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Decreto — n. 13468/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13468/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13468/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17304/2022 R.G. proposto da: MUCCIOLO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO CANTORE, 5, presso lo studio dell’avvocato MUCCIOLO GIUSEPPE (MCCGPP82L01A717F) rappresentato e difeso dall'avvocato BUONO ANTONIO (BNUNTN62S22C262T) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO (VNCMRC60L24H501W) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNOn.1819/2021 depositata il 28/12/2021; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13468/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 17304/2022 Numero sezionale 422/2025 Numero di raccolta generale 13468/2025 Data pubblicazione 20/05/2025 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio probabilità di successo del ricorso procedure di ricorso domanda riconvenzionale domanda di ricusazione asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17304/2022 R.G. proposto da: MUCCIOLO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO CANTORE, 5, presso lo studio dell’avvocato MUCCIOLO GIUSEPPE (MCCGPP82L01A717F) rappresentato e difeso dall'avvocato BUONO ANTONIO (BNUNTN62S22C262T) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO (VNCMRC60L24H501W) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNOn.1819/2021 depositata il 28/12/2021; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 17304/2022 Numero sezionale 422/2025 Numero di raccolta generale 13468/2025 Data pubblicazione 20/05/2025 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16/05/2025 IL PRESIDENTE Lina Rubino Numero registro generale 17304/2022 Numero sezionale 422/2025 Numero di raccolta generale 13468/2025 Data pubblicazione 20/05/2025