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Ordinanza — n. 12939/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12939/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12939/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Raffaele ROSSI Consigliere A d. 08 / 04/2025 C . C . dott.Giovanni FANTICINI Consigliere R.G. n. 19473 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19473del ruolo generale dell’anno 2024, vertente IMMOBILIARE ARETUSA S.r.l., con socio unico (C.F.: 01397910553), in persona del suo amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, Patrizio Maggi rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Piccione (C.F.:

Regesto Legislator

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art. 93 c.p, art. 391 bis c.p; Ordinanza — n. 12939/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Franco DE STEFANO Presidente CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Raffaele ROSSI Consigliere A d. 08 / 04/2025 C . C . dott.Giovanni FANTICINI Consigliere R.G. n. 19473 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19473del ruolo generale dell’anno 2024, vertente IMMOBILIARE ARETUSA S.r.l., con socio unico (C.F.: 01397910553), in persona del suo amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, Patrizio Maggi rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Piccione (C.F.:

Parole chiave

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spese di difesa condono delle spese procedurali esaurimento delle vie di ricorso interne rispetto dei diritti di proprietà intellettuale anticipo delle spese spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 93 c.p
art. 391 bis c.p
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Raffaele ROSSI Consigliere A d. 08 / 04/2025 C . C . dott.Giovanni FANTICINI Consigliere R.G. n. 19473 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19473del ruolo generale dell’anno 2024, vertente IMMOBILIARE ARETUSA S.r.l., con socio unico (C.F.: 01397910553), in persona del suo amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, Patrizio Maggi rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Piccione (C.F.:

PCC GPP 58C19 E882O), anchenel procedimento iscritto al n. 26966 dell’anno 2022 del Ruolo Generale della Corte -ricorrente- CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. (C.F.: 02113530345), in persona del rappresentante per procura Rino Antonucci già rappresentata e difesa dall’avvocato Faustino de Gregorio (C.F.: DGR FTN 60T04 A973W)nel procedimento iscritto al n. 26966 dell’anno 2022 del Ruolo Generale della Corte NOSTOS SPV S.r.l. (C.F.: 09682960969), rappresentata da ALGOS S.r.l. (C.F.: 10756420963), in persona del rap- presentante per procura Maria Pia Luisa Mazzucco già rappresentata e difesa dall’avvocato Lucio Ghia (C.F.:

GHI LCU 42H04 F839G) nel procedimento iscritto al n. 26966 dell’anno 2022 del Ruolo Generale della Corte -intimate- per la correzione di errore materiale contenuto nella Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 20399/2024, pubblicata in data 23 luglio 2024; Ric. n. 19473/2024 –Sez. 3 – A d. 8 aprila 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 aprile 2025dal consigliere Augusto Tatangelo. Rilevato che: con ordinanza n. 20399, pubblicata in data 23luglio 202 4 , que- sta Corte ha rigettato i ricorsiproposti da Crédit Agricole Italia S.p.A.e Nostos SPV S.r.l. (rappresentata da Algos S.r.l.) av- verso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 430/2022, pubblicata in data 26 agosto 2022( procedimento iscritto al n. 26966 dell’anno 2022 del Ruolo Generale di questa Corte ) , e condannato le ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legit- timità in favore della controricorrente Immobiliare Aretusa S.r.l., con socio unico,liquidandole, a carico di ciascuna di esse, in complessivi € 15.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; il difensore della società controricorrente, avvocato Giuseppe Piccione, chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, in cui la Corte ha omesso di provve- dere in ordine alla richiesta di distrazione delle spese in que- stione in suo favore, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Considerato che: può tralasciarsi ogni questione sull’adeguatezza del coinvolgi- mento delle altre parti costituite nel giudizio concluso con il provvedimento di cui si invoca la correzione, visto che di tan-to è stata loro data notizia e che questa Corte ben avrebbe potuto provvedere anche di ufficio; l’istanza è fondata e va accolta; l’avvocato Piccione aveva correttamente avanzato richiesta di distrazione delle spese del giudiziodi legittimità, nella memoria depositataai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., effettuando la pre- scritta dichiarazione di anticipo;

Ric. n. 19473/2024 –Sez. 3 – A d. 8 aprila 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 dunque, la condanna alle spese avrebbe dovuto essere emessa con clausola di distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; nella decisione di questa Corte, l’istanza in questione non risulta invero affatto presa in considerazione; secondo la giurisprudenza di questa Corte «in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indi- cazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la proce- dura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c.

–che ad essa si richiama per l’ipo- tesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del di- fensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrat- tario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pro- nunce della Corte di cassazione» (Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 15302 del 31/05/2023, Rv. 667798 –01; Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019, Rv. 656078 –01;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017, Rv. 644292 –01;

Sez. 6 - 1, Ordi- nanza n. 8578 del 11/04/2014, Rv. 631070 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 293 del 10/01/2011, Rv. 615248 –01; Sez. U, Sen- tenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 -01); la decisione va quindi corretta nel senso richiesto dalla parte istante e, cioè, la sentenza impugnata va corretta con l’ag- giunta,al penultimo capoverso della motivazione e dopo le pa- role «della controricorrente già attrice in primo grado», nonché al termine del dispositivo, delle parole (precedute da una vir- gola): «con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dell’avvocato Giuseppe Piccione»;

Ric. n. 19473/2024 –Sez. 3 – A d. 8 aprila 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedi- mento (da ultimo: Cass., Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744 – 01 : « n el procedimento di corre- zionedegli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391 - bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione dellespese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di retti- fica»; in precedenza, nel medesimo senso:Cass., sez. un., ord.27/06/2002 n. 9438;

Cass., ord. 4/05/2009 n. 10203; Cass., ord. 17/09/2013 n. 21213). P.Q.M la Corte: - a ccoglie l’istanza e dispone correggersi l’ordinanza impu- gnata con l’aggiunta, al penultimo capoverso della moti- vazione e dopo le parole «della controricorrente già at- trice in primo grado», nonché al termine del dispositivo, delle seguenti parole (precedute da una virgola): «con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dell’av- vocato Giuseppe Piccione»; - dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 196 quinquies,