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Ordinanza — n. 13168/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13168/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13168/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11963/2022 R.G. proposto da BUONANNO LUXURY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat a in POMIGLIANO D'ARCO VIA PASSARIELLO 4, presso lo studio dell’avvocato IZZO ALESSANDRO che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STUDIO LEGALE IZZO, BUONGIORNO MASSIMILIANO; -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SNC PASQUALE BUONANNO FU PASQUALE,in persona de Curatore dr. Paolo Liguoro, elettivamente domiciliatoin ROMA VIA SAVOIA, 33, presso lo studio dell’avvocato VESCUSO GIUSEPPE rappresentato e difes o dall'avvocato SELLITTI VITTORIO; -controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO PASQUALE BUONANNO FU PASQUALE DI ADRIANA E BRUNO BUONANNO E DEI SOCI ADRIANA E BRUNO BUONANNO (N. 55/2014) SNC; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 771/2022depositata il 24/02/2022.

Regesto Legislator

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art. 2901 c.c, art. 390 c.p; Ordinanza — n. 13168/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 2234/2018, il Tribunale di Napoli rigettava le domande proposte dalla Curatela del Fallimento della società Pasquale Buonanno fu Pasquale, di Adriana e Bruno Buonanno s.n.c., nonché dei soci Adriana e Bruno Buonanno in proprio, volte a ottenere l’accertamento della simulazione e, in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’operazione di trasferimento, in via di fatto, del ramo d’azienda avente ad oggetto la vendita di abbigliamento, in favore della società Buonanno Luxury S.r.l..

Parole chiave

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revoca del fallimento revoca del trasferimento patrimoniale cessione di azienda retrocessione di beni ecclesiastici concordato nel fallimento occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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art. 2901 c.c
art. 390 c.p
Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11963/2022 R.G. proposto da BUONANNO LUXURY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat a in POMIGLIANO D'ARCO VIA PASSARIELLO 4, presso lo studio dell’avvocato IZZO ALESSANDRO che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STUDIO LEGALE IZZO, BUONGIORNO MASSIMILIANO; -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SNC PASQUALE BUONANNO FU PASQUALE,in persona de Curatore dr. Paolo Liguoro, elettivamente domiciliatoin ROMA VIA SAVOIA, 33, presso lo studio dell’avvocato VESCUSO GIUSEPPE rappresentato e difes o dall'avvocato SELLITTI VITTORIO; -controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO PASQUALE BUONANNO FU PASQUALE DI ADRIANA E BRUNO BUONANNO E DEI SOCI ADRIANA E BRUNO BUONANNO (N. 55/2014) SNC; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 771/2022depositata il 24/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 2234/2018, il Tribunale di Napoli rigettava le domande proposte dalla Curatela del Fallimento della società Pasquale Buonanno fu Pasquale, di Adriana e Bruno Buonanno s.n.c., nonché dei soci Adriana e Bruno Buonanno in proprio, volte a ottenere l’accertamento della simulazione e, in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’operazione di trasferimento, in via di fatto, del ramo d’azienda avente ad oggetto la vendita di abbigliamento, in favore della società Buonanno Luxury S.r.l..

Il Tribunale, inoltre, dichiarava inefficace il provvedimento di sequestro giudiziario emesso il 15 luglio 2016 e condannava la Curatela alla rifusione delle spese di lite. A fondamento della decisione, il giudice di primo grado riteneva insussistente la prova della conclusione di un contratto tacito di cessione d’azienda, ovvero dell’incontro di volontà tra la società cedente e la cessionaria, quale presupposto logico-giuridico necessario per poter accedere alla tutela invocata, sia sul piano della simulazione che su quello della revocatoria.

In assenza di tale presupposto, secondo il Tribunale, la Curatela avrebbe potuto agire esclusivamente in restituzione nei confronti dell’occupante privo di titolo, richiedendo la restituzione dell’azienda o l’equivalente in denaro. 2.Con sentenza n. 771/2022, depositata in data 24 febbraio 2022, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione impugnata, accoglieva il gravame proposto dalla Curatela, ritenendo provata l’avvenuta cessione di fatto del ramo d’azienda in favore della società Buonanno Luxury S.r.l.. Ritenuta fondata la domanda revocatoria proposta ai sensi dell’art.2901 c.c., la Corte dichiarava l’inefficacia, nei confronti della massa fallimentare, del trasferimento di fatto dell’azienda operato dalla società fallita in favore della cessionaria, e condannava la Buonanno Luxury S.r.l. alla restituzione dell’azienda in favore del Fallimento, ai fini del suo assoggettamento alla procedura concorsuale.

3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Buonanno Luxury S.R.L. in liquidazione propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.1.La Curatela del Fallimento della S.n.c. Pasquale Buonanno Fu Pasquale di Adriana e Bruno Buonanno resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 4. Anteriormente a ll’udienza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente società Buonanno Luxury S.R.L. in liquidazione. Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c. 5.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del Fallimento controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00 , di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del Fallimento controricorrente. Così deciso in Roma, nella Camera di consi