Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Intesa San Paolo, did not request a decision on the settlement offer, while the respondent, Della Camera, argued for dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25626/2024 R.G. proposto da : INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliato in BRESCIA PIAZZA DELLA LOGGIA 5 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato AZZINI AUGUSTO (ZZNGST72A31D284X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZAGLIO ANDREA (ZGLNDR66H09B157W) -ricorrente- contro DELLA CAMERA BENEDETTO, elettivamente domiciliato in Benevento Via Filippo Raguzzini, n. 10, presso lo studio dell’avvocato CAMPESE UGO (CMPGUO58L29A783G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.934/2024 depositata il 02/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M La Corte chiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore del controricorrente DELLA CAMERA BENEDETTO, con distrazione in favore del difensore , dichiaratosi antistatario.