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Ordinanza — n. 12634/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, remanding case for retrial regarding notary liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12634/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Giovanni Vitolo's appeal against the Rome Court of Appeal's judgment ordering him to compensate Antonio Lanni and Angela Iadecola for damages caused by a notary's failure to inform buyers about loan benefit eligibility issues. While the court declared the third and fourth grounds inadmissible and the fifth absorbed, it found the first two arguments valid, citing that the lower court incorrectly interpreted documentary evidence regarding the timing of the plaintiffs' knowledge of the damage. Consequently, the judgment was quashed on these specific grounds and remanded to the Court of Appeal for a new trial with a different composition to address the procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 4; Art. 395 c.p.c., n. 4: The Court of Cassation may exceptionally admit a claim for revocation based on factual error if the disputed fact was central to the judgment, but it cannot substitute its own evaluation of evidence or reinterpret documents to support a different factual finding.

Parole chiave

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notary professional liability civil code breach of contract misleading evidence procedural inadmissibility remittal for retrial factual error revocation causal link damages ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c., n. 4
Marco Dell’Utri ilricorrente ha depositato memoria; consideratoche: conil primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnataper violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 132 c.p.c., n.4) e dell’art.
Art. 360 c.p.c., n. 4
132 c.p.c., n.4) e dell’art. 360 c.p.c., n.
Art. 395 c.p.c., n. 4
Art. 360 c.p.c., n. 3
132 c.p.c., n.4) e dell’art. 360 c.p.c., n.
Art. 1218 c.c.
Art. 1223 c.c.
Art. 1224 c.c.
Art. 1226 c.c.
art. 132 c.p
Marco Dell’Utri ilricorrente ha depositato memoria; consideratoche: conil primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnataper violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 132 c.p.c., n.4) e dell’art.
art. 360 c.p
132 c.p.c., n.4) e dell’art. 360 c.p.c., n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 6747 del 7/4/2016
Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024
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Testo completo

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 475/2024 proposto da: GIOVANNI VITOLO, rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCESCO AMBROSINOe PAOLO PECORA , con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro ANTONIO LANNI e ANGELA IADECOLA, rappresentati e difesi dall'avv.toRAFFAELE MANFELLOTTO , con domicilio digitale ex lege ; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 7209/2023 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,depositata in data 9/11/2023; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025dal Consigliere dott.

MARCO DELL’UTRI; ritenutoche:Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 475/2024 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri consentenza resa in data 9/11/2023, la Corte d’appello di Roma, pronunciandoquale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede dilegittimità (Sez. 2, S entenza n. 6747 del 7/4/2016, Rv. 639640 - 01),in accoglimento dell’appello proposto da Antonio Lanni e Angela Iadecola e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato Giovanni Vitolo al risarcimento, in favore Antonio Lanni e di Angela Iadecola, dei danni da questi ultimi subiti in conseguenza dell’inadempimento in cui era incorso il Vitolo nell’esercizio della propriaattività professionale notarile; a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha evidenziato come il Vitolo, nel procedere al rogito dell’atto di compravenditaimmobiliare nel quale il Lanni e la Iadecola comparivano quali acquirenti, aveva colpevolmente omesso di informare questi ultimidell’impossibilità di proseguire nella fruizione delle agevolazioni previste dalla legge fino ad allora accordate ai beneficiari del mutuo originariamente erogato per l’acquisto dell’immobile (mutuo che il Lannie la Iadecola avevano assunto in accollo quale componente del prezzo di acquisto), non presentando, detti acquirenti, i requisiti soggettiviper il conseguimento di detto beneficio; ciò posto, escluso il decorso della prescrizione del credito risarcitoriodegli acquirenti (nella specie, ritenuto decorrente a partire dal momento in cui la banca mutuante aveva comunicato al Lanni e allaIadecola la volontà di conseguire il rimborso di quanto dagli stessi illegittimamente beneficiato), la Corte territoriale ha condannato il notaio inadempiente al rimborso, in favore degli acquirenti, delle sommecosì pretese in restituzione dall’istituto bancario mutuante; avversola sentenza il giudice del rinvio, Giovanni Vitolo propone ricorsoper cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;

AntonioLanni e Angela Iadecola resistono con controricorso;Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 475/2024 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri ilricorrente ha depositato memoria; consideratoche: conil primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnataper violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 132 c.p.c., n.4) e dell’art. 360 c.p.c., n. 4), per assoluta mancanza di motivazione inrelazione al giudizio di esistenza di un nesso causale tra l’omissione del notaio e l'asserito danno, avendo il giudice del rinvio totalmente omesso di procedere alla ricostruzione, mediante giudizio controfattuale,del nesso di condizionamento tra l'omessa informazione imputata all’odierno ricorrente e l'evento di danno denunciato dagli originariattori; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2043, 2230, 1176 secondocomma, 1218 e 1223 c.c. , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., per aver la Corte di appello omesso di valutare se gli acquirenti dell’immobile oggetto del contratto di compravendita dedotto in giudizio avrebbero potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazioneeconomicamente più vantaggiosa qualora il notaio avesse diligentementeadempiuto la propria prestazione professionale; i due motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione- sono fondati ; osservail Collegio come i l giudice del rinvio, dopo aver affrontato la questione relativa alla prescrizione del credito risarcitorio degli acquirenti(così come raccomandato dalla C orte di legittimità) ed aver esclusol’effettivo decorso della prescrizione (come invece ritenuto dal primo giudice d’appello), avrebbe dovuto procedere all’esame degli elementi essenziali del credito risarcitorio, ossia all’esame relativo all’avvenutadimostrazione, non solo dell’inadempimento professionale del notaio , ormai accertato all’esito del precedente svolgimento del Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 475/2024 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri processo,ma anche dell’effettiva sussistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento così accertato e il danno denunciato dagli originari attori; l’esecuzionedi tale accertamento causale (tra l’inadempimento del professionista e il danno sofferto dagli attori) risulta totalmente mancante nella sentenza impugnata in questa sede – l à dove, al contrario, proprio il difetto di causalità dell’inadempimento era stato indicato, dal giudice di primo grado, a fondamento del rigetto della domandarisarcitoria (poi ritenuta infondatamente prescritta in appello) -con la conseguenza che la decisione di condanna del notaio contenuta nella sentenza impugnata in questa sede risulta priva di un presupposto fondamentale, ossia della dimostrazione, da parte del pretesodanneggiato da l contestato inadempimento contrattuale, della prova del nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno; dimostrazione che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., specifico riferimento alla responsabilità notarile, Sez. 3, o rdinanza n. 25567 del l’ 1/9/2023 , Rv. 668902- 02 ) , costituisce uno specifico onere probatorio incombente a caricodel danneggiato ; i due motivi devono essere pertanto accolti, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata e la rimessione della causa alla Corte d’appello di Roma affinché proceda all’esecuzione dell’accertamentoindicato; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. travisamento della prova censurabile aisensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., per averla Corte di appello erroneamente individuato il danno nei maggiori interessiliquidati nel 2003 invece che nel contributo statale in conto Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 475/2024 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri interessi dovuto in restituzione sin dal 1988, e comunque già al momento dell’atto nel 1991, e perciò errato anche nell’individuare il momentoin cui il danno fu conoscibile per gli attori; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1281, 1225, 2697 codicecivile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e travisamento dellaprova censurabile ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte di appello erroneamente individuato nella comunicazione della banca del 25/06/2003 il momento in cui gli attori furono in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, mentre la comunicazione riferisce espressamente di una pregressa conoscenza; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione- sono inammissibili; osservail Collegio come , attraverso la proposizione delle censure inesame, l’odierno ricorrente risolva il contenuto critico della propria impugnazione nella prospettazione di una rilettura delle prove documentaliacquisite al giudizio allo scopo di accreditare una diversa interpretazione dei relativi contenuti, si dà ritenere asseritamente comprovato un diverso momento di conoscibilità del danno da parte degliattori; si tratterebbe, pertanto, della proposta di una diversa lettura dei mezzidi prova sulla base di un’impostazione critica non consentita in sededi legittimità, nella specie erroneamente qualificata alla stregua di un preteso travisamento della prova , in contrasto con la giurisprudenzadi questa Corte di legittimità ai sensi del quale tale vizio consiste, non già in una diversa interpretazione dei mezzi di prova propostidalle parti, bensì in una svista concernente il fatto probatorio Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 475/2024 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri insé, che, pur trovando il suo istituzionale rimedio nell ’ impugnazione perrevocazione per errore di fatto (sussistendo i presupposti richiesti dall'art.395, n. 4, c.p.c. ) , può eccezionalmente trovare ingresso nel giudiziodi cassazione ( ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c. ) là dove ilfatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la percezionedel fatto probatorio prospettata da una delle parti (cfr. Sez. U,sentenza n. 5792 del 05/03/2024 , Rv. 670391 - 01) ; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1224 e 1226 codice civile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la Cortedi appello erroneamente individuato il momento della produzione dell'evento di danno, a decorrere dal quale è dovuta la rivalutazione, nella richiesta della banca del 25/06/2003 invece che nel successivo momento della perdita del bene, avvenuta con il pagamento dell’importorichiesto; l’accertata fondatezza dei primi due motivi , e il relativo conseguente accoglimento , vale a determinare l’assorbimento della censurain esame ; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza dei primi due motivi,l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo e l’assorbimento delquinto, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M Accoglieil primo e il secondo motivo; dichiara inammissibili il terzo e il quarto motivo; dichiara assorbito il quinto motivo; cassa la Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 475/2024 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri sentenza impugna