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Decreto — n. 13394/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13394/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13394/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23301/2024 R.G. proposto da : CANITO ELVIRA PINA VIVIENNE, BRESCIA BRUNO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato SCOLA ALFREDO (SCLLRD70L20A783S) -ricorrente- contro BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO (SCGCLD62B01F839Z) -controricorrente- nonchécontro LO MUZIO ERNESTO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CINQUEGRANA SEBASTIANO (CNQSST53B13C933A) -controricorrente- nonchécontro DOVALUE S.P.A -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1062/24 depositata il 05/08/2024;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13394/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e delle quali va disposta l’attribuzione, per la richiesta formulata in tal senso nel controricorso, in favore del difensore del controricorrente Lo Muzio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente e , per il controricorrente Lo Muzio, con attribuzione al difensore antistatario, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato indennità del difensore d'ufficio liquidazione degli onorari difensivi deduzione delle spese professionali cassa di compensazione professionale diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23301/2024 R.G. proposto da : CANITO ELVIRA PINA VIVIENNE, BRESCIA BRUNO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato SCOLA ALFREDO (SCLLRD70L20A783S) -ricorrente- contro BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO (SCGCLD62B01F839Z) -controricorrente- nonchécontro LO MUZIO ERNESTO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CINQUEGRANA SEBASTIANO (CNQSST53B13C933A) -controricorrente- nonchécontro DOVALUE S.P.A -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1062/24 depositata il 05/08/2024;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti18/03/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e delle quali va disposta l’attribuzione, per la richiesta formulata in tal senso nel controricorso, in favore del difensore del controricorrente Lo Muzio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente e , per il controricorrente Lo Muzio, con attribuzione al difensore antistatario, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.