Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, DMD SOLOFRA SPA, did not act on the court's proposal for judgment definition, while the respondent, ITALMONDO SPA, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days following the proposal for judgment definition results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 934/2025 R.G. proposto da: DMD SOLOFRA SPA, elettivamente domiciliato in AVELLINO CORSO EUROPA 44 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GRAMMATICO ALFREDO (GRMLRD51A07A509I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROTONDI PAOLO (RTNPLA79M25A489H) -ricorrente- contro ITALMONDO SPA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA AURELIO SAFFI 29, presso lo studio dell’avvocato FOCHESATO ENEA (FCHNEE73T13F205T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2556/2024 depositata il 10/6/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 934/2025 Numero sezionale 404/2025 Numero di raccolta generale 13084/2025 Data pubblicazione 16/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente ITALMONDO SPA, seguono la soccombenza;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente ITALMONDO SPA. Roma, il 14/5/2025 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 934/2025 Numero sezionale 404/2025 Numero di raccolta generale 13084/2025 Data pubblicazione 16/05/2025