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Decreto — n. 12594/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 12594/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved multiple individuals challenging administrative decisions by various Italian ministries, with the lower court's judgment already deposited. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver of the right to appeal, resulting in the termination of the case and an order for the appellants to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed waiver of appeal extinction of proceedings statutory time limit failure to request decision costs allocation condanna al pagamento pecuniario dazione in pagamento anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ i ricors i dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ i ricors i dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26225/2024 R.G. proposto da : SETTI CARLA, SORLINI MARIO, PEIRANO MARINO, PERRUCCI ELISABETTA, VILLA LUCIANO, INFANTE MARIA, PITTER MAURIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TEUL A DA N 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J), che li rappresenta e difende -ricorrenti- nonché da RICCI ALDO, ZUCHEGNA ALESSIO, PORCU ALESSANDRA, ZUCCARO ALBA, SANTOCHIRICO AGATA MARIA, SCRIBANO ANNA, PIUSSI ANNAMARIA, PESSINA CARLA MARIA, SPADINI DANIELA, ZACCARI CLARA, PIZ CELESTINO, SPITTI CARLA, PIZZINO DOMENICA ROSALBA, PACE DOMENICO, PIETRANGELI DANIELA, PICIACCHIA DANIELA, SCAZZERI FABIO, PERVERSI ENZO, PALAZZO FRANCESCA, TREVISI ENRICO, PINELLI DOMENICO, SPINA DONATELLA, PELLEGRINI FEDERICA, TODISCO FRANCESCA MARIA, PASQUALI LUCIANO, PASTO' GIORGIO, TARGONATO MARCO, ZARCONE SANDRO, RAVA GIAN LUIGI, RAISE GABRIELLA, RICHIUSA LUCIA ANNA, ZARCONE ANTONINO, ROSI LUCA, PENON MARIA GABRIELLA, RIBARIC GABRIELLA, ROSSI ARDIZZONE MARCO VITTORIO GREGORIO GIOVANNI DELFINO, VACCARELLA MARILENA, STOMACI NICETA, REBESCHINI FILIPPO, REBESCHINI ALVISE, VATTERONI MARIO, SERAFINI MARIA GRAZIA, PACE MICHELA, DEL NEGRO NICOLETTA, RICCARDI MARIA PIERA, VISSANI MARINA, PETTORALI MIRENO, SCARFO' PAOLA, POTESTA' PASQUALE, VARCHETTA PASQUALE, TONINI PATRIZIA, ZAVARELLA PAOLO, VILLA PAOLA, TANASI PAOLO, ZANUS MICHIEI PAOLA, RUSSO PASQUALE, PELLICANO' PASQUALE NICOLA, TADDEI SILVIO, ZANASI STEFANO, TREMENTOZZI TOMMASO, PETRINO VITTORIO, ZOCCHEDDU SIMONETTA, TROTTI ROSA, RICCI STEFANO, RAIANO SILVANA, VITALI TIZIANO, PARIS ROBERTO, TAGNIN ROSAMARIA, SANTORO POMPEO, elettivamente domiciliati in ROMA,VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ope legis lirappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3309/2024depositata il 13/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ i ricors i dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna l e part i ricorrenti Setti + 6 al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debitoe le parti ricorrenti Ricci + 64 al pagamento, in favore della parte controricorrente, dei compensi per euro 15.000 ,00, oltre eventuali spese pre