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Ordinanza — n. 12933/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12933/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12933/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617C.P.C.) dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Raffaele ROSSI Consigliere A d. 08 / 04/2025 C . C . dott.Giovanni FANTICINI Consigliere R.G. n. 8217 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8217del ruolo generale dell’anno 2023, proposto CICCHIELLO Licia (C.F.: CCCLCI 49C69 H307N) avvocato,costituita personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di RUGANIFiamma (C.F.:

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art. 617 c.p; Ordinanza — n. 12933/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Nelcorso del procedimento esecutivo, il giudice dell’ese- cuzione ha emesso un provvedimento relativo all’indennità do- vuta dai terzioccupanti degli immobili pignorati. La creditrice ha proposto opposizione agli atti esecutiviavverso tale provve- dimento, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Ric. n. 8217/2023 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Siena. Ricorre la Cicchiello, sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorso Fiamma Rugani. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

Parole chiave

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diseredazione di un insolvente responsabilità per debiti ereditari azione di rivendicazione nel pignoramento pignoramento delle rendite rinuncia all'eredità revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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art. 617 c.p
La creditrice ha proposto opposizione agli atti esecutiviavverso tale provve- dimento, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617C.P.C.) dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Raffaele ROSSI Consigliere A d. 08 / 04/2025 C . C . dott.Giovanni FANTICINI Consigliere R.G. n. 8217 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8217del ruolo generale dell’anno 2023, proposto CICCHIELLO Licia (C.F.: CCCLCI 49C69 H307N) avvocato,costituita personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di RUGANIFiamma (C.F.:

RGN DCC 60S17 I726B ) rappresentata e difes a dall’avvocat o Francesca Guidelli (C.F. : GDLFNC 74S46 H901Z) -controricorrente- nonché AVV. LEPRI ALESSANDRO, QUALE PROCURATORE COSTI- TUITO DI FRANCO DEIpiù 29, AVV. BALDI NERI, QUALE PROCURATORE COSTITUITO DI MEONI VITTORIO, ANNI- BALE FRUSTERI, LUCIANO PECCIANTI, RODOLFO CA- SINI, MARCELLO CASINI, DUCCIO BALESTRACCI, GIU- LIANO CATONI, DANIELE MAGRINI, MARCELLO STIAC- CINI, CECILIA MARZOTTI, MASSIMO BERNAZZI, RO- MANO DALLAI, MICHELE LOGI, MARIO ASCHERI, AN- DREA LUCHINI, ANTONIO COTTINI, FRANCESCO SAVE- RIO CARPINELLI, FABRIZIO MEZZEDIMI, VINCENZO MITTICA, MARCELLO CRISTOFANI DELLA MAGGIORE, FRANCO DEI, ALESSANDRO LEPRI, LEPRI STEFANO, MEZZEDINI M.LAURA, LEPRI SILVIA, LEPRI DUCCIO, LE- PRI COSTANZA Ric. n. 8217/2023 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 AVV.

VANNINI ANDREA, QUALE PROCURATORE COSTI- TUITO DI ENRICO DE MARTINO, FABIO PISANESCHI E MARIO PISANESCHI AVV. ROLANDI ALESSANDRO QUALE CURATORE DELLA EREDITÀ GIACENTE DEL. SIG. RUGANI FABIO AVV. LEPRI ALESSANDRO, QUALE PROCURATORE COSTI- TUITO DI VALENTINA NEPI, OLIVIA NEPI E SANDRO FORCONI E MICHELE AVV. LUIGI MAROTTI QUALE PROCURATORE COSTI- TUITO DEL SIG. MICHELE RUGANI AVV. ANTONIO MAROTTI QUALE PROCURATORE COSTI- TUITO DEL SIG. MICHELE RUGANI AVV. GAMBI RENZO AVV. FABBIANI FRANCESCA AVV. COTTINI ANTONIO AVV. ZANCHI TULLIO AVV. MORACA ELENA AVV.

BUIARELLI CATIA AVV. ALESSANDRO BETTI AVV. MATTEO BUTTI AVV. MORI POMETTI ANDREA AVV. DE MARTINO ENRICO AVV. PISANESCHI NICCOLÒ AVV. BECCHI MARIA ISABELLA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Siena n. 800/2022, pubblicatain data 29 settembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 aprile 2025dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Per quanto è possibile comprendere dall’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso, si evince che Licia Cicchiello ha promosso una procedura esecutiva per espropriazione immobi- liare nei confronti di Fabio Rugani; il debitore è successiva- mente deceduto e, a seguito della rinuncia dei chiamati alla successione, è stato nominato un curatore della sua eredità gia- cente.

Nelcorso del procedimento esecutivo, il giudice dell’ese- cuzione ha emesso un provvedimento relativo all’indennità do- vuta dai terzioccupanti degli immobili pignorati. La creditrice ha proposto opposizione agli atti esecutiviavverso tale provve- dimento, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Ric. n. 8217/2023 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Siena. Ricorre la Cicchiello, sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorso Fiamma Rugani. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., per la data del 19 dicembre 2024, poi rinviata alla presente data. Parte ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassa- zione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01;

Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass.,Sez. U, Ric. n. 8217/2023 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01;

Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. La ricorrente non fornisce gli elementi necessari per individuare adeguatamente le parti, l’oggetto e le vicende del processo ese- cutivo nell’ambito del quale ha proposto la presente opposi- zione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., eneanche richiama, in realtà, in modo puntuale e completo, l’effettivo contenuto del provve- dimento del giudice dell’esecuzione impugnato. Non sono, dunque, adeguatamente esposti nel ricorso tutti gli elementi relativi alla vicenda processuale che ha dato luogo alla controversia e che sono evidentemente necessari, in primo luogo, per valutare la sussistenza dei presupposti processuali e l’interesse ad agire e ad impugnare della ricorrente, nonché la corretta instaurazione del contraddittorio, sia nel giudizio di merito che nella presente fase (in proposito, è appena il caso di osservare che non è neanche chiarito, nel ricorso, quale po- sizione abbiano assunto nell’ambito del processo esecutivo tutti i numerosi intimati evocati nel giudizio di legittimità e, a con- trario, non è precisato se vi siano altre parti di quel processo, Ric. n. 8217/2023 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 debitori ovvero creditori procedenti e/o intervenuti, che non ab- biano partecipato al presente giudizio) e, soprattutto, l’ammis- sibilità e la fondatezza delle censure formulate avverso la deci- sione impugnata.

È appena il caso di precisare che le lacune del contenuto espo- sitivo del ricorso non potrebbero essere in nessun caso colmate sulla base di eventuali precisazioni contenute nelle memorie de- positate ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c. (in generale, v., in motivazione, Cass., Sez. U, Ordinanza 09/03/2020 n. 6691). In tale situazione, non è neanche possibile accedere all’esame dei singoli motivi – di cui diviene, quindi, superflua la stessa illustrazione –e, tanto meno, del merito del ricorso, che risulta radicalmente inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione, anche relativa alla corretta instaurazione del con- traddittorio (ciò in applicazione del principio costantemente af- fermato da questa Corte, per cui «nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo im- pone,in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia “prima facie” infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integra- zione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cuiil ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività pro- cessuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essen- dovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità»: cfr.

Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 – 01, e successive conformi: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012, Rv. 620539 –01; Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013, Rv. 626969 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018, Rv. 648755 –01; Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501 –01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020, Rv. 657883 – 01). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Ric. n. 8217/2023 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.500,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal compe- tente ufficio di merito, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell