Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13097/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court orders correction of its own order to add lawyer's fee deduction clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13097/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court ordered a correction to a previous order regarding the deduction of litigation costs for the respondent's lawyer. The respondent argued that the original order failed to explicitly state the lawyer's fee deduction, a request previously made by the lawyer. The court ruled that such requests must be handled through material error correction procedures rather than standard appeals to ensure procedural efficiency and respect for the principle of reasonable duration of proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 287, 288, 391-bis c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: When a party requests the deduction of defense costs without an explicit ruling, the remedy is the correction of material errors under Articles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure, not ordinary appeals.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction litigation costs deduction defense lawyer fees Supreme Court order procedural efficiency reasonable duration principle civil procedure code procedimento in corso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
civ.» dopo le parole «le spese del giudizio»; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c., nonché dell’art.
Art. 391-bis c.p.c.
31109 del 4/12/2024, questa Corte – dopo aver rilevato che l’art. 391-bisc.p.c.
Art. 93 c.p.c.
−la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c.
art. 93 cod. proc. civ
Raffaele Locantore, ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «spese del giudizio di legittimità e del grado di merito» e che il dispositivo sia corretto mediante l’aggiunta dell’in- ciso «, da distrarsi in favore dell’avv.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037
Cass. Sez. U. 10/01/2011, n. 293
Cass. Sez. U. 11/04/2014, n. 8578
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002
−per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024
9438 del 27/06/2002; Cass., Sez. U., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024); p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8974/2024 R.G. proposto OPERA S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Locantore, con do- micilio digitale all’indirizzo raffaelelocantore@avvocatinapoli.legalmail.it -ricorrente - contro PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A., nella sua qualità di rappresentante di PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A., quale mandataria di RED SEA SPV S.R.L., per la correzione di errore materiale nell’ordinanza n. 7243 del 18/3/2024, emessa nel procedimento n. 23787/2022 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/3/2025 dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini; RILEVATO CHE −Opera S.r.l., per tramite del suo difensore, con istanza datata 12/4/2024, chiedeva di disporre la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 7243 del 18/3/2024, emessa nel procedimento n. 23787/2022 R.G., menzionandovi la distrazione , in suo favore, delle spese di lite, sia per il grado di merito, sia per il giudizio di legittimità; −con l ’ ordinanza interlocutoria n. 31109 del 4/12/2024, questa Corte – dopo aver rilevato che l’art. 391-bisc.p.c. prevede che «La correzione [degli errori materiali] può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo» e che, dunque, l’omessa notificazione del ricorso alla controparte (onere dell’interessato prescritto a pena di inammissibilità) poteva essere ovviata da una procedura di correzione disposta d’ufficio, in essa convertita quella ad istanza di parte– disponeva comunicarsi , a cura della Cancelleria e ad entrambe le parti, l’avvio di tale procedimento;

−a ll’esito della camera di consiglio del 26 / 3 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE −ritualmente instaurato il contraddittorio, risulta che effettivamente l’avv. Raffaele Locantore aveva chiesto, nel ricorso, la distrazione in suo favore, exart. 93 c.p.c., delle spese legali dell’intero giudizio, dichiarandosi antistatario; −come già più volte statuito da questa Corte, in caso di omessa pro- nuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rime- dio, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal proce- dimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di di- strazione qualificarsi come domanda autonoma;

−la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese –consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass.

Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578); −in conclusione, si deve disporre che la motivazione dell’ordinanza di questa Corte n. 7243, depositata il 18 marzo 2024, sia emendata con l’ag- giunta della frase «, da distrarsi in favore dell’avv. Raffaele Locantore, ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «spese del giudizio di legittimità e del grado di merito» e che il dispositivo sia corretto mediante l’aggiunta dell’in- ciso «, da distrarsi in favore dell’avv. Raffaele Locantore, ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «le spese del giudizio»;

−per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002; Cass., Sez. U., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024); p. q. m. la Corte dispone che la motivazione dell’ordinanza di questa Corte n. 7243, depositata il 18 marzo 2024, sia corretta mediante l’aggiunta della frase «, da distrarsi in favore dell’avv. Raffaele Locantore, ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «spese del giudizio di legittimità e del grado di merito»; che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 7243, depositata il 18 marzo 2024, sia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «, da distrarsi in favore dell’avv.

Raffaele Locantore, exart. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «le spese del giudizio»; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c., nonché dell’art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c. Così deciso in Roma, nel