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Decreto — n. 12599/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12599/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12599/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20130/2023 R.G. proposto da : GARGIULO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in CARDITO VIA C. BATTISTI 4, presso lo studio dell’avvocato RICCIO BIAGIO (RCCBGI64S08B759D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MEDAGLIE D' ORO N.159, presso lo studio dell’avvocato SPIRITO ENRICO (SPRNRC63A20H703H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONE GIOVANNI (SMNGNN69L23D761Q) -controricorrente- nonchè contro VITTORIOSO MICHELE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.701/2023 depositata il 26/5/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12599/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GARGIULO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in CARDITO VIA C. BATTISTI 4, presso lo studio dell’avvocato RICCIO BIAGIO (RCCBGI64S08B759D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MEDAGLIE D' ORO N.159, presso lo studio dell’avvocato SPIRITO ENRICO (SPRNRC63A20H703H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONE GIOVANNI (SMNGNN69L23D761Q) -controricorrente- nonchè contro VITTORIOSO MICHELE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.701/2023 depositata il 26/5/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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contumacia di una parte indigenza processuale non provata carenza di legittimazione legittimazione per agire in via esecutiva ripetibili dell'avvocato difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20130/2023 R.G. proposto da : GARGIULO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in CARDITO VIA C. BATTISTI 4, presso lo studio dell’avvocato RICCIO BIAGIO (RCCBGI64S08B759D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MEDAGLIE D' ORO N.159, presso lo studio dell’avvocato SPIRITO ENRICO (SPRNRC63A20H703H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONE GIOVANNI (SMNGNN69L23D761Q) -controricorrente- nonchè contro VITTORIOSO MICHELE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.701/2023 depositata il 26/5/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrenteBANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimat o , non avendo il medesim o svolto attività difensiva;

Considerato che l’atto di intervento depositato da MARTE SPV S.R.L. e, per essa, HOIST ITALIA S.R.L. in data 17/9/2024 è inammissibile, stante la costituzione del dante causa nel presente giudizio di cassazione (Cass. Sent. n. 6774/2022); P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente BANCA NAZIONALE DEL LAV