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Ordinanza — n. 13378/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding condominium damages calculation and litigation costs allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13378/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Emma Bozzi's cassation appeal against the Milan Court of Appeal's decision regarding condominium damages. Bozzi argued that the court erred in calculating lost profits based on a rental rate from 2008 rather than the year of unavailability, while also contesting the allocation of litigation costs. The court dismissed these claims, ruling that the 2008 reference was legally justified and that the discretionary assessment of costs did not violate the principle of total victory for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The Supreme Court reviews whether the lower court correctly applied the principle of lost profits calculation and the allocation of litigation costs, finding no violation where the chosen reference year is legally sound and the cost assessment respects judicial discretion.

Parole chiave

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condominium damages lost profits calculation litigation costs allocation principle of victory cassation review judicial discretion rental rate reference arretrati di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
I) violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per avere la Corte e comunque i giudici di merito ritenuta preclusa la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di oneri condominiali.
Art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
II) omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., consistente nel cattivo funzionamento dell’impianto di riscaldamento condominiale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater
La decisione di rigetto del ricorso comporta , nondimeno, che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 112 c.p
I) violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 33645 del 15/11/2022 Rv. 666193
Cass. n. 194 del 5/01/2023 Rv. 666511
666193 – 02 ; Cass. n. 194 del 5/01/2023 Rv. 666511 –02 e Cass.
Cass. n. 8482 del 5/05/2020 Rv. 657805
666511 –02 e Cass. n. 8482 del 5/05/2020 Rv. 657805 - 01) .
Cass. n. 19613 del 4/08/2017 Rv. 645187
Cass. n. 18190 del 16/09/2015
Cass. n. 22287 del 21/10/2009
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5113/2021 R.G. proposto da BOZZI EMMA, elettivamente domiciliatain ROMA alla via GIUSEPPE AVEZZANA n. 31, presso lo studio dell’avvocato FLAUTI ALESSANDRA (FLTLSN63R57H501M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOZZI ITALO (BZZTLI46H23G388E), domiciliato digitalmente per legge -ricorrente – contro CONDOMINIO DI PIAZZA CASTELLO N 18 MILANO -intimato - avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO MILANO n.1859/2020 depositata il 17/07/2020. R.g. n. 5113 del 2021 Ad. 3/03/2025; estensore:

C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/03/2025 , dal Consigliere relatore CristianoValle. FATTI DI CAUSA Emma Bozzi, proprietaria di un appartamento in un condominio sito a Milano in piazza Castello, civico n. 18, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il detto Condominio, dopo avere esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione, al fine di ottenere il risarcimento del dann o emergente, pari alle spese condominiali versate per il periodo in cui non aveva potuto locare l’immobile e il lucro cessante, derivante dall’impossibilità, per diciannove mesi (da aprile 2014 al ottobre 2015) di locare l’immobile.

Il Condominio si costituì in giudizio e resistette alle domande. Il Tribunale istruì la causa con escussione di un teste per parte e, all’esito dell’istruttoria, con sentenza n. 2356 del 8/03/2019, accolse parzialmente le domande e condannò il convenuto Condominio al pagamento di euro 1.220,90 per le spese sostenute dalla Bozzi per la tinteggiatura del muro e euro 15.660,00a titolo di lucro cessante, per la mancata disponibilità dell’appartamento per nove mesi al canone mensile di euro 1.740,00, prendendo a base della liquidazioneil canone che l’appartamento aveva nel 2008.

Emma Bozzi propose impugnazione avverso la sentenza di primo grado,dinanzi alla Corte d’appello di Milano. Il Condominio rimase contumace. La Corte d’appello ha, con sentenza n. 1859 del 17/07/2020, accolto l’impugnazione unicamente in ordine alle spese del procedimento di mediazione e ha condannato il Condominio al pagamento di euro 603,23 e non liquidando, «stante l’esito del gravame», alcunché per le spese d’appello. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione Emma Bozzi, con atto affidato a quattro motivi.

Il Condominio è rimasto intimato. R.g. n. 5113 del 2021 Ad. 3/03/2025; estensore: C. Valle Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’adunanza camerale del 3/03/2025, alla quale il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorsosono i seguenti. I) violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per avere la Corte e comunque i giudici di merito ritenuta preclusa la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di oneri condominiali.

II) omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., consistente nel cattivo funzionamento dell’impianto di riscaldamento condominiale. III) errata individuazione del parametro assunto a fondamento della liquidazione del danno e mancato riconoscimento del danno cd figurativo. IV) illegittima liquidazione delle spese dei precedenti gradi di giudizio. Il primo motivo è infondato, la domanda della Bozzi, relativa alle spese condominiali, era di carattere restitutorio, o, meglio costituiva un’eccezione di inadempimento nei confronti dell’inadempiente, che non poteva essere ritenuta fondata in quanto le spese condominiali sono previste dalla legge e trovano fonte nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio (Cass. n. 6849 del 18/05/2001 (Rv. 546796 -01) e non sono di fonte contrattuale, come correttamente ritenuto, nel proprio potere di interpretazione della domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., dal giudice di merito, che ha reso sul punto ampia, coerente e logica motivazione.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi, poiché entrambi riferiti alla liquidazione del danno da mancato utilizzo dell’appartamento. R.g. n. 5113 del 2021 Ad. 3/03/2025; estensore: C. Valle Essi sono infondati, avendo i giudici di merito ritenuto che il danno da mancata utilizzazione dell’appartamento fosse accertabile con riferimento presuntivo a un solo periodo, in considerazione della mancata specifica allegazione e prova, da parte della Bozzi, di elementi adeguati a ritenere che l’intero periodo di mancata locazione dell’appartamento dedotto in citazione era risarcibile, posto che la Bozzi non avev a offert o alcuna prova di richieste di locazione ( Sez.

U n. 4892 del 25/02/2025 Rv. 673813 - 01) e potendo, quindi, solo presumersi che per un periodo di alcuni mesi, dall’aprile all’ottobre 2014, l’appartamento era rimasto privo di affittuari a causa dell’impossibilità oggettiva di locarlo. La parametrazione del danno al canone di mercato dell’anno 2008 pure è stata correttamente effettuata dal Tribunale e condivisa dalla Corte territoriale, atteso che si tratta di un dato certo, effettivamente riferibile al periodo in cui l’appartamento è rimasto sfitto e che quindi poteva essere preso agevolmente a base della liquidazione del danno, mentre il riferimento a canoni di mercato dell’anno 2015 appare palesemente arbitrariopoiché si tratta di anno successivo a quello in cui si è verificata l’indisponibilità dell’appartamento (in tema di risarcimento del danno da mancata disponibilità dell’immobile si vedano, di recente:

Sez. U n. 33645 del 15/11/2022 Rv. 666193 – 02 ; Cass. n. 194 del 5/01/2023 Rv. 666511 –02 e Cass. n. 8482 del 5/05/2020 Rv. 657805 - 01) . Il quarto motivo di ricorso, relativo alla mancata liquidazione delle spese di liteè inammissibile, atteso che la censura non appare adeguata in considerazione della circostanza che non risulta violato il principio secondo il quale (Cass. n. 19613 del 4/08/2017 Rv. 645187 -01) il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse.

Con riferimento al regolamento delle spese, ilsindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato R.g. n. 5113 del 2021 Ad. 3/03/2025; estensore: C. Valle il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti.

N el resto, in ordine all’insufficienza dell’importo liquidato, per essere mutato lo scaglione di riferimento, il motivo incorre in mancanza di specificità, risultando apoditticamente formulato, senza alcuna specifica quanto a diritti, onorari e tariffe all'epoca vigenti e si risolve, quindi, in una generica censura vertente sull'insufficienza dell'importo riconosciuto (Cass. n. 18190 del 16/09/2015, n. 22287 del 21/10/2009) ed è pure inammissibile per quanto concerne le spese della mediazione, poiché le stesse risultano liquidate quantomeno dalla Corte d’appello, in oltre seicento euro.

Il ricorso è, pertanto, rigettato, risultando infondate o inammissibilitutte le censure in esso proposte . Nulla per le spese di lite di questa fase di legittimità , poiché il Condominio è rimasto intimato, nonostante la rituale notifica del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso comporta , nondimeno, che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. R.g. n. 5113 del 2021 Ad. 3/03/2025; estensore: C. Valle Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articol