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Decreto — n. 12598/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request ruling within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 12598/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved a group of private individuals challenging a second-instance judgment against multiple Italian ministries regarding administrative decisions. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a ruling on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction proposed settlement silence forty day deadline renunciation of appeal Civil Procedure Code colpa concomitante spese di difesa obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24761/2024 R.G. proposto da : PLATTO LETIZIA, POSADINU MICHELE, PEDALE ROSA, PAU LICIA, NOCENTINI UGO, PIRACCINI GIOVANNI, PIETRIBIASI FRANCESCA, POZZAN GIOVANNI BATTISTA, PAGANI GIUSEPPE, OTTAVIANO VINCENZO, POLLICINO LEONE, PELLE MARIA LUISA, PRESUTTI FABIO, RASULO VIVIANA, PRONZATO PAOLO, PRESTIA FRANCESCO, ROLMA GIUSEPPE, ROBERTI GIOVANNI STANISLAO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA D CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE , UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.2602/2024depositata il 12/04/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma