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Ordinanza — n. 13377/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against second-instance judgment on condominium sewage damages due to lack of proof of liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13377/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Simone Oppezzi and Azri Shehla against the Court of Appeal's decision in a condominium dispute regarding sewage damages. The appellants argued that the lower court incorrectly assigned liability, but the court found the evidence insufficient to prove that the alleged damages resulted from the actions of individuals other than the appellants themselves. Consequently, the court upheld the second-instance judgment, which held the appellants liable for the costs and ordered them to pay the legal expenses of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 396 c.p.c.: The Court of Appeal's power to regulate litigation costs ex officio upon partial or total reform of the contested judgment exists, as costs must be allocated according to the overall outcome of the proceedings.

Parole chiave

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condominium liability sewage damages litigation costs allocation Court of Appeal reform lack of evidence Italian Civil Procedure contributory negligence azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 396 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R.
art. 2043 c.c
I) violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.
art. 2051 c.c
per avere la Corte d’appello accolto la domanda senza che vi fosse prova di dolo o colpa in capo all’Oppezzi e alla di lui madree pur dopo che il capo di sentenza di primo grado che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2051 c.c.
art. 96 c.p
IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16526 del 13/06/2024
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16526 del 13/06/2024 Rv.
Cass. n. 14916 del 13/07/2020
671298 – 03 ; Cass. n. 14916 del 13/07/2020 Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5200/2021 R.G. proposto da OPPEZZI SIMONE, AZRI SHEHLA, elettivamente domiciliati in ROMA alla via CAIO MARIO n. 27, presso l’avvocato CUFFARO VINCENZO (CFFVCN51H21H501L) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato NASINI VINCENZO (NSNVCN47S18D969O), domiciliati digitalmente per legge - ricorrent i – contro SCIACCALUGA CINZIA quale vedova di MASSIMILIANO ZANELLA , STARA GIOVANNA, MORRIELLO GIANFRANCO, MORASSUTTI UGO, GARBARINO MARIA LAURA, BRUZZONE MADDALENAquale erede di GUALDUCCI CATERINA, DI PIETRO FRANCESCA quale erede di VISTARINI ATTILIO, RICCARDI RAFFAELE, VISCARDI FABRIZIO quale erede di DEL GROSSO ISA, MAGLIANO ROBERTO e CASINI CARLO, elettivamente domiciliati in ROMA alla via della BADIA DI CAVA, n. 62, presso l’avvocato BALLARINI FABIO (BLLFBA69H16H501T) rappresentati e difes i dall'avvocato DE SANCTIS ERNESTO (DSNRST71P15D969X), domiciliatidigitalmente per legge - controricorrenti – nonchè contro CARROSSINO GIOVANNI, CALLERO ALBERTO, MAZZOTTI VANNA, NARDELLI INGRID, COSTA CARLA, RUSTICI CLAUDIO-intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 1218/2020depositata il 18/12/2020 .

R.g. n. 5200 del 2021 Ad. 3/03/0/2025; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/03/2025 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA Massimiliano Zanella e altri condomini dello stabile sito in Genova, alla via Caffaro 4A, nell’anno 2013 agirono in giudizio nei confronti di Simone Oppezzi, dopo avere esperito un accertamento tecnico preventivo nell’anno 2011, al fine di ottenere la rimessione in pristino dell’impianto fognario che transitava per l’immobile dell’Oppezzi,consistente in due locali, contrassegnato dal civico 48R della stessa via Caffaro, poiché nel caso di pioggia l’androne e le scale condominiali erano invase da acque bianche e nere rivenienti dai pozzetti di raccolta situati nei fondi condominiali, con conseguenti danni.

Simone Oppezzi si costituiva in giudizio ed era autorizzato alla chiamata di Giovanni Carrossino, già proprietario dell'immobile in oggetto, in quanto asserito materiale esecutore delle modifiche. Giovanni Carrossino si costituiva in giudizio , a seguito della chiamata in causa, contestando il presupposto della propria responsabilità ed era a sua volta autorizzato a chiamare in causa l’architetto Alberto Callero in quanto lo riten eva a sua volta responsabiledei lavori eseguiti. Il Callero non si costituiva in causa e d era pertanto, dichiarato contumace in data 9/01/2014.

Il Tribunale riuniva al processo incardinato dallo Zanella e altri quello proposto da altri due condomini, Giovanna Stara e Caterina Gualducci (recante RG n. 12888/13). Il Tribunale ammetteva, quindi, laconsulenza tecnica di ufficio e espletava le prove per testi e all’esito dell’istruttoria, con la sentenza 3592/2016del 25/11/2016, rigettava la domanda. Avverso la pronuncia del primo giudice proponevano appello Massimiliano Zanella, Gianfranco Morriello, Ugo Morassutti, Maria Laura Garbarino, Attilio Vistarini, Raffaele Riccardi, Isa Del Grosso, R.g. n. 5200 del 2021 Ad. 3/03/0/2025; estensore:

C. Valle Roberto Magliano, Carlo Casini e lngrid Nardelli nonché Giovanna Stara e Caterina Gualducci , deducendo – quale primo motivo d'appello –la errata qualificazione dell'azione proposta, quale azione di risarcimento del danno anziché riduzione in pristino ; quale secondo motivo la illogicità ed erroneità della se ntenza laddove questa ravvisava una carenza probatoria che non consentiva di individuare il soggetto legittimato passivo. Con comparsa di costituzione e risposta del 19/09/2017 , contenente appello incidentale, Simone Oppezzi e Azri Shehla si costituivano in fase d’impugnazione, contestando l' appello avversario e c hiedevano alla Corte territoriale di provvedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nelcapo della sentenza in cui il Tribunale aveva condannato in solido "Zanella Massimiliano ...... arimborsare a Zanella Massimiliano e Shela Arzi le spese di lite ..... " anziché a "SimoneOppezzi e Shehla Azri".

L’appello incidentale proposto da quest’ultima era volto a censurare la parte della sentenza laddove questa disponeva la condanna della stessa in solido con Zanella Massimiliano a rimborsare a Carossino Giovanni le spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta del 18/09/2017 si costituiva pure in f a se d’impugnazione Giovanni Carossino, contestando l'appello formulato e chiedendo la declaratoria di inammissibilità della impugnazione e, comunque, la sua reiezione. La Corte d’appello di Genova dichiarava la contumacia del Callero, disponendo inoltre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini non appellanti CarlaCosta, Vanna Maz z otti e Claudio R ustici , ed autorizza va inoltre la notifica degli appelli incidentali.

I predetti Costa, Mazzotti e Rustici erano quindi, successivamente, dichiarati contumaci. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1218 del 18/12/2020 accoglieva l’impugnazione con il seguente dispositivo: R.g. n. 5200 del 2021 Ad. 3/03/0/2025; estensore: C. Valle «In accoglimento dell'appello proposto da Gianfranco, Morassutti Ugo, Garbarino Maria Laura, Gualducci Caterina, Vistarini Attilio, Riccardi Raffaele, Del Grosso lsa, Magliano Roberto, Casini Carlo e Nardelli lngrid ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara che gli allagamenti delle parti comuni del condominio sito in Genova, Via Caffaro 4A, sono conseguenza delle modificazioni operate all'impianto fognario all'interno del civico 48R di Via Caffaro; condanna Simone Oppezzi e Shehla Azri alla corresponsione in favore degli appellanti Zanella Massimiliano, Stara Giovanna, Morriello Gianfranco, Morassutti Ugo, Garbarino Maria Laura, Gualducci Caterina, Vistarini Attilio, Riccardi Raffaele, Del Grosso lsa, Magliano Roberto, Casini Carlo e Nardelli lngrid, delle seguenti somme:

€ 14.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, quale importo equivalente al costo di rimessione in pristino, relativamente al procedimento di accertamento tecnico preventivo, € 3.917,68 per il compenso del consulente tecnico di parte, € 3.020,55 per spese legali, oltre alle somme liquidate dal Tribunale e corrisposte al consulente tecnico di ufficio. Pone le spese di ctu di primo grado, come già liquidate, definitivamente a carico degli appellati Simone Oppezzi e Shehla Azri.Condanna Simone Oppezzi e Shehla Azri alla refusione delle spese di lite in favore degli appellanti, che liquida: quanto al giudizio di primo grado in € 4835,00 per competenze, oltre spese di iscrizione a ruolo e notificazione, spese forfettizzate, IVA e CPA, e quanto al giudizio di secondo grado in € 3.777,00 per competenze, oltre spese di iscrizione a ruolo e notificazione, spese forfetizzate;

IVA e CPA . Condanna Simone Oppezzi e Shehla Azri alla refusione delle spese di lite in favore di Carrossino Giovanni che liquida quanto al giudizio di primo grado in € 4.835,00 per competenze, oltre spese forfettizzate, IVA e CPA, e quanto al giudizio di secondo grado in € 3.777,00 per competenze, oltre spese forfetizzate, IVA e CPA.Nulla per le spese di Callero Alberto, Costa Carla, Mazzotti Vanna e Rustici Claudio.» R.g. n. 5200 del 2021 Ad. 3/03/0/2025; estensore: C. Valle Avverso la detta sentenza propongono ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi,Simone Oppezzi e Shela Azri Rispondono con un unico controricorso, che contesta i motivi di pertinenza dei controcorrenti condomini C inzia Sciaccaluga vedova di Massimiliano Zanella, Giovanna S tara, Gianfranco M orriello, U go Morassutti, Maria Laura Garbarino, MaddalenaBruzzone quale erede di Caterina Gualducci, Francesca D i Pietro quale erede di Attilio Vistarini, Raffaele R iccardi, Fabrizio Viscard i quale erede di Isa Del Grosso, RobertoMagliano e C arlo C asini .

Sono rimasti intimati Alberto Callero, Vanna Mazzotti, Ingrid Nardelli, GiovanniCarrossino, Carla C osta e C laudio R ustici . Il Procuratore generale non hapresentato conclusioni. I ricorrenti e i controricorrenti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 3/03/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisone e il Collegio ha riservato il deposito del provvedimento nel termine di sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorsosono i seguenti. I) violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. per avere la Corte d’appello accolto la domanda senza che vi fosse prova di dolo o colpa in capo all’Oppezzi e alla di lui madree pur dopo che il capo di sentenza di primo grado che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. era passato in giudicato per mancata impugnazione.

II) violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2058 c.c. per avere la Corte territoriale condannato al pagamento di una somma che era necessaria per l’espletamento dei lavori di rimozione degli intoppi nella conduttura, così erroneamente individuando il contenuto dell’obbligazione risarcitoria nascente dal fatto illecito con la somma che il responsabile doveva sopportare per reintegrare il danno in forma specifica. R.g. n. 5200 del 2021 Ad. 3/03/0/2025; estensore: C. Valle III) violazione e falsa applicazione degli artt. 106 e 112 c.p.c. per mancata pronuncia sulla domanda di manlevaavanzata nei confronti del Carrossino.

IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, peravere la Corte d’appello ritenuto di condannare Azri Shehla a rifondere le spese di lite a Giovanni Carrossino, senza alcuna coerente ragione. Il primo motivoè infondato, sulla base della consulenza tecnica di ufficio, alla quale non risulta che i convenuti, poi appellati, avessero mosso contestazioni o note tecniche critiche nelle competenti fasi di merito,la Corte d’appello ha accolto la domanda di rimessione in pristino nei confronti dei proprietari dell’immobile, ossia l’Oppezziprima e la Shehla successivamente , alla quale il figlio aveva trasferito il detto bene, poiché essi, che pur erano a conoscenza dello stato del bene, suscettibile didare luogo ai dedotti fenomeni di allagamento, non avevano provveduto , nei periodi di rispettiva titolarità della situazione dominicale,a rimuovere le cause del mancato regolare deflusso delle acque.

L’azione è stata correttamente inquadrata dalla Corte territoriale nel paradigma normativo dell’art. 2043 c.c. e questa Corte (Cass. n. 2306 del 11/05/1978 Rv. 391709 - 01) ha, peraltro, già in passato , con orientamento che in questa sede si intende ribadire,affermato che la domanda di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non costituisce un elemento dal quale debba necessariamente dedursi la natura reale dell'azione proposta, potendo essa essere interpretata come richiesta di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica.

La dedotta , dai controricorrenti, preclusione da giudicato, per avere il Tribunale di Genova rigettato la domanda inquadrandola ai sensi dell’art. 2051 c.c. non ha efficacia preclusiva ai fini dell’accoglimento dell’azione nel prisma della norma generale sull’illecito extracontrattuale attes o che (Cass. n. 31330 del 10/11/2023 Rv. 669467 - 01) la detta qualificazione operata dal R.g. n. 5200 del 2021 Ad. 3/03/0/2025; estensore: C. Valle giudice di primo grado non ha condizionato l’indagine, limitandola, nei gradi di merito (secondo la richiamata pronuncia, invero, il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione, salvo i casi in cui tale qualificazione o non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, o è incompatibile con le censure formulate dall'appellante, o non ha formato oggetto di contestazione tra le parti, o quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta.).

Il secondo motivo è pure esso infondato. Lasomma al cui pagamento sono stati condannati l’Oppezzi e la Shehlada parte della Corte territoriale, così come quantificata sulla base della consulenza tecnico legale di ufficio, era quella ritenuta necessaria, per effettuare i lavori di rimessione in pristino delle condutture, che era quanto era stato chiesto ritualmente dallo Zanella e dagli altri condomini, nell’atto di citazione in primo grado, dinanzi al T ribunale di G enova , ossia di rimessione in pristino e di rimborso delle spese sostenute dai condomini, come riportato dalla sentenza impugnata, alla pag.

5. Il terzo motivo è infondato. Il vizio di omessa pronuncia , come da costante giurisprudenza di questa Corte (nel cui ambito più recente si veda Cass. n. 27551 del 23/10/2024 Rv. 672731 - 01) , ricorre allorquando il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazion e dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione R.g. n. 5200 del 2021 Ad. 3/03/0/2025; estensore:

C. Valle apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Nella specie la domanda di manleva proposta dall’Oppezzi e dalla Shehla nei confronti del Carossino e da questi estesa al Callero è stata rigettata, dai giudici dell’appello, per carenza di prova su chi avesse posto in essere i lavoro, se il precedente proprietario o altri, sulla base della stessa consulenza tecnica di ufficio, espletata in primo grado e alla quale, come già scritto, non sono stati mossi rilievi critici, cosicché il vizio dedotto con il terzo motivo di ricorso non si è concretizzato, in quanto vi è stata pronuncia esplicita di rigetto, per carenza di prova dell’addebitabilità di quanto accaduto all’opera di soggetti diversi dall’Oppezzi e dalla Shehla.

Il quarto motivo, vertentesulle spese di lite delle fasi di merito, è infondato, poichéla sentenza d’appello è conforme a diritto avendo essaposto le spese di entrambi i gradi di giudizio a carico degli unici soggetti ritenuti responsabili, e quindi soccombenti rispetto alla domanda originariamente posta in primogrado, quantomeno a titolo omissivo, ossia l’Opezzi e la Shehla , con assorbimento, con riferimento a quest’ultima, della chiesta correzione dell’errore materiale poiché la sentenza d’appello riforma del tutto quella di primo grado, con eliminazione della condanna in favore della Shehla e non avendo la Corte d’appello in alcun moto ritenuto ascrivibile la causa degli allagamenti al Carossino o al Callero, cosicché la proprietaria dell’immobile doveva ritenersi soccombente anche nei confronti del Carrossino.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16526 del 13/06/2024 Rv. 671298 – 03 ; Cass. n. 14916 del 13/07/2020 Rv. 658671 -01) il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della litedevono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso R.g. n. 5200 del 2021 Ad. 3/03/0/2025; estensore: C. Valle di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

Il ricorso è, in conclusione, infondato ed è, pertanto,rigettato. Le spese di lite di questa fase del giudizio seguono l’integrale soccombenza dei ricorrenti e, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivoin favore dei controricorrenti. Nulla per le spese nei confronti di Alberto Callero, Vanna Mazzotti, Ingrid Nardelli, Giovanni Carrossino, Carla Costa e Claudio Rustici, i qualinon hanno svolto attività difensiva. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore de i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 850,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis