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Ordinanza Interlocutoria — n. 13093/2025 — snciv Generato dall'IA

Appeal against liquidated company dismissed; notification to successors required under Art. 291 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13093/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Airone S.r.l. against the lower court's rejection of the appeal. Although the appellant company had been dissolved and removed from the business register, the court held that its liquidator, Domenico Aversa, acted as a particular successor, while the shareholders constituted universal successors under mandatory succession rules. Consequently, the appeal was declared inadmissible because it was not properly notified to the shareholders, who must be heard first under Article 291 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 2470, para. 1, lett. a) c.c.: The appeal against a dissolved company must be notified to its universal successors (shareholders) as mandatory successors; failure to do so renders the appeal inadmissible until the contradiction is integrated.

Parole chiave

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succession universal dissolved company notification appeal shareholders successors Art. 291 c.p.c. difetto di legittimazione dell'associazione annullamento della dichiarazione di fallimento opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
330, commi primo e terzo, c.p.c., può essere riconosciuto come appartenente alla cate- goria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass.
Art. 2470, para. 1, lett. a) c.c.
d.lgs. n. 6 del 2003
art. 291 c.p
330, commi primo e terzo, c.p.c., può essere riconosciuto come appartenente alla cate- goria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323-01
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13652/2023R.G. proposto da L’AIRONE S.R.L., rappresentatae difesadall ’ avv. Francesco Naticchioni (c.f. NTCFNC34L07F935P), con domicilio digitale ex lege - ricorrent e - contro DOMENICO AVERSA, rappresentato e difeso dall’avv. Domenicantonio Cavallaro (C.F. CVLDNC52A02D303P), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro ALLU.FER S.R.L. DONEXT S.P.A. (già ITALFONDIARIO S.P.A.) CONDOMINIO DI VIA FILIPPO CORRIDONI N. 27 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA (ATER) AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE ERNO ROSSI -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 8316 del 21/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/3/2025 dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini; lettele memori e dell e part i ; RILEVATO CHE −nell ’ esecuzione immobiliare promossa da Airone S.r.l. nei confronti di Erno Rossi, la Allu.Fer S.r.l. proponeva opposizione exart. 619 c.p.c.; −sospesa l’ esecuzione, la Allu.Fer instaurava il giudizio di merito dell’opposizione, alla quale resisteva la Airone S.r.l.; −la causa si svolgeva anche nei confronti di Italfondiario S.p.A., Condominio di via Filippo Corridoni n. 27, Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma (ATER), Agenzia delle Entrate - Riscossione, Erno Rossi, rimasti contumaci;

−il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4812 del 28/3/2022, accoglieva l’opposizione; −la soccombente Airone S.r.l. proponeva appello, notificando l’impugnazione alla Allu.Fer presso il difensore che aveva assistito e rappresentato la società nel primo grado, ad Italfondiario S.p.A. (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, al Condominio di via Filippo Corridoni n. 27 (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, ad Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma -ATER (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, ad Agenzia delle Entrate –Riscossione al suo indirizzo p.e.c., a Erno Rossi a mezzo del servizio postale;

−si costituiva Domenico Aversa, nella qualità di «assuntore dei debiti e crediti della Allu.Fer S.r.l.»; −la Corte d ’ appello di Roma, con la sentenza n. 8316 del 21/12/2022, dichiarava inammissibile l’impugnazione con la seguente motivazione: «... la società Allu.fer s.r.l. in liquidazione - unico soggetto nei cui confronti viene proposto l’appello - è stata cancellata dal Registro delle Imprese nel corso del procedimento di primo grado; ... la circostanza della cancellazione della società dal Registro delle Imprese è fatto pacifico tra le parti tanto che la stessa società appellante ne fa menzione nell’atto di impugnazione; ... l’impugnazione è rivolta esclusivamente nei confronti della società Allu.fer, benché la stessa sia estinta;

… in effetti, secondo la Suprema Corte la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, di talché, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo. Ne consegue, sul piano processuale, che, qualora esso non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando il farlo constare non sarebbe più stato possibile, l ’ impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (Cassazione civile sez. trib., 02/03/2021, n. 5605);

… pertanto, l’appello è inammissibile»; −avverso la predetta sentenza la Airone S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; −l ’ atto d ’ impugnazione veniva notificato a Allu.Fer S.r.l. in liquidazione, presso lo studio del difensore che l’aveva assistita nel primo grado dell’opposizione (avv. Domenicantonio Cavallaro), e a Domenico Aversa, «quale assuntore di tutti i crediti e debiti della s.r.l. Allu.Fer in liquidazione, cancellata dal Registro delle Imprese il 30/1/18, nel suo domicilio eletto per il giudizio di appello … presso l’avv.

Domenicantonio Cavallaro», nonché, presso le rispettive sedi/residenze, a Donext S.p.A. (già Italfondiario S.p.A.), Condominio di via Filippo Corridoni n. 27, Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma (ATER), Agenzia delle Entrate -Riscossione ed Erno Rossi; −resisteva con controricorso il solo Domenico Aversa, dichiarando la propria «qualità di assuntore dei debiti e crediti della Allu.Fer S.r.l. in liquidazione cancellata dal Registro delle imprese»; −le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 c.p.c. ;

−a ll’esito della camera di consiglio del 26 / 3 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE −il contraddittorio nel giudizio di legittimità non è stato correttamente instaurato; −la società Allu.Fer – colpita da evento interruttivo in primo grado (estinzione per cancellazione dal registro delle imprese) –è rimasta contu- mace nel grado d’appello; −secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica del ricorso per cas- sazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l’atto, pur se viziato, poiché eseguita al di fuori delle previsioni dell’art. 330, commi primo e terzo, c.p.c., può essere riconosciuto come appartenente alla cate- goria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass.

Sez. U., 29/04/2008, n. 10817, Rv. 603086-01; analogamente, nel rito tributa- rio, Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11485, Rv. 648022-02); −c ontrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente Domenico Aversa, la predetta notificazione è affetta da nullità (v. Cass. Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, Rv. 640603-01) e, oltre che sanabile a norma dell’art. 291 c.p.c., può essere sanata anche per raggiungimento dello scopo exart. 156 c.p.c.; −l a ricorrente Airone S.r.l., non potendosi avvalere del domicilio eletto in primo grado per la notificazione dell’impugnazione, avrebbe dovuto ese- guire la notifica presso la sede della Allu.Fer S.r.l., quale risultante dal re- gistro delle imprese, la cui consultazione avrebbe fatto emergere l’estin- zione della società destinataria (sin dal 2018) e determinato, così, l’insor- genza dell’obbligo di notificare l’atto introduttivo del giudizio di legittimità ai suoi successori −al riguardo, è pacifico, in giurisprudenza, che l ’ estinzione della società dà luogo ad un fenomeno successorio; autorevolmente, Cass.

Sez. U, sen- tenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323-01: «Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della so- cietà, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico fa- cente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tiposuccesso- rio, in virtù del quale:

a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferi- sce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si tra- sferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclu- sione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo»;

−secondo la giurisprudenza sono successori della società estinta i soci, i quali subentrano all’ente per effetto di una successione assimilabile a quella universale; −perciò, non assume rilievo che nel verbale dell’assemblea dei soci di Allu.Fer S.r.l., svoltasi in data 5/1/2018 al fine di esaminare il bilancio finale di liquidazione, si trovi scritto: «si rileva che l’annullamento dell’attivo e del passivo è dovuto all’assunzione di tutti i debiti e di tutti i crediti da parte del … liquidatore Domenico Aversa. Apertasi la discussione, dopo aver letto i documenti i soci all’unanimità approvano espressamente e senza riserve il bilancio finale di liquidazione e la relazione ad esso allegata, … autorizzando il liquidatore a richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.»; infatti, Domenico Aversa, in qualità di assuntore dei debiti e dei crediti della società, assume le vesti di successore a titolo particolare della Allu.Fer, senza che ciò incida sulla “successione universale”dei soci, rego- lata da norme che vanno qualificate indisponibili dalle parti;

−l ’ impugnazion e della società ricorrente non è stat a notificat a a i soci della estinta Allu.Fer, sicché, ai sensi dell’art. 291c.p.c., nei loro confronti deve preliminarmente disporsi –impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito –l’integrazione del contraddittorio, entro il termine perentorio indicato in dispositivo ed impregiudicati gli oneri di tempestiva produzione della prova dell’ottemperanza al relativo ordine; p. q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione nei confronti della Allu.Fer S.r.l., società estinta, in persona dei soci entro il termine