Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 12590/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within forty days.

Numero d'incarto Decreto — n. 12590/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory forty-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, represented by a lawyer, did not act to preserve the right to a ruling, while the state authorities argued the procedural lapse rendered the appeal void. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant after the proposal of judgment definition constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction failure to request decision forty day period renunciation of appeal Code of Civil Procedure silence as waiver extinguishment of proceedings difetti materiali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23680/2024 R.G. proposto da : BANCHINI LUCIA, BALESTRI CLAUDIO, BELCAPO LUIGI, BINDI ALESSANDRA, GIANNARINI LORETTA, FRATINI GERI, BISOZZI LUIGI, LIOCI GIUSEPPE, CLEMENTE GRETA, GHILARDI MAURIZIA, BISERNI MICHELE, GUARINO AMATO ALESSANDRA, LORENZETTI LUCIA, GRAGNOLI ANGELA, FUSI ISABELLA, GIOSCIA CARMELA, GALIBERTI STEFANO, FINTONI TOMMASO, DINI FRANCESCA, BURGALASSI LAURA, BONI BARBARA, PASCUCCI ALESSANDRA MARIA GIULIA, MORONI MARIO, PAPA DOMENICO, PERRETTA LUCIA, PASCARELLA ANNA, PATITUCCI GIUSEPPE, MONACO GIORGIA WANDA, MICELI MARILENA, LORUSSO BARTOLOMEO, MATTONE VINCENZO, PETRUZZI PASQUALE, SAVINO MARIO PAOLO NICOLA, TRAINA GIOVANNI, STERPI CHIARA, SURRENTI ELISABETTA, VEGNI GIOVANNI, SIMONELLI MAURIZIO, SILVA SOLANGE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA D CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL ’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.2137/2024depositata il 26/03/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così de