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Ordinanza — n. 13412/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal of the case shortly before the hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13412/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the plaintiffs formally withdrew their case shortly before the scheduled hearing. Although the underlying dispute involved a revocatory action against a donation, the procedural outcome was driven by the parties' voluntary withdrawal. Consequently, the court ruled that the litigation was no longer necessary and ordered the plaintiffs to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2; Art. 391, comma 2 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished when the appellant withdraws the case in a timely manner, satisfying the requirements for withdrawal under the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings revocatory action donation validity costs allocation revoca del trasferimento patrimoniale promessa di donazione rinuncia alla sostanza

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
civ.; 2.il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto a norma dell'art. 391, comma 2, cod.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
art. 2901 c.c
proponeva azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13636 del 2015
Cass. n. 13636 del 2015).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23841/2022R.G. proposto da Giovanni ALOISIO e Rosario ALOISIO , rappre sentat i e difes i dall’Avv. Rosario Di Salvo, in virtù di procura in calce al ricorso, ex lege domiciliati come da domicilio digitale indicato; –ricorrenti – contro SIENA NPL 2018 s.r.l. e per essa, Juliet s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa da gli Oggetto:Fideiussione– Atto di rinuncia-Estinzione. CC 17.03.2025 Ric. n. 23841/2022 Pres G. Travaglino Est. I. Ambrosi Avv.tiMarco Pesenti e Giuseppe Caputi, giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata in ROMA, via Po n. 12,presso lo studio del secondo e come da domicilio digitale indicato;

–controricorrente– avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1181/2022,pubblicata in data 7 luglio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2025 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi . Ritenuto che 1. Siena NPL 2018 S.r.l. proponeva azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dinanzi al Tribunale di Termini Imerese avente ad oggetto l’atto di donazione a rogito del NotaioDott. Domenico Zalapì (Rep. n. 54819 - Racc. n. 8970), sottoscritto dal Sig. Aloisio Giovanni in data 28/02/2013 in favore del figlio Aloisio Rosario ed attinente alla villa nel Comune diMisilmeri (Palermo), in contrada Piano Stoppa s.n.c., via P2 n. 30;si costituivano in giudizio gli odierni ricorrent i chiedendo il rigetto delle avverse domande.

Il Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 15/05/2018accoglieva integralmente il ricorso per revocatoria;

2. Giovanni Aloisio e Rosario Aloisio proponevano gravame dinanzi la Corte di Appello di Palermo; Siena NPL 2018 s.r.l. si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello. La Corte d’appello di Palermo con la sentenza qui impugnatarigettava l’appello.

3. Giovanni Aloisio e Rosario Aloisio ha nno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motiv i ; NPL 2018 S.r.l. ha resistito con controricorso; CC 17.03.2025 Ric. n. 23841/2022 Pres G. Travaglino Est. I. Ambrosi ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c.. Considerato che 1.superfluo l’esame del ricorso per cassazione in quanto , in prossimità dell'udienza, con atto del 29 novembre 2024 le partiricorrenti hanno depositato atto di rinuncia sottoscritto dai difensoria tale riguardo autorizzat i come da procur e special i in atti; larinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ.; 2.il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto a norma dell'art. 391, comma 2, cod. proc. civ.; si deve provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità non avendo aderito parte controricorrente alla rinuncia.

P.Q.M la Cortedichiara estinto il presente giudizio di legittimità; condanna parte ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente che liquida in complessivi 7.100,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge. trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 13636 del 2015). Così deciso