Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the mandatory forty-day period. The appellant, Pasquale Adilardi, had not requested a decision on the settlement offer submitted by the lower court, while the opposing party, Luigia Tonolli, argued for dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3575/2023 R.G. proposto da : ADILARDI PASQUALE, elettivamente domiciliato in VERONA PIAZZA BRA, presso lo studio dell’avvocato MANCINI ROBERTO (MNCRRT57E17L781H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TONOLLI LUIGIA, elettivamente domiciliato in BOLZANO VIA L. DA VINCI, 20, presso lo studio dell’avvocato BERTI IVANO (BRTVNI59H05A952H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato REITERER KARL (RTRKRL60L16F132I) -controricorrente- nonchè contro ROVEGGIA SARA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2572/2022 depositata il 01/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente LUIGIA TONOLLI, seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 2. 4 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente LUIGIA TONOL