Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Arcolini Doretta, had not responded to the proposal sent by the court, while the respondent, Vodafone Italia SpA, argued for dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to appeal, resulting in the termination of the proceedings and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a cassation proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25617/2024 R.G. proposto da: ARCOLINI DORETTA, elettivamente domiciliato in FOGGIA VIA G. DE PETRA, 1 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LIOIA FRANCESCO PAOLO (LIOFNC75M22H926M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VODAFONE ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA N. 128, presso lo studio dell’avvocato LIMATOLA ALESSANDRO (LMTLSN70D20F839L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLUCCI EGIDIO (PLCGDE68L22F839O) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE IVREA n.671/2024 depositata il 30/5/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 25617/2024 Numero sezionale 402/2025 Numero di raccolta generale 13078/2025 Data pubblicazione 16/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente VODAFONE ITALIA SPA, seguono la soccombenza;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente VODAFONE ITALIA SPA. Roma, il 14/5/2025 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 25617/2024 Numero sezionale 402/2025 Numero di raccolta generale 13078/2025 Data pubblicazione 16/05/2025