Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings originated from a lower court judgment against the applicant, but the applicant remained silent regarding the proposed definition of the case. Consequently, the court ruled that the applicant's inaction constituted a formal renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: FD (SS) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28161/2022 R.G. proposto da: RRABOSHTA ARTUR, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DONDONI DAVIDE (DNDDVD72S25G388Z) -ricorrente- contro REGIONE LOMBARDIA, in persona del rappresentante legale p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato ROMA MICHELE (RMOMHL58M23G749L) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANOn.2786/2022 depositata il 29/08/2022;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 18/03/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 28161/2022 Numero sezionale 407/2025 Numero di raccolta generale 13252/2025 Data pubblicazione 19/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17/05/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 28161/2022 Numero sezionale 407/2025 Numero di raccolta generale 13252/2025 Data pubblicazione 19/05/2025