proof acceptance of inheritance substitute declaration cassation inadmissibility motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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Art. 395 cod. proc. civ.
Raffaele Rossi Considerato che la decisione in epigrafe ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione proposta ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ. da Attilio Ernesto Zocca avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.
Art. 372 cod. proc. civ.
Art. 46, 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 395 cod. proc. civ
Raffaele Rossi Considerato che la decisione in epigrafe ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione proposta ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ.
art. 372 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 27/01/2011, n. 1943
Raffaele Rossi rilevabile d’ufficio, siccome afferente alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d’impugnazione (ex aliis, Cass. 27/01/2011, n. 1943; Cass.26/09/2019, n 24050; da ultimo, Cass.
Cass. 26/09/2019, n. 24050
Cass. 07/12/2023, n. 34373
1943; Cass.26/09/2019, n 24050; da ultimo, Cass. 07/12/2023, n. 34373; Cass.
Cass. 12/02/2024, n. 3793
34373; Cass. 12/02/2024, n. 3793; Cass.
Cass. 27/09/2024, n. 25860
Cass., Sez. U, 29/05/2014, n. 12065
Cass. 10/05/2018, n. 11276
Cass. 10/05/2018, n. 11276; Cass.15/05/2020, n.
Cass. 15/05/2020, n. 8973
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4885/2021R.G. proposto da ZOCCA VALERIA GIUSEPPINA MICHELA, rappresentat a e difes a dall’Avv. Domenico Costanzo -ricorrente - contro SCIACCA FRANCESCO, rappresentato e difes o dall’Avv. Carmelita Rausa -controricorrente - nonché contro FRANCAVIGLIA FABRIZIO -intimato - avverso la sentenza n. 2265 /202 0 del TRIBUNALE DI CATANIA , depositata il giorno 1°luglio 2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 202 5 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; RICORSO PER CASSAZIONE - QUALITA’ DI EREDE DELLA PARTE COSTITUITA IN APPELLO -PROVA r.g. n. 4885/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi Considerato che la decisione in epigrafe ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione proposta ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ. da Attilio Ernesto Zocca avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3815/2019 di accoglimento, in grado di appello, dell’opposizione dispiegata da Francesco Sciacca a decreto ingiuntivo di pagamento di somme emesso a favore dello Zocca; ricorre per cassazione Valeria Giuseppina Michela Zocca, quale erede di Attilio Ernesto Zocca (deceduto dopo la pubblicazione della sentenzad’appello), affidandosi ad un unico motivo; resiste, con controricorso, Francesco Sciacca; non svolge difese in grado di legittimità Fabrizio Francaviglia; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che è superflua la illustrazione (e, a fortiori, la disamina) dell’unico motivo di ricorso, in ragione della inammissibilità di quest’ultimo; l’impugnazione è stata proposta da Valeria Giuseppina Michela Zocca, nella postulata qualità di erede di Attilio Ernesto Zocca, parte del giudizio concluso con la sentenza gravata; per fermo convincimento di questa Corte, in tema di legittimazione attiva, sulla parte che ricorre per cassazione nell’asserita qualità di successore a titolo universale della persona parte del precedente grado di merito incombe l’onere di dimostrare, mercé le produzioni documentali consentite dall’art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede : in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione sul punto ad opera della controparte, poiché questione r.g. n. 4885/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi rilevabile d’ufficio, siccome afferente alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d’impugnazione (ex aliis, Cass. 27/01/2011, n. 1943; Cass.26/09/2019, n 24050; da ultimo, Cass. 07/12/2023, n. 34373; Cass. 12/02/2024, n. 3793; Cass. 27/09/2024, n. 25860); nella specie, a fronte della eccezione sollevata in controricorso, puntualmente e specificamente riferita alla mancata accettazione da parte della ricorrente dell’eredità relitta da Attilio Ernesto Zocca, la ricorrente, a suffragio della affermata qualità, ha prodotto soltanto un certificato di morte di Attilio Ernesto Zocca ed una sua dichiarazione sostitutiva di certificazione del mero grado di parentela, in specie del rapporto di filiazione, senza ulteriori indicazioni (tampoco documenti) circa il modo di devoluzione dell’eredità del de cuius e l’avvenuta accettazione della stessa; orbene, per orientamento altrettanto consolidato di nomofilachia, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sé prova idonea prova della qualità di erede, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi,salva la valutazione giudiziale del comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione viene fatta valere, cioè a dire l’integrazione di una non contestazione (così sulle orme di Cass., Sez.

U, 29/05/2014, n. 12065, cfr. Cass. 10/05/2018, n. 11276; Cass.15/05/2020, n. 8973); nella specie, non ravvisandosi non contestazione stante quanto eccepito dalla controricorrente, la dichiarazione sostitutiva non può apprezzarsi come sufficiente prova della qualità di erede, oltretutto perché nella stessa si attesta unicamente l’esistenza di uno status parentale, in abstracto titolo per la qualità di mero chiamato all’eredità in ipotesi di successione ab intestato; il ricorso è dichiarato inammissibile; r.g. n. 4885/2021 Cons. est. Raffaele Rossi il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza, in relazione al non particolare impegno richiesto nell’attività difensiva -concretamente svolta pure nella fase successiva allo studio e alla notifica del controricorso -dell’unica controricorrente, che neppure espone esborsi; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comeintrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 ;

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente, Valeria Giuseppina Michela Zocca, alla refusione in favore della parte controricorrente, Francesco Sciacca , delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.200 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stess