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Ordinanza — n. 13410/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific document references in grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13410/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Vagito and Orlandoni inadmissible, ordering them to pay the opposing banks' legal costs. The court found that the appellants failed to meet the statutory requirement for 'punctual indication' of the specific documents and decisions they claimed were revoked or erroneous. Consequently, the court ruled that the vague and generic arguments presented in the appeal grounds rendered the entire recourse procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 4 and n. 6 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the grounds fail to provide a punctual indication of the specific documents or decisions relied upon, rendering the arguments generic and insufficient for judicial review.

Parole chiave

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inadmissible appeal punctual indication specific document reference lack of specificity procedural defect legal costs revocatory action caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Questa Corte ha in particolare da tempo affermato che “l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Questa Corte ha in particolare da tempo affermato che “l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2901 c.c
Ambrosi e di Anna Lisa Orlandonie dichiarava inefficace ex art. 2901 c.c.
art. 342 c.p
3 c.p.c.per aver violato o falsamente applicato l’art. 342 c.p.c.
art. 295 c.p
3 c.p.c.”con riferimento al tema della mancatasospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950
Cass. Sez. U., 20/02/2020 n. 4315
Cass. Sez. 2, 9/04/2024 n. 9450
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23019/2022R.G. proposto da Andrea VAGITO e Anna Lisa ORLANDONI, rappresentat i e difes i d all’ Avv. Carlo Ciabatti, giusta procura speciale in calce al ricorso , ex lege domicil i at i come da domicilio digitale indicato; –ricorrenti – contro Chianti Banca Credito Cooperativo Società C ooperativa (già Banca di Pistoia credito cooperativo soc.coop.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti. Alessandro Mencarelli e Marco Farneti, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliatapresso l’Avv.

Giorgio Pallavicini in Roma, Via F. Confalonieri n. 5 e Oggetto:Revocatoria ordinaria – Fondo patrimoniale. C.C. 17.01.2025 r.g.n. 23019/2022 Pres. G Travaglino Est. I. Ambrosi come da domicilio digitale indicato; -controricorrente- nonché contro BCC NPLS 2018-2 s.r.l., e per essa dalla mandataria Do Value s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Malizia, giusta procura speciale in calceal controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio Veneto n. 108 e come da domicilio digitale indicato; -controricorrente- nonché contro PHOENIX ASSET MANAGEMENT s.p.a., e per essa quale mandataria POPP - 1 s .r.l. , (cessionaria della cedente Banca Alta Toscana Credito Cooperativo società cooperativa, già Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese soc. coop. e già Banca di Credito Cooperativo di Vignole soc. coop.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa agli Avv.tiBenedetto Gargani e Guido Gargani, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliatain Roma, Via Vittorio Veneto n. 108 e come domicilio digitale; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 359/2022 pubblicata in data 23febbraio 2022;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2025 dal la Consiglieradott.ssa Irene Ambrosi. Fatti di causa 1. I l T ribunale di Prato , con la sentenza n. 644 /201 7 , accoglieva l e domande proposte dai tre seguenti istituti di credito:1) Chianti Banca Credito Cooperativo società cooperativa (già Banca di Pistoia), 2) Banca Popolare dell’Emilia-Romagna società cooperativa,e 3) Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese soc. coop., nei confronti di Andrea Vagito C.C. 17.01.2025 r.g.n. 23019/2022 Pres.

G Travaglino Est. I. Ambrosi e di Anna Lisa Orlandonie dichiarava inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti dei predetti istituti bancari, l’atto di costituzione di fondo patrimoniale del 13 luglio 2010 a rogito del Notaio Riccardo Cambi , posto in essere da Andrea Vagito e Anna Lisa Orlandoni ed avente ad oggetto il bene immobile, appartamento e pertinenze, sito in Vaiano (Pistoia), viale fratelli Rosselli n.100,di proprietà di Anna Lisa Orlandoni; per ciò che ancora rileva, le banche deducevano con domande distinte, poi riunitee per titoli diversi (saldo debitore c/c presso Banca di Pistoia della società Profili Yarn Engineering s.a.s., saldo debitore c/c presso Banca Popolare Emilia Romagna e saldo debitore c/c presso la banca intervenuta in giudizio BCC di Vignole)che Anna Lisa Orlandoni, coniuge di Andrea Vagito e lo stesso Andrea Vagito (socio accomandatario della fallita società Profili Yarn Engineering s.a.s. di Andrea Vagito, di cui la stessa Orland o ni era socio accomandante) avevano garantito con fideiussione la società debitrice principale.

2. Avverso la sentenza di prime cure , Andrea Vagito e Anna Lisa Orlandoni hanno proposto gravameche è stato respinto dalla Corte d’appello di Firenze con la sentenza qui impugnata, che ha confermato le statuizioni dellasentenza di prime cure. 3.Avverso la sentenza della Corte d’appello, Andrea Vagito e Anna Lisa Orlandoni hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sette motiv i . Hanno resistito con distinti atti di controricorso Chianti Banca Credito Cooperativo società cooperativa,BCC NPLS 2018-2 s.r.l. e PHOENIX ASSET MANAGEMENT s.p.a. e per essa,quale mandataria, POPP - 1 s .r.l.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. Ragioni della decisione 1. Con il motivo , definito “preliminare” , i ricorrenti contesta no la “Violazione o falsa applicazione di norme didiritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.”; in particolare, lamentanocome erronea ed ingiustificata la decisione della Corte di ritenere legittima la scelta dei legali della BPER di astenersi dal deposito C.C. 17.01.2025 r.g.n. 23019/2022 Pres. G Travaglino Est. I. Ambrosi degli atti processuali e, di più,di verificare eventuali differimenti d’udienza, tanto da non riteneretardiva la costituzione della stessa appellata; assumono quindi che la BPER sia incorsa in una tardiva costituzione unicamente per causa a sé imputabile. 2.Con il primo motivo di ricorso , i ricorrenti denuncia no la “ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.per aver violato o falsamente applicato l’art. 342 c.p.c.

” ritenendo , da un lato, che Andrea Vagito fosselegittimato a stare in giudizio ( atteso che la costituzione del fondo patrimoniale - att en endo a materia strettamente personale e perseguendo interessifamiliari- non potesse essere travolta dall’intervenuta dichiarazione di fallimento della persona ) e, dall’altro, che il Curatore fallimentare ben avrebbe potuto agire con analoga azione revocatoria; contestavanoaltresì la ritenuta erronea legittimazione attiva dell e Banche per i nesistenza del titolo attestante il loro creditoed, in particolare, con riferimento al la Banca Popolare Emilia Romagna l’inesistenza del titolo sarebbe stato certificatodalla sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso per dichiarata incompetenza territoriale delTribunale di Modena.

3. Con il secondo motivo di ricorso, denuncia no la “ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.”; nello specifico, lamentano che la Corte territoriale abbiaritenuto rituale l’intervento di Banca di Credito Cooperativo di Vignole e sussistenti i requisiti richiesti dalla norma ex art. 2901 c.c. per poter esperirel’azione pauliana. 4.Con il terzo e il quarto motiv i di ricorso, denuncia no la “ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.”con riferimento al tema della mancatasospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. ed alla qualifica di creditoricomunque riconosciuta alle Banche e per aver ritenuto il motivo d’appello del tutto privo di specificità; denunciano che laCorte d’appello abbia ritenuto la mera sussistenza del contratto di fideiussione, stipulato dai ricorrenti con le tre banche, come suffi ciente al riconoscimento in capo alle banche stesse della qualifica di creditori nei loro confronti.

C.C. 17.01.2025 r.g.n. 23019/2022 Pres. G Travaglino Est. I. Ambrosi 5.Con il quinto e il sesto motivi di ricorso, denunciano la “ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.” e censurano la sentenza della Corte d’appello per aver ritenuto raggiunta la prova tanto in ordine alla sussistenza dell’ eventus damni , quanto a quella del consilium fraudis, tenuto conto che le controparti non avevano affatto dato prova che l’atto costitutivo di fondo patrimoniale fosse stato posto in essere con la consapevolezza da parte degli esponenti di ledere la ga ranzia patrimoni ale dovuta alle Banche o, comunque, di rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimentodella loro pretesa creditoria.

6. Con il settimo motivo di ricorso, denuncia no la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.” con riferimento al tema delle spese del giudizio e censura no la statuizione della Corte d’appello in relazione all’art.91 c.p.c. ed al D.M. n. 55/2014.

7. Il motivo denominato dagli stessi ricorrenti come “preliminare” è inammissibile. Con esso, infatti, si è al cospetto di una censura, formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., che non opera alcun confronto tra le norme di diritto che si assumono violate - che non vengono neppure espressamente indicate -e le parti della sentenza impugnata che le avrebbero trasgredite. Questa Corte ha in particolare da tempo affermato che “l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4),cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura”, non solo “di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione”, ma anche “di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass.

Sez. U, 28/10/2020 n. 23745). C.C. 17.01.2025 r.g.n. 23019/2022 Pres. G Travaglino Est. I. Ambrosi Affinché, dunque, il requisito di specificità del motivo con cui venga denunciato il vizio di violazione di legge possa dirsi rispettato, occorre “la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrastocon le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione” (Cass.

Sez. 3, 26/07/2024 n. 20870). Nel ricorso in esame, il ricorrente si limita a indicare il numero delle pagine della sentenza che intende criticare, senza dare conto del contenuto di esse e come si porrebbero in contrasto con le norme (e le tesi) da esso richiamate. 7.1.Il primo motivo è inammissibile. Come già rilevato per il precedente mezzo, anche con quello in esame, si è al cospetto di una censura formulataai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. , priva degli elementi necessari per verificare la denunciata violazione. Nello specifico, i ricorrenti, pur indicando la pretesa violazione dell’art. 342 c.p.c., richiamano genericamente le pagine della sentenza, senza dar conto del loro contenuto e svolgendo considerazioni per un verso, estremamente succinte (una dozzina di righe tra pagg. 47 e 48 del ricorso) e per l’altro, di difficile lettura,citando, ad esempio, una sentenza della Corte di appello di Bologna che avrebbe revocato il decreto ingiuntivo e non specificando quale sarebbe la sentenza e quale il titolo esecutivo revocato , contravvenendo all’onere di “puntuale indicazione” dei documenti richiamati (cfr.

Cass. Sez. Un, 18/03/2022, n. 8950), onere la cui osservanza è sancita dall’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., pur nell’interpretazione “non formalistica” di tale norma che s’impone –secondo il sopra citato arresto delle Sezioni Unite – al la luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia, del 28/10/2021. C.C. 17.01.2025 r.g.n. 23019/2022 Pres. G Travaglino Est. I. Ambrosi 7.2. Il secondo , quinto e sesto motivi che, per evidenti ragioni di connessione possono essere esaminati insieme, sono tutti inammissibili ( al pari di quelliche li preced ono) atteso che ess i , infatti, oltre a essere priv i di specificità secondo quanto previsto dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., non osservano neppure l’oneredi “puntuale indicazione” dei documenti richiamati (cfr.

Cass. Sez. Un, 18/03/2022, n. 8950), onere la cui osservanza è sancita dall’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.. 7.3. Parimenti inammissibili il terzo e il quarto motividi ricorso. Con la medesima carente tecnica espositiva con cui sono confezionati i precedenti mezzi, con quelli in esame i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto il motivo d’appello privo di specificità, reiterando censure, ancora una volta, del tutto aspecifiche e generiche in ordine alla erroneità della pronuncia impugnata. 7.4.Inammissibile, infine, il settimo e ultimo motivo di ricorsoin quanto con esso i ricorrenti lamentano la comminata condanna alle spese di lite nel giudizio di merito, motivo che alla luce della riconosciuta inammissibilità sostanziale del ricorso , si risolve in un “non motivo” (tra tante, da ultimo, Cass.

Sez. 2, 9/04/2024 n. 9450). 8.Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti in favore di ciascuna delle parti controricorrenti secondo il principio di soccombenza, così come liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto (Cass.

Sez. U. 20/02/2020 n. 4315). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle parti controricorrenti che si liquidano in C.C. 17.01.2025 r.g.n. 23019/2022 Pres. G Travaglino Est. I. Ambrosi complessivi Euro 6400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato