Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13520/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to summarize facts as required by Article 366 of Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13520/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the petition failed to provide a clear and exhaustive summary of the case facts. The Court emphasized that this procedural requirement, mandated by Article 366 of the Civil Procedure Code, ensures the appellate judge understands the substantive issues without needing to review the lower court's file. Consequently, the Court refused to examine the merits of the arguments regarding prescription and evidence admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; The cassation petition must contain a clear and exhaustive summary of the case facts, including the parties' claims, factual premises, and legal grounds, to allow the Court of Cassation to understand the controversy without accessing the lower court's file.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility summary of facts requirement Article 366 Civil Procedure Code procedural defect summary judicial review scope allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
7025; Cass.13/11/2018, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 08/02/2023, n. 3836
Cass. 08/03/2022, n. 7579
Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass.
Cass. 03/11/2020, n. 24432
7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass.
Cass. 12/03/2020, n. 7025
24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass.13/11/2018, n.
Cass. 13/11/2018, n. 29093
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22472/2020R.G. proposto da DEZI EMIDIO BRUNO, SPINOSI LIVIA, DEZI MASSIMO E DEZI ANDREA, tutti rappresentatie difesi dall ’ Avv. Roberta De Bernardis -ricorrenti - contro CASASANTA ROSA, SETTEPANELLA PAOLO E SETTEPANELLA SIMONA, tutti rappresentatie difesi dall ’ Avv. Massimo Micaletti -controricorrenti - avverso la sentenza n . 492 /202 0 del la CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA, depositata il giorno 31 marzo2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 202 5 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

Rilevato che Emidio Bruno Dezi, Livia Spinosi, Massimo Dezi e Andrea Dezi ricorrono uno actu per cassazione -affidandosi a due motivi - avverso la sentenza in epigrafe indicata, la quale ha, in sede di appello, OBBLIGAZIONI r.g. n. 22472/2020 Cons. est. Raffaele Rossi confermato la pronuncia di prime cure resa dal Tribunale di Teramo,di rigetto dell’opposizione dispiegata dagli odierni ricorrenti avverso il decreto ingiuntivo n. 938/2009,di condanna degli stessi al pagamento della somma di euro 157.499,83 in favore d i Rosa Casasanta, Paolo Settepanella e Simona Settepanella; questi ultimi resistonocon unitario controricorso, Rosa Casasanta, Paolo Settepanella e Simona Settepanella; parte controricorrente deposita memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935cod. civ., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la tardività dell’eccezione di prescrizione estintiva; il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 1988 e 1218 cod. civ. e degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., contesta la dichiarata inammissibilità delle prove non ammesse in primo grado e richieste in appello, assumendo non essere necessaria la ritrascrizione in appello di tali istanze istruttorie; critica poi l’attribuzione alla scrittura privata oggetto di causa di una duplice valenza, ricognitiva ed obbligatoria, invece mancante; il ricorso è inammissibile, poiché inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto-forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non r.g. n. 22472/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito; al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/02/2023, n. 3836;

Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass.13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass.24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926); nella specie, l’atto di adizione di questa Corte omette radicalmente di illustrare la ragione causale del ricorso monitorio, le contestazioni, in fatto ed in diritto, formulate con l ’ opposizione allo stesso, le difese esplicate dalla parte opposta nel giudizio di prime cure, le attività assertive ed asseverative compiute in tale giudizio e la trama motivazionale della sentenza conclusiva dello stesso, il contenuto dettagliato dell’appello proposto dagli odierni ricorrenti (sono riportate unicamente le intestazioni dei motivi dell’atto di appello e le conclusioni ivi rassegnate), le argomentazioni svolte dalla parte appellata; r.g. n. 22472/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi la gravissima deficienza espositiva testé evidenziata mina una pur minima (e, a fortiori, una adeguata e sufficiente) comprensione del fatto processuale ad opera di questa Corte, precludendo, per l’effetto, la disamina nel merito dellequestioni post e con motiv di ricorso; il ricorso è dichiarato inammissibile; le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente -ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dell’art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore d i parte controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.800 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, se spettanti; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13