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Ordinanza — n. 12861/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because settlement agreement lacked lawyer's signature, causing loss of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12861/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the withdrawal agreement was signed only by the client, not their lawyer. Although the opposing party accepted the settlement, the law requires both the client and their counsel to sign such documents to extinguish the proceedings. Consequently, the court ruled that the client had lost standing due to the lapse of the subject matter of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.; A withdrawal agreement from a cassation appeal must be signed by both the party and their lawyer; failure to include the lawyer's signature renders the document ineffective for extinguishing the proceedings and results in the appeal being declared inadmissible due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal lawyer signature requirement cessation of subject matter inadmissible appeal settlement agreement validity difetto di sottoscrizione omissione di soccorso rinuncia al diritto

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
Ritenutoche: la rinunzia al ricorso deve essere sottoscritta oltre che dalla parte personalmente anche dal suo difensore, ai sensi dell'art. 390, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. I, 7 marzo 2008, n. 6189
Cass., sez. I, 7 marzo 2008, n. 6189).
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Testo completo

in persona del legale rappresentante p.t. Umberto Protani, rappresentat a e di fesa dall’avv. Eliseo De Francesco , domiciliataex lege, ricorrente- contro DI GIROLAMO Paolo, DI GIROLAMO Tonino e DI GIROLAMO Anna Rita, rappresentatie difesi dall’avv. Enrico Pavia , domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma pubblicatail 15.7.2021; FATTO E DIRITTO Considerato che: con atto pervenuto il 30.1.2025l’avv. Pavia, difensore dei controricorrenti, ha depositato una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente,ma non dal suo difensore, avv.

Eliseo De Francesco, stante Locazione uso diverso il decesso del medesimo intervenuto medio tempore , nella quale si rappresenta che tra le parti del presente procedimento è intervenuto un accordo transattivo, debitamente allegato, comprendente la rinuncia al ricorso; in tale atto si chiede pure che la Cortedichiari estinto il procedimento con compensazione delle spese di lite. Ritenutoche: la rinunzia al ricorso deve essere sottoscritta oltre che dalla parte personalmente anche dal suo difensore, ai sensi dell'art. 390, comma 2, cod. proc. civ.; la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per Cassazione, la quale sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea -nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questo - a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere (v.

Cass., sez. I, 7 marzo 2008, n. 6189). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2025. Il Presidente Dott. Raffaele Gaetano Antonio Frasca