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Ordinanza — n. 13518/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows consumer contract termination claim but remands for damages assessment due to insufficient proof of specific harm.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13518/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Fastweb's defense regarding the procedural validity of the defense memo and found the lower court erred in dismissing the consumer's claim for damages. Although the contract termination for breach was upheld, the appellate court incorrectly refused compensation by demanding strict proof of specific health impacts without considering presumptive evidence. The court ruled that damages must be re-evaluated by the lower court using presumptions and equitable assessment when precise quantification is impossible.

Regesto Legislator

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Art. 1453 c.c.; Reg. AGCOM n. 73/2011: Where a contract is terminated due to the other party's breach, the injured party is entitled to damages which may be proven through presumptions and assessed equitably if precise quantification is impossible.

Parole chiave

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consumer contract termination breach of contract damages presumption of damage equitable assessment telecommunications service dispute contractual liability remand for new trial revoca dell'attribuzione del numero

Disposizioni normative citate

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Art. 1453 c.c.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione ed erronea applicazione” dell’art. 1453 c.c. e degli artt.
Reg. AGCOM n. 73/2011
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
art. 702 bis c.p
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 1453 c.c
Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione ed erronea applicazione” dell’art. 1453 c.c.
art. 1174 c.c
art. 2697 c.c
2904) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo pertanto alla quantificazione e non già all'individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 c.c.: v.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30487 del 26/11/2024
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30487 del 26/11/2024; Sez.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2831 del 5/2/2021
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26051 del 17/11/2020
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9339 del 4/4/2019
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 31546 del 6/12/2018
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21142/2023 R.G. proposto da CAMERANO SPELTA RAPINI GINA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL POPOLO N. 18, presso lo studio dell’avvocato BROCCHI LEONELLO che larappresenta e difende; -ricorrente- contro FASTWEB SPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatain PESCARA VIA N. FABRIZI, 185, presso lo studio dell’avvocato SARDINI PAOLO che la rappresenta e difende; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 505/2023depositata il 02/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la sig.ra Gina Camerano Spelta Rapini conveniva in giudizio la società Fastweb S.p.A., e lamentando il distacco e la mancata portabilità della linea telefonica utilizzata da oltre trent’anni, chiedeva:

a) la risoluzione del contratto denominato “Servizio Homepack”, fornito in collaborazione con Sky;

b) la restituzione degli importi addebitati con le fatture emesse successivamente alla disattivazione del servizio;

c) il risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi ai sensi dell’indennizzo previsto dall’art. 5, comma 1, del Regolamento n. 73/2011, o, in subordine, in una somma determinata equitativamente. Con sentenza n. 374/2013 il Tribunale di Pescara dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della società Fastweb, condannandola al risarcimento dei danni subiti dalla Camerano Spelta Rapini.

2. Successivamente, c on sentenza n. 505/2023 del 3 aprile 2023, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure la Corte d’Appello di L’Aquila, nel confermare la declaratoria di risoluzione del contratto,ha rigettato la domanda di risarcimento dann i .

3. Avverso la suindicata pronunzia della c orte di merito la Camerano Spelta Rapini propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. 3.1. R esiste con controricorso la società FASTWEB S.p.A., che ha prodotto altresì atto denominato “Memoria difensiva” il quale non può considerarsi memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., in difetto dei relativi requisiti di legge. MOTIVIDELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione ed erronea applicazione” dell’art. 1453 c.c. e degli artt. 5 e 6 del Regolamento AGCOM n. 73/11/CONS pubblicato sulla G.U.R.I. n. 60 del 14 marzo 2011, adottato in forza dell’art. 84, d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481” (art.360, co. 1, n. 3 c.p.c.).

Si duole che, pur confermando la risoluzione del contratto per inadempimento di controparte , la corte di merito abbia erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno. Lamenta che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, la delibera AGCOM n. 73/11/CONS è nella specie applicabile, non limitandosi essa a svolgere una funzione meramente deflattiva circoscritta alla fase stragiudiziale bensì costituendo un parametro vincolante per la liquidazione degli indennizzi, anche in sede giudiziaria, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 259/2003.

Si duole non essersi considerato che il diritto dell’utente - consumatore a mantenere il proprio numero è espressamente affermato dall’art. 30, comma 2, Direttiva 7 marzo 2002, 2002/22/CE. 4.2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., nonché degli artt.99 e 112 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.). Si duole dell’erronea qualificazione della domanda operata dalla corte territoriale, dovendo considerarsi nella stessa ricompresa - indipendentemente dalle espressioni utilizzate- anche la richiesta di indennizzo.

Lamenta non essersi dalla corte d’appello fatto debitamente luogo alla valutazione equitativa del danno.

5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, la portabilità dell’utenza telefonica (c.d. number portability ) non configura un mero servizio accessorio ma integra oggetto della prestazione che l’operatore di telefonia è tenuto ad adempiere in favore dell’utenteex art. 1, comma 3, D . L . n. 7/2007 (c.d. decreto Bersani), come modificato dalla L. di conversione n. 40/2007, il quale espressamente recita:

“I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia […] devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto e di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate dai costi dell’operatore, e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni” (v. Sez. 3, Ordinanza n. 29849 del 20/11/2024). Orbene, nel confermare la sentenza del giudice di prime cure [ là dove risulta affermato che «Fastweb si è resa inadempiente disattivando l’utenza e rendendo di fatto impossibile alla odierna appellata di conservare il numero di telefono che aveva in uso da trenta (30) anni»]; e nel confermare la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento di Fastweb S.p.A., in riforma della pronunzia del giudice di prime cure sul punto ha viceversa rigettato la domanda di risarcimento dei danni dall ’odierna ricorrente asseritamente subiti in conseguenza del veto alla portabilità del numero telefonicooppostole dalla controparte.

A fronte delle lamentate ripercussioni negative subite in conseguenza dell’impossibilità di continuare ad utilizzare il servizio telefonico residenziale ed il numero da tempo in uso ( noto ai frequentatori abituali dell’abitazione e in particolare al personale dell’assistenza sanitaria ), nell’impugnata sentenza la corte di merito si è al riguardo invero limitata ad evidenziare la mera possibilità di fare ricorso a mezzi alternativi all’uso dell’ utenza telefonica in argomento , di cui è stata nella specie indebitamente negata la portabilità.

Orbene, siffatta affermazione è erronea. Va anzitutto osservato che vanno tenute invero in considerazione tutte le ripercussioni - patrimoniali e non patrimoniali - negative subite dall’utente creditore in conseguenza dell’inutilizzabilità nella specie della specifica utenza telefonica de qua , dovendosi al riguardo invero prescindere dall ’ eventuale sussistenza di mezzi alternativiestranei al rapporto contrattuale in argomento, come tali pertanto del tutto irrilevanti. Quanto al danno patrimoniale, che può essere provato nell’an anche per presunzioni ( v., da ultimo, Cass., 13/11/2024, n. 29252;

Cass., 12/7/2023, n. 19922 ), anche relativamente alla sussistenza di prova del nesso causale tra condotta e perdita ( cfr., da ultimo, Cass., 5/9/2023, n. 25910 ), questa Corte ha già avuto modo di affermare che il relativo ristoro deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio la medesima consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso ( v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352 ); esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso( non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro: v.

Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 8/2/2012, n. 1781 ), venendo dunque in rilievo il danno effettivo ( cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814 ). Atteso che di alcuni aspetti o voci del danno patrimoniale ( es., il danno patrimoniale futuro e il danno da perdita di chance ) la valutazione non può invero essere che equitativa (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211. E, da ultimo, Cass., 5/9/2023, n. 25910; Cass., 12/7/2023, n. 19922 ), ad essa il giudicedel merito deve fare ricorso - anche d’ufficio in assenza di domanda di parte-, e pure in grado di appello, in ipotesi di estrema o particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto ( v.

Cass., 5/2/2021, n. 2831 ), ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati ( v. Cass., 6/12/2018, n. 31546 ). Per altro verso, si è da questa Corte precisato che allorquando l’inadempimento dell'obbligazione determini anche un danno non patrimoniale, la domanda di relativo ristoro può essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni, in quanto gli interessi di natura non patrimoniale ben possono assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, atteso che ai sensi dell'art. 1174 c.c. la prestazione oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore ( v.

Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973 ). In caso di danno non patrimoniale, debb o no essere risarcite le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano nella “doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell’essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza” (Cass. 17/1/2018, n. 901), la cui prova, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ben può essere offerta anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti» (Sez. U, Ordinanza n. 5992 del 6/3/2025). Diversamente che per quello patrimoniale, del danno non patrimoniale il ristoro pecuniario non può infatti mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene la relativa valutazione necessariamente equitativa (v.

Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1°/4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106). Valutazione equitativa che è diretta a determinare «la compensazione economica socialmente adeguata» del pregiudizio, quella che «l'ambiente sociale accetta come compensazione equa» (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., 7/6/2011, n. 12408). Subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile certo, e non meramente eventuale o ipotetico (cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478.

E già Cass., 19/6/1962, n. 1536), nonché alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613. E già Cass., 6/10/1972, n. 2904) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo pertanto alla quantificazione e non già all'individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 c.c.: v. Cass., 4/11/2014, n 23425; Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820), la valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione.

In tema di liquidazione del danno l'equità si è da questa Corte intesa nel significato di adeguatezza e di proporzione, assolvendo alla fondamentale funzione di «garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale , con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie (cfr. in tali termini Cass., 7/6/2011, n. 12408). I criteri da adottarsi al riguardo ( tra cui debbono considerarsi utilizzabili anche quelli dettati in tema di indennizzi dal Regolamento AGCOM n. 73/11/CONS ), la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere idonei a consentire di addivenire ad una liquidazione che sia equa e congrua.

Per essere equa, la quantificazione del danno deve essere adeguata e proporzionata ( v. Cass., 7/6/2011, n. 12408 ), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, a tale stregua pertanto del pari aliena da duplicazioni risarcitorie ( v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844 ), in ossequio al principio per il quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento ad essi causalmente ascrivibile ( v.

Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass., 23/1/2014, n. 1361 ). Atteso che il principio della integralità del ristoro subito dal danneggiato/creditore non si pone invero in termini antitetici bensì trova correlazione con il principio in base al quale il danneggiante/debitore è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento a lui causalmente ascrivibile (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645 ), in caso di valutazione equitativa deve tenersi conto che per essere congrua, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione -nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti-sul territorio nazionale, la quantificazione del ristoro deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento (cfr., con riferimento al danno non patrimoniale, Cass., 23/1/2014, n. 1361).

Nel liquidare l'ammontare dovuto a titolo di danno patrimoniale il giudice deve allora garantire che risulti sostanzialmente osservato il principio dell'integralità del ristoro nei suesposti termini, sia sotto il profilo della necessaria considerazione di tutti gli aspetti o voci in cui le categori e del danno patrimoniale e non patrimoniale rispettivamente si scandiscono nel singolo caso concreto ( v., da ultimo, Cass., 12/6/2015, n. 12211 ), sia avuto riguardo alla congruità della relativa quantificazione. Il danno, patrimoniale e non patrimoniale, non può essere infatti liquidatoin termini né puramente simbolici o irrisori né comunque non correlati all'effettiva natura o entità del danno ( v.

Cass., 12/5/2006, n. 11039; Cass., 11/1/2007, n. 392; Cass., 11/1/2007, n. 394 ), ma deve essere determinato in ammontare equo e congruo ( v., in particolare, Cass., 12/6/2015, n. 12211; Cass., 14/7/2015, n. 14645 ).

6. Orbene, nella sentenza impugnata la c orte di merito ha invero disatteso i suindicatiprincipi. In particolare là dove, nel confermare la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento dell’allora appellante ed odierna controricorrente società Fastweb s.p.a., ha invero escluso il risarcimento dei lamentati danni patrimoniali e non patrimoniali , del tutto genericamente , apoditticamente e contraddittoriamente affermando non risultare in alcun modo dimostrato e ( prima ancora ) specificamente allegato che la mancata conservazione dello “storico” numero di telefono abbia comportato delle concrete conseguenze sulla organizzazione di assistenza al familiare disabile della appellata tali da incidere negativamente sulla salute dello stesso (avendo ad esempio impedito o ritardato interventi sanitari necessari), tanto più che nulla avrebbe impedito alla signora Camerano di servirsi di altri mezzi di comunicazione, quali un telefono cellulare in uso alla sua persona o alle altre persone con lei conviventi, per sopperire ai disservizi del gestore telefonico .E, per altro verso, ha escluso la ristorabilità nella specie del disagio connesso all’impedimento dell’uso del telefono o alla conservazione dello “storico” numero telefonico .

A tale stregua, la corte di merito non ha invero tenuto nella debita considerazione le circostanze concrete del caso , da valorizzarsi anche ai fini della prova per presunzioni, sulla base delle emergenze processuali e probatorie dall’acquisito compendio probatorio, del danno da risarcire.

7. Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue l’accoglimento del ricorso, e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicatidisattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio dovrà in particolare accertare e valutare le conseguenze pregiudizievoli patrimoniali e non patrimoniali scaturite per l’odierna ricorrente, avuto riguardo alle molteplici funzionalità proprie del - e connesse con il - servizio in argomento nella specie in concreto non più fruite all’esito dell’accertato inadempimento del contratto da parte dell’odierna controricorrente.

Dovrà al riguardo tenere in considerazione che - come detto - il danno può essere provato anche per presunzioni, e la relativa liquidazione può essere effettuata -anche d’ufficio - pure in via equitativa allorquando come nella specie risulti per il creditore/danneggiato impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo precisoammontare, ovvero lo stesso sia di per sé insuscettibile di una tale prova e determinazione, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati in conseguenza dell’inadempimento del contratto ( v.

Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30487 del 26/11/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 2831 del 5/2/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26051 del 17/11/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 9339 del 4/4/2019; Sez. 3, Sentenza n. 31546 del 6/12/2018). Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia , anche per le sp