Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, a bank, sued the municipality of Bondeno, but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the losing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: An appeal to the Supreme Court is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 596/2025 R.G. proposto da: BANCA SISTEMA SPA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA LARGA 13 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FIORUCCI LUCIANO (FRCLCN52P20F205E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI BONDENO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA - DOM. DIGITALE VIA DEI MILLE, 5, presso lo studio dell’avvocato AQUILI MONIA (QLAMNO72A68A944N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BELLOI SIMONA (BLLSMN73R64A944L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1880/2024 depositata il 08/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 596/2025 Numero sezionale 403/2025 Numero di raccolta generale 13082/2025 Data pubblicazione 16/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente COMUNE DI BONDENO, seguono la soccombenza;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore del controricorrente COMUNE DI BONDENO. Roma, il 14/5/2025 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 596/2025 Numero sezionale 403/2025 Numero di raccolta generale 13082/2025 Data pubblicazione 16/05/2025