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Ordinanza — n. 12941/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal rejecting lawyer's claim that a legal entity cannot appoint another entity as its litigation representative.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12941/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Luigi Scialdoni's appeal against a lower court ruling that upheld E-Distribuzione S.p.A.'s right to recover litigation costs. Scialdoni argued that Officine CST S.p.A., acting as the general procurator, lacked standing to represent the client because a legal entity cannot appoint another legal entity as its representative. The court rejected this, finding that the lower courts correctly identified the valid power of attorney and that legal entities possess full capacity to represent one another without restriction.

Regesto Legislator

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Art. 75 c.p.c.; Art. 1182 c.c.: Legal entities possess full subjective capacity and may validly confer litigation representation powers upon other legal entities, rendering the appellant's claim of invalidity due to the nature of the parties unfounded.

Parole chiave

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legal entity representation power of attorney validity litigation standing corporate agency Cassation procedure condono delle spese procedurali restituzione e risarcimento recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 75 c.p.c.
Art. 1182, comma 3, c.c.
si costituiva in giudizio, contestando le eccezioni avversarie e insistendo per il rigetto dell’opposizione, evidenziando la corretta individuazione del foro competente ai sensi dell’art. 1182, comma 3, c.c. e dell’art.
Art. 20 c.p.c.
e dell’art. 20 c.p.c., nonché l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, dovendosi far decorrere il termine dalla data delle sentenze di appello, pronunciate tra il 2010 e il 2014.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 93 c.p
L’importo era stato corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione di provvedimenti di distrazione ex art. 93 c.p.c., pronunciati nell’ambito di giudizi nei quali Enel Distribuzione S.p.A.
art. 20 c.p
e dell’art. 20 c.p.c., nonché l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, dovendosi far decorrere il termine dalla data delle sentenze di appello, pronunciate tra il 2010 e il 2014.
art. 77 c.p
Osserva che la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 77 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., Sez. lav., Ord., 29 agosto 2024, n. 23318
29872; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 29 agosto 2024, n. 23318; Cass.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 22 dicembre 2023, n. 35927
23318; Cass. civ., Sez. I, Ord., 22 dicembre 2023, n. 35927;
Cass. civ., Sez. III, Ord., 1° dicembre 2023, n. 33552
Cass. civ., Sez. III, Ord., 1° dicembre 2023, n. 33552; principio enunciato da Cass.
Cass. civ., SS.UU., 16 novembre 2009, n. 24179
33552; principio enunciato da Cass. civ., SS.UU., 16 novembre 2009, n. 24179).
Cass. civ., SS.UU., 7 aprile 2014, n. 8053
Cass. civ., SS.UU., 7 aprile 2014, n. 8053; nelle successive pronunce, più di recente, Cass.
Cass. civ. Sez. V, Ord., 9 ottobre 2024, n. 26349
8053; nelle successive pronunce, più di recente, Cass. civ. Sez. V, Ord., 9 ottobre 2024, n. 26349; Cass.
Cass. civ., Sez. V, Ord., 20 settembre 2024, n. 25319
26349; Cass. civ., Sez. V, Ord., 20 settembre 2024, n. 25319; Cass.
Cass. civ. Sez. III, Ord., 16 settembre 2024, n. 24760
25319; Cass. civ. Sez. III, Ord., 16 settembre 2024, n. 24760).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4665/2021 R.G. proposto da SCIALDONI LUIGI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, da se stesso rappresentato e difeso; -ricorrente- contro E-DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato,elettivamente domiciliat a in Roma via O vidio 26, presso lo studio dell’avvocato MANCINI GIANLUCA (MNCGLC62T30L781P), che larappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 572/2021,depositata il 22/01/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA .

FATTI DI CAUSA 1.E-Distribuzione S.p.A. (già Enel Distribuzione S.p.A.), in persona del suo procuratore generale Officine CST S.p.A., proponeva ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo la condanna dell’Avv. Luigi Scialdoni alla restituzione della somma di € 28.006,89, oltre accessori e spese. L’importo era stato corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione di provvedimenti di distrazione ex art. 93 c.p.c., pronunciati nell’ambito di giudizi nei quali Enel Distribuzione S.p.A. era stata condannata al risarcimento danni per interruzione del servizio elettrico in occasione del blackout del settembre 2003.

A seguito dell’accoglimento degli appelli proposti dalla società e della conseguente riforma delle sentenze di primo grado, era sorto il diritto alla restituzione delle somme versate. Con Decreto Ingiuntivo n. 26570/2016, il Tribunale di Roma ingiungeva all’Avv. Scialdoni il pagamento della somma suddetta. Quest’ultimo proponeva opposizione, eccependo l’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e deducendo l’intervenuta prescrizione del credito. E-Distribuzione S.p.A. si costituiva in giudizio, contestando le eccezioni avversarie e insistendo per il rigetto dell’opposizione, evidenziando la corretta individuazione del foro competente ai sensi dell’art. 1182, comma 3, c.c. e dell’art. 20 c.p.c., nonché l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, dovendosi far decorrere il termine dalla data delle sentenze di appello, pronunciate tra il 2010 e il 2014.

L’Avv. Luigi Scialdoni proponeva appello eccependo la carenza di legittimazione processuale di Officine CST S.p.A., sostenendo che, in quanto persona giuridica, non potesse rivestire il ruolo di procuratore di un’altra persona giuridica. Secondo l’appellante, tale vizio inficiava la validità ed efficacia delle procure alle liti rilasciate ai difensori di E-Distribuzione S.p.A. E-Distribuzione S.p.A. si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell’azione di Officine CST S.p.A., la quale aveva agito in forza di procura generale notarile rilasciata il 19 novembre 2015 da Enel Distribuzione S.p.A.

La procura conferiva a Officine CST ampi poteri sostanziali e processuali per il recupero dei crediti, inclusa la facoltà di nominare avvocati e procuratori, promuovere azioni esecutive e rilasciare quietanze. Inoltre, agli atti risultava una visura camerale attestante i poteri dell’amministratore delegato di Enel di nominare procuratori generali e speciali.

2. Con sentenza n. 572/2021, la Corte d’Appello rigettava il gravame e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado, quantificate in € 9.515,00, oltre IVA, CPA e spese generali.

3. Propone ricorso in cassazione Luigi Scialdoni sulla base di tre motivi. 3.1.E-Distribuzione s.p.a. resiste con controricorso. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo, l’avv. Scialdoni lamenta “l’inesistenza della costituzione in giudizio di E-Distribuzione S.p.a.”, per violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 77, 2209, 2203, 2204 e 2094 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Osserva che la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 77 c.p.c. e con gli artt. 2209, 2203 e 2204 c.c., in quanto “i Procuratori Generali e gli institori delle società di capitali sono per legge persone fisiche legate ad un rapporto di dipendenza con le società di capitali” (cfr. p. 12, ricorso). 4.2.

Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 1387, 1388, 1400, 1703 e 1704 c.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.). Sostiene che: (i) la procura conferita da E-Distribuzione a Officine CST, sebbene apparentemente redatta nel rispetto dei canoni di legge, in realtà sarebbe nulla, per essere stata “conferita da una società di capitali ad altra società di capitali” (cfr. p. 23, ricorso); (ii) “il potere rappresentativo processuale e la conseguente facoltà di nominare difensori e conferire una procura alle liti possono essere riconosciuti solo da chi è investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale”.

Il che, sarebbe mancato nel caso in esame, con conseguente inesistenza della procura e della costituzione di Officine CST, per aver agito come mandataria di E- Distribuzione (cfr. pp. 27-28, ricorso). 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, l’avv. Scialdoni si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 83 c.p.c., deducendo la “nullità della procura rilasciata ad Officine CST S.p.a. ai suoi due procuratori costituiti in giudizio” (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.). La Corte romana, con la decisione impugnata, avrebbe violato tali norme, per cui “l’attività processuale compiuta da avvocati che sono stati nominati direttamente dal legale rappresentante di E- Distribuzione S.p.A. o dai suoi procuratori speciali o generali, è illecita, nulla ed inesistente” (cfr. p. 30, ricorso).

5. I motivi di ricorso, strettamente connessi tra loro, inerendo la medesima questione giuridica sebbene sotto profili diversi, possono essere unitamente delibati e sono infondati. Infatti, in tema di rappresentanza processuale, le Sezioni Unite hanno chiarito che “il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante”.

E, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, il controllo sul difetto o meno dei poteri “può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo” (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. III, Ord., 20 novembre 2024, n. 29872; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 29 agosto 2024, n. 23318; Cass. civ., Sez. I, Ord., 22 dicembre 2023, n. 35927;

Cass. civ., Sez. III, Ord., 1° dicembre 2023, n. 33552; principio enunciato da Cass. civ., SS.UU., 16 novembre 2009, n. 24179). Sul punto, l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale (e, prima, dal Tribunale) sulla ricorrenza di tali poteri in capo a E- Distribuzione e poi a Officine CST può dirsi immune da vizi, dal momento che, in motivazione, ha spiegato le ragioni della sua decisione, chiarendo che, dall’analisi del contenuto della procura, risultavano, in capo alla prima, i poteri di rappresentanza processuale e sostanziale rispetto al rapporto dedotto in giudizio, costituito dalle richieste risarcitorie per il blackout del settembre 2003.

Per cui, E-Distribuzione ha regolarmente conferito tali poteri a Officine CST, investendola della rappresentanza sostanziale e di ogni connessa facoltà anche quanto a legitimatio ad processum, non sussistendo per le persone giuridiche, anche ai sensi dell’art.75 c.p.c., alcuna limitazione nella loro attribuzione. Sulla scorta di ciò, il giudice del gravame, facendo corretta applicazione dei ricordati principi più volte enunciati da questa Corte, ha quindi ritenuto validamente conferita la procura alle liti de qua (cfr. pp. 3-4 sentenza impugnata n. 572/2021).

Pertanto, questo collegio, nell’esercizio del potere a lui assegnato in ordine alle verifiche sulla procura connesse e limitatamente ai caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità, rileva che, sebbene il ricorrente non abbia depositato in apposito fascicoletto copia di tale procura, in ogni caso, dalla sua trascrizione nel corpo del ricorso (v. pp. 7-9), non può che confermarsi la conclusione a cui sono giunti i giudici di merito, la cui analisi – come del resto quella del Tribunale – è stata ineccepibile, trasfondendosi in una motivazione congrua, logica e coerente, del tutto rispettosa del principio del c.d. minimo costituzionale (cfr. pp. 8-12, sentenza impugnata n. 1499/2021; v.

Cass. civ., SS.UU., 7 aprile 2014, n. 8053; nelle successive pronunce, più di recente, Cass. civ. Sez. V, Ord., 9 ottobre 2024, n. 26349; Cass. civ., Sez. V, Ord., 20 settembre 2024, n. 25319; Cass. civ. Sez. III, Ord., 16 settembre 2024, n. 24760). Escluso, infine, che procure come quelle per cui oggi è causa non possano essere conferite da una persona giuridica ad altra, attesa la piena soggettività di entrambe, la riscontrata correttezza della conclusione sulla validità di quella qui contestata fonda in modo idoneo il potere di agire e resistere in giudizio per la mandante rappresentata. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.300 oltre Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricors