Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, OSA Operatori Sociosanitari Associati, challenged a Brindisi Tribunal judgment regarding a dispute with Azienda Sanitaria Locale di Brindisi but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days after the proposal for case termination results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.727/2023 R.G. proposto da : OSA OPERATORI SOCIOSANITARI ASSOCIATI SOC. COOP . ONLUS, elettivamente domiciliata in ROMA alla VIA G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato DI PORTO ANDREA (DPRNDR50M02G702B) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOIODICE ISABELLA (LDCSLL67B47L328X), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, elettivamente domiciliata in ROMA alla Via Aurelia 353 presso e nello studio dell’Avv. Barbara Cataldi, rappresentata e difes a dagli avvocati PICCINNI PIERANDREA (PCCPND76S23D862V), FRIOLO MAURIZIO NUNZIO CESARE (FRLMZN64H09F152Y), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE DI BRINDISI n.775/2022 depositata il 20/05/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 15/0