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Decreto — n. 12591/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12591/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12591/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25070/2024 R.G. proposto da : VILLARICCA PASQUALE, elettivamente domiciliato in LATINA, VIA UFENTE 20, presso lo studio dell’avvocato PEDRON CATIA (PDRCTA69D70E472Q) avvocatocatia.pedron69@legalmail.it, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q), PISCHEDDA SAMUELA (PSCSML66S61I480I) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.1607/2024depositata il 11/04/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12591/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario estinzione del debito dazione in pagamento fine del processo pagamento a contanti del saldo procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25070/2024 R.G. proposto da : VILLARICCA PASQUALE, elettivamente domiciliato in LATINA, VIA UFENTE 20, presso lo studio dell’avvocato PEDRON CATIA (PDRCTA69D70E472Q) avvocatocatia.pedron69@legalmail.it, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q), PISCHEDDA SAMUELA (PSCSML66S61I480I) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.1607/2024depositata il 11/04/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così decis