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Ordinanza — n. 13415/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal and acceptance of the appeal by the parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13415/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant withdrew the request and the appellee accepted the withdrawal. Although the underlying case involved a claim of simulated sales by debtors to evade creditors, the substantive dispute was resolved extrajudicially before the final ruling. Consequently, the court found no need to examine the merits of the arguments regarding the invalidity of the property transfers.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2; Art. 391, ultimo comma, c.p.c.: The court extinguishes the appeal when the appellant withdraws and the appellee accepts the withdrawal, rendering the examination of the merits superfluous.

Parole chiave

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withdrawal of appeal acceptance of withdrawal extinction of proceedings superfluous examination inadmissibility liquidazione di fondi realizzazione forzata di immobili negozio giuridico immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2, c.p.c.
Art. 391, ultimo comma, c.p.c.
civ.; il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto a norma dell'art. 391, ult.
art. 2901 cod.civ
Ambrosi le venditrici contestavano la ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di simulazione e di quella subordinata di inefficacia ex art. 2901 cod.civ.; il Tribunale di Lucca, con la sentenza n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30462/2021R.G. proposto da SCAMY IMMOBILIARE s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocato Marcello Taglioli , giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, via Federico Cesi, n. 30 presso lo s tudio dell’ A vvocato Maurizio Paganie come da domicilio digitale indicato; –ricorrente – contro Oggetto:Revocatoria ordinaria –Atto di rinuncia – Accettazione -Estinzione. CC 17.03.2025 Ric. n. 30462/2021 Pres G.

Travaglino Est. I. Ambrosi SIENA NPL 2018 s.r.l., e per essa JULIET s .p. a . , fusa per incorporazione in CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a. , in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Umberto Giannini, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA Via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avvocato Paolo Panariti e come da domicilio digitale indicato; –controricorrente– nonché contro Ornella GIOE', BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. anche quale incorporante MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A.; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1786/2021 depositata il 22settembre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2025 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi ;

Ritenuto che 1.Banca Monte dei Paschi di Siena, tramite MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., sua mandataria, assumendosi creditrice a vario titolo della somma di euro 1.098.365,89 nei confronti di Ornella Gioè e di Edeleveis Baldassari, le conveniva, dinanzi al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, insieme con Scamy Immobiliare S.r.L., per far dichiarare la simulazione o, in subordine l’inefficacia ex art. 2901 cod.civ., degli atti di compravendita aventi ad oggetto un immobile commerciale ed un immobile adibito a civile abitazione entrambi siti in Viareggio intercorsi tra le debitrici e la società Scamy;

Scamy Immobiliare s.r.l., oltre a contestare la fondatezza della domanda attorea, proponeva domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni derivanti dalla trascrizione della domanda giudiziale; CC 17.03.2025 Ric. n. 30462/2021 Pres G. Travaglino Est. I. Ambrosi le venditrici contestavano la ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di simulazione e di quella subordinata di inefficacia ex art. 2901 cod.civ.; il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 2238/16, accoglieva la domanda subordinata e dichiarava inefficaci gli atti dispositivi, considerando che: - non si trattava di atti di adempimento di debiti scaduti, -in un breve lasso di tempo le venditrici, già debitrici per più di un milione di euro, avevano alienato tutti i loro beni, - il pagamento del corrispettivo era successivo agli atti dispositivi, -le venditrici avevano rinunciato all’ipoteca legale, - il conduttore dell’immobile di civile abitazione aveva versato il canone alle venditrici per oltre un anno dopo la vendita, -sui beni venduti erano presenti plurime iscrizioni ipotecarie, - la Scamy Imm o biliare e le venditrici avevano aperto entrambe un conto presso una stessa banca svizzera, la quale aveva gestito l’addebito e l’accredito del corrispettivo; 2.la Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 1786 del 2021, depositata il 22 settembre 2021, oggetto dell’odierno ricorso, ha rigettato il gravame proposto da Scamy Immobiliare, cui aveva aderito Ornella Gioè, in proprio e quale erede unica di Edelvais Baldassarri, confermando integralmente la decisione del Tribunale di Lucca;

3. Scamy Immobiliare ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, articolando due motivi; resiste con controricorso Juliet s.p.a. per conto di Siena NPL 2018, già Banca Monte di Paschi di Siena; nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede da Ornella Gioè né da Banca Monte dei Paschi di Diema di Siena S.p.A. anche quale incorporante MPS Gestione Crediti Banca S.p.A.; con ordinanze interlocutori e n. 33712/2022 e n. 9183/2023, stante che entrambe le parti lo avevano chiesto, CC 17.03.2025 Ric. n. 30462/2021 Pres G. Travaglino Est.

I. Ambrosi erano stati dispost i rinvii a nuovo ruolo in attesa che le parti definissero transattivamente la lite; ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c.. Considerato che 1.superfluo l’esame del ricorso per cassazione in quanto , in prossimità dell'udienza, in data 22 gennaio 2025 , la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia e la parte controricorrente, in data 28 gennaio 2025,con successivo atto, ha dichiarato di accettare la rinuncia; gliatti di rinuncia e accet t azione risultano sottoscritt i da i difensoridelle parti a tale riguardo autorizzati, come da procur e speciali in atti; larinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ.; il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ.; non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M la Cortedichiara estinto il presente giudizio di legittimità; trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (c