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Ordinanza — n. 13007/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13007/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13007/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22740/2022 R.G. proposto da LANGONE WALTER, rappresentato e difeso d a ll’avvocato UTZERI EVA (TZRVEA62A56H501F) -ricorrente- contro LANGONE GIOVANNA, rappresentata e difes a dall'avvocato CARRANO RAFFAELE (CRRRFL59S11H703H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 785/2022 depositata il 17/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevatoche Giovanna Langone conveniva in giudizio il fratello Walter Langone proponendo domanda ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., per la revocatoria di un atto di destinazione ex art. 2645 - ter , cod. civ., dell’aprile del 2016, in favore della madre Carmela Sessa ; l’attricededuceva in particolare che: - aveva ceduto al socio , nonché fratello convenuto, le proprie quote di partecipazione alla società in nome collettivo Farmacia Langone s.n.c. dei Dottori Walter e Giovanna Langone; - il prezzo della cessione doveva essere corrisposto da Walter Langone mediante il trasferimento di quote di proprietà immobiliari e in tre versamenti in danaro; - il suddetto atto pubblico di cessione quote faceva menzione, limitatamente a un determinato importo, di un pagamento dilazionato in rate mensili, mentre le parti avevano concordato, con parallela scrittura privata sottoscritta lo stesso giorno che, in caso di erogazione del mutuo da parte di Farbanca, s.p.a., alla Farmacia di cui Walter Langone era divenuto unico socio, il pagamento di euro 330.000,00, ossia dell’ultima tranche, sarebbe stato corrisposto in cinque eguali rate mensili dall’ottenimento del prestito bancario; - nonostante le richieste formalmente avanzate, Walter Langone non aveva adempiutoal pagamento; - l’atto attinto da revocatoria era stato preceduto da altro atto di destinazione ex art. 2645 - ter , cod. civ., del 2014, stipulato in data anteriore alla cessione quote, a favore e per i bisogni dei genitori delle parti, Carmela Sessa e Francesco Langone, avente ad oggetto un immobile di esclusiva proprietà di Walter Langone; - Walter Langone, in qualità di socio e legale rappresentante della Farmacia aveva ottenuto a sua volta l’emissione di decreto ingiuntivo in danno di Giovanna Langone per l’importo di euro quasi 500 mila euro adducendo, “fraudolentemente” secondo Giovanna Langone, prelievi indebiti effettuati da quest’ultima allorché socia della Farmacia; - il precedente vincolo di destinazione del 2014 era stato revocato da Walter Langone nel gennaio 2016, al fine di consentire a Farbanca di iscrivere ipoteca, quale terzo datore, a garanzia del detto mutuo concesso alla Farmacia; - di séguito, Walter Langone aveva stipulato l’atto di destinazione oggetto di domanda di revoca in favore della madre nelle more divenuta vedova, con conseguente lesione della garanzia patrimoniale a valere sul credito insoluto della deducente;

Regesto Legislator

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art. 2901 cod. civ; Ordinanza — n. 13007/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da LANGONE WALTER, rappresentato e difeso d a ll’avvocato UTZERI EVA (TZRVEA62A56H501F) -ricorrente- contro LANGONE GIOVANNA, rappresentata e difes a dall'avvocato CARRANO RAFFAELE (CRRRFL59S11H703H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 785/2022 depositata il 17/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevatoche Giovanna Langone conveniva in giudizio il fratello Walter Langone proponendo domanda ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., per la revocatoria di un atto di destinazione ex art. 2645 - ter , cod. civ., dell’aprile del 2016, in favore della madre Carmela Sessa ; l’attricededuceva in particolare che: - aveva ceduto al socio , nonché fratello convenuto, le proprie quote di partecipazione alla società in nome collettivo Farmacia Langone s.n.c. dei Dottori Walter e Giovanna Langone; - il prezzo della cessione doveva essere corrisposto da Walter Langone mediante il trasferimento di quote di proprietà immobiliari e in tre versamenti in danaro; - il suddetto atto pubblico di cessione quote faceva menzione, limitatamente a un determinato importo, di un pagamento dilazionato in rate mensili, mentre le parti avevano concordato, con parallela scrittura privata sottoscritta lo stesso giorno che, in caso di erogazione del mutuo da parte di Farbanca, s.p.a., alla Farmacia di cui Walter Langone era divenuto unico socio, il pagamento di euro 330.000,00, ossia dell’ultima tranche, sarebbe stato corrisposto in cinque eguali rate mensili dall’ottenimento del prestito bancario; - nonostante le richieste formalmente avanzate, Walter Langone non aveva adempiutoal pagamento; - l’atto attinto da revocatoria era stato preceduto da altro atto di destinazione ex art. 2645 - ter , cod. civ., del 2014, stipulato in data anteriore alla cessione quote, a favore e per i bisogni dei genitori delle parti, Carmela Sessa e Francesco Langone, avente ad oggetto un immobile di esclusiva proprietà di Walter Langone; - Walter Langone, in qualità di socio e legale rappresentante della Farmacia aveva ottenuto a sua volta l’emissione di decreto ingiuntivo in danno di Giovanna Langone per l’importo di euro quasi 500 mila euro adducendo, “fraudolentemente” secondo Giovanna Langone, prelievi indebiti effettuati da quest’ultima allorché socia della Farmacia; - il precedente vincolo di destinazione del 2014 era stato revocato da Walter Langone nel gennaio 2016, al fine di consentire a Farbanca di iscrivere ipoteca, quale terzo datore, a garanzia del detto mutuo concesso alla Farmacia; - di séguito, Walter Langone aveva stipulato l’atto di destinazione oggetto di domanda di revoca in favore della madre nelle more divenuta vedova, con conseguente lesione della garanzia patrimoniale a valere sul credito insoluto della deducente;

Parole chiave

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garanzia in caso di evizione petizione d'eredità revoca del trasferimento patrimoniale contestazione della realizzazione restituzione di fondo legato di cosa altrui

Disposizioni normative citate

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art. 2901 cod. civ
Rilevatoche Giovanna Langone conveniva in giudizio il fratello Walter Langone proponendo domanda ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., per la revocatoria di un atto di destinazione ex art.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22740/2022 R.G. proposto da LANGONE WALTER, rappresentato e difeso d a ll’avvocato UTZERI EVA (TZRVEA62A56H501F) -ricorrente- contro LANGONE GIOVANNA, rappresentata e difes a dall'avvocato CARRANO RAFFAELE (CRRRFL59S11H703H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 785/2022 depositata il 17/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevatoche Giovanna Langone conveniva in giudizio il fratello Walter Langone proponendo domanda ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., per la revocatoria di un atto di destinazione ex art. 2645 - ter , cod. civ., dell’aprile del 2016, in favore della madre Carmela Sessa ; l’attricededuceva in particolare che: - aveva ceduto al socio , nonché fratello convenuto, le proprie quote di partecipazione alla società in nome collettivo Farmacia Langone s.n.c. dei Dottori Walter e Giovanna Langone; - il prezzo della cessione doveva essere corrisposto da Walter Langone mediante il trasferimento di quote di proprietà immobiliari e in tre versamenti in danaro; - il suddetto atto pubblico di cessione quote faceva menzione, limitatamente a un determinato importo, di un pagamento dilazionato in rate mensili, mentre le parti avevano concordato, con parallela scrittura privata sottoscritta lo stesso giorno che, in caso di erogazione del mutuo da parte di Farbanca, s.p.a., alla Farmacia di cui Walter Langone era divenuto unico socio, il pagamento di euro 330.000,00, ossia dell’ultima tranche, sarebbe stato corrisposto in cinque eguali rate mensili dall’ottenimento del prestito bancario; - nonostante le richieste formalmente avanzate, Walter Langone non aveva adempiutoal pagamento; - l’atto attinto da revocatoria era stato preceduto da altro atto di destinazione ex art. 2645 - ter , cod. civ., del 2014, stipulato in data anteriore alla cessione quote, a favore e per i bisogni dei genitori delle parti, Carmela Sessa e Francesco Langone, avente ad oggetto un immobile di esclusiva proprietà di Walter Langone; - Walter Langone, in qualità di socio e legale rappresentante della Farmacia aveva ottenuto a sua volta l’emissione di decreto ingiuntivo in danno di Giovanna Langone per l’importo di euro quasi 500 mila euro adducendo, “fraudolentemente” secondo Giovanna Langone, prelievi indebiti effettuati da quest’ultima allorché socia della Farmacia; - il precedente vincolo di destinazione del 2014 era stato revocato da Walter Langone nel gennaio 2016, al fine di consentire a Farbanca di iscrivere ipoteca, quale terzo datore, a garanzia del detto mutuo concesso alla Farmacia; - di séguito, Walter Langone aveva stipulato l’atto di destinazione oggetto di domanda di revoca in favore della madre nelle more divenuta vedova, con conseguente lesione della garanzia patrimoniale a valere sul credito insoluto della deducente;

Walter Langone si costituiva controdeducendo in particolare che: - la sorella aveva opposto il decreto ingiuntivo da lui ottenuto nei suoi confronti avvalendosi di un documento falso, disconosciuto e accertato tale da una depositata perizia officiosa grafologica; - parimenti la sorella aveva ottenuto un sequestro conservativo sulla base del medesimo documento, prima che fosse stato reso oggetto della consulenza tecnica giudiziale, e tale misura cautelare assicurava piena capienza rispetto al credito sotteso alla domanda pauliana; - inoltre, l’atto di destinazione revocando costituiva adempimento di una obbligazione gravante sulla stessa sorella, nonché sul terzo fratello, in favore della madre; il Tribunale accoglieva la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in specie: - sebbene l’atto oggetto di domanda fosse stato revocato dal convenuto, non poteva dirsi cessata la materia del contendere, posta l’eventualità di vincoli pregiudizievoli nelle more iscritti o trascritti sugli immobili oggetto dell’atto revocato, fermo restando che la creditrice beneficiaria, come nell’ipotesi, della concessione di un sequestro conservativo su un bene immobile conservava, altresì, l'interesse ad agire con azione revocatoria per l’ulteriore eventualità che il medesimo bene venisse in séguito alienato dal debitore ad un terzo, atteso che tale azione consentivadi ottenere una tutela non equivalente e più ampia rispetto a quella assicurata dal sequestro, avendo ad oggetto l’intero immobile, senza soffrire dei limiti derivanti dall’importo fino a concorrenza del quale erastata autorizzata la misura cautelare, senza il concorso con altri ceditori e senza esserecondizionata dagli esiti del giudizio di merito sulla sussistenza del diritto cautelato; - l’appellante, e attore in seconde cure, non aveva poi riprodotto in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, con i documenti ivi depositati, con la conseguente inutilizzabilità degli stessi; - sussistevano infine i presupposti di merito per l’accoglimento della domanda pauliana,bastando anche un credito eventuale e una diminuzione quantitativa o qualitativa del patrimonio aggredibile, laddove, nella fattispecie, l’atto era da considerare a titolo gratuito ed era successivo all’insorgere del credito da tutelare, con conseguente sufficienza della mera conoscenza del pregiudizio ragionevolmente indotto; avverso questa decisione ricorre sulla base di un motivo unico Walter Langone; resiste con controricorso Giovanna Langone; le parti hanno depositato memorie.

Rilevato che con il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 342, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., poiché la Corte territoriale avrebbe errato mancando di considerare che il fascicolo di prime cure era interamente telematico, con conseguente apprensione integrale in seconde cure senza bisogno di apposita riproduzione, e operatività del principio di immanenza delle prove acquisite. Consideratoche il motivo di ricorso è infondato; le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 16 febbraio 2023, n. 4835, hanno di recente chiarito, per quanto viene qui in rilievo, che: a)in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo -comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione; b)il giudice d'appello può anzi porre a fondamento della propria decisione anche il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte, apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se necessario, ha il potere e dovere diordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado, nel caso in cui la parte stessa ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni; ne consegue che l’acquisizione telematica degli atti già prodotti esime la parte dell’ulteriore produzione in seconde cure, e il giudice non può per ciò solo dichiararne l’inutilizzabilità; per le medesime ragioni sub b), per converso, la parte che deduca il suddetto vizio in sede di critica vincolata di legittimità, deve spiegare specificatamente le ragioni per cui i singoli documenti sarebbero stati potenzialmente decisivi in suo favore; il motivo, quale formulato, non contiene tale dirimente parte deduttiva, e come tale deve disattendersi; le spese possono compensarsi in ragione dei profili di sopravvenuto consolidamento nomofilattico appena evidenziati.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente uff